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Piattaforme petrolifere: niente IMU e TASI

Piattaforme petrolifere

L’IMU e la TASI non devono essere applicate alle piattaforme petrolifere collocate nel mare territoriale in quanto non sono iscritte al Catasto. Quindi tutto ciò è a prescindere dalla nuova esenzione per i cosiddetti “imbullonati”, ovvero “macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo” A inventariarle, infatti, ci pensa la Marina e non l’Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, l’Organo Cartografico dello Stato designato al rilievo sistematico dei mari italiani.

A fare chiarezza è stata la Risoluzione n. 3/DF emanata Ministero dell’Economia lo scorso 1° giugno in risposta a un quesito presentato dall’Assomineraria con cui veniva proprio chiesto se in virtù dell’entrata in vigore dell’art. 1, commi da 21 a 24, della Legge di Stabilità 2016, che ha introdotto nuovi criteri per l’individuazione della rendita catastale dei fabbricati iscrivibili nei gruppi catastali D ed E, operasse l’esenzione in parola. I dubbi dell’istante sorgevano in relazione a una recentissima sentenza della Corte di Cassazione, n. 3618 del 24 febbraio 2016, che ha ritenuto le piattaforme petrolifere assoggettabili all’ICI, nonostante la loro allocazione nel mare territoriale. In quell’occasione, il Comune di Pineto, in provincia di Teramo, per una piattaforma collocata di  fronte al litorale, aveva chiesto all’Eni 33 milioni di Ici , più interessi e sanzioni, per gli anni tra il 1993 e il 98.

Per gli Ermellini “Le piattaforme petrolifere sono soggette ad ICI e sono classificabili nella cat. D/7, stante la riconducibilità delle stesse al concetto di immobile ai fini civili e fiscali, alla loro suscettibilità di accatastamento ed a produrre un reddito proprio in quanto la redditività deve essere riferita allo svolgimento di attività imprenditoriale – industriale e non alla diretta produzione di un reddito da parte della struttura. In mancanza di rendita catastale, la base imponibile delle piattaforme, classificabili nella cat. D/7, è costituita dal valore di bilancio, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 6, comma 3, cioè in base al valore costituito dall’ammontare, al lordo delle quote di ammortamento che risulta dalle scritture contabili”.

L’indirizzo che emerge dalla Risoluzione del Ministero dell’Economia è differente: l’IMU ha per presupposto il possesso di immobili con ciò intendendosi “le definizioni di cui all’art. 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504” il quale stabilisce che “a) per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano. Di conseguenza, per il MEF, “per applicare i criteri di calcolo del valore contabile di cui al menzionato art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992 occorre uno specifico intervento normativo atto a consentire non solo il censimento delle costruzioni (dotate di autonomia funzionale e reddituale) site nel mare territoriale, anche con riferimento alla relativa delimitazione, georeferenziazione e riferibilità ad uno specifico Comune censuario ma anche l’ampliamento del presupposto impositivo dell’IMU e della TASI.

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