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mPayment, ecco le regole del Garante Privacy

Italia


Maggiori tutele per gli utenti che decideranno di effettuare acquisti di beni e servizi digitali utilizzando nuove forme di pagamento elettronico. Regole certe per le società del settore. Questi gli obiettivi del Garante Privacy, che ha definitivamente adottato il provvedimento (pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale), che disciplina il trattamento dei dati personali di chi usufruisce dei servizi di mobile remote payment, utilizzando smartphone, tablet, pc, stabilendo un primo quadro organico di regole in grado di assicurare la protezione dei dati senza penalizzare lo sviluppo del mercato digitale. Lo comunica oggi il Garante Privacy.

“Ottima iniziativa del Garante Privacy sulle tutele per pagamenti con smartphone e tablet – dice Sergio Boccadutri, deputato di SEL promotore in Parlamento della legge sull’ePayment – Importante per due questioni, la prima perché dimostra esattamente la capacità dell’istituzione a garanzia dei dati personali di stare al passo coi tempi e delle innovazioni tecnologiche e quindi degli usi comuni, e insieme perché questa attenzione rafforza la fiducia dei consumatori sull’utilizzo di nuovi mezzi di pagamento elettronici in particolare quelli di mpayment. Insomma, innovazione normativa collegata all’innovazione tecnologica e fiducia dei consumatori sono due corni fondamentali per la diffusione dell’epayment nel nostro paese”.

Grazie alle nuove regole, che tengono conto anche delle indicazioni pervenute in sede di consultazione pubblica, gli utenti telefonici, sia in abbonamento sia con carta prepagata, potranno acquistare in sicurezza servizi, abbonarsi a quotidiani online, comprare e-book, video e giochi con il proprio telefono o altri strumenti elettronici. I dati personali acquisiti per la transazione (dal numero telefonico ai dati anagrafici, dalle informazioni sul servizio o prodotto digitale richiesto all’indirizzo IP di collegamento) non potranno poi essere usati per altre finalità, come l’invio di pubblicità o analisi delle abitudini, senza lo specifico consenso degli utenti, e dovranno essere adeguatamente protetti dai rischi di uso fraudolento.

Le misure a tutela della privacy dovranno essere adottate da tutti i soggetti coinvolti nella fornitura del servizio di micropagamento: gli operatori di comunicazione elettronica (ovvero le compagnie telefoniche che forniscono il servizio di pagamento tramite cellulare), gli aggregatori (le società che forniscono l’interfaccia tecnologica), i venditori (le aziende che offrono contenuti digitali e servizi); nonché tutti gli altri soggetti eventualmente coinvolti nella transazione (come quelli che consentono, anche tramite apposite app, l’accesso al mercato digitale).

Ecco, in sintesi, le prescrizioni del Garante.

Informativa
Gli utenti dovranno essere informati sulle modalità di trattamento effettuato sui loro dati sin dalla sottoscrizione o adesione al servizio di pagamento da remoto.

 

Consenso
Le società non dovranno richiedere il consenso degli utenti per il trattamento dei dati relativi alla fornitura del servizio di remote mobile payment.

Il consenso è invece obbligatorio per la comunicazione dei dati personali a terzi oppure in caso di loro utilizzo per attività di marketing e profilazione.

 

Conservazione
I dati degli utenti trattati dagli operatori, dagli aggregatori e venditori, potranno essere conservati al massimo per 6 mesi. L’indirizzo Ip dell’utente dovrà invece essere cancellato dal venditore una volta terminata la procedura di acquisto del contenuto digitale.

 

Misure di sicurezza
Operatori, aggregatori e venditori saranno tenuti ad adottare precise misure per garantire la confidenzialità dei dati, quali: sistemi di autenticazione forte per l’acceso ai dati da parte del personale addetto, e procedure di tracciamento degli accessi e delle operazioni effettuate; criteri di codificazione dei prodotti e servizi; forme di mascheramento dei dati mediante sistemi crittografici.

 

Ulteriori misure a tutela della privacy
Dovranno essere adottate misure al fine di impedire l’integrazione delle diverse tipologie di dati a disposizione dell’operatore telefonico (dal consumo telefonico ai dati sull’uso della tv interattiva) e di evitare la profilazione “incrociata” dell’utenza basata su abitudini, gusti e preferenze, a meno che non venga espresso uno specifico consenso informato da parte dell’utente.

I venditori, inoltre, per garantire maggiore riservatezza alle transazioni dei clienti, potranno trasmettere all’operatore telefonico solo le categorie merceologiche di riferimento dei prodotti digitali offerti senza indicazioni sullo specifico contenuto del prodotto o servizio acquistato, a meno che non sia necessario per la fornitura di servizi in abbonamento.

Dovranno essere previsti anche accorgimenti tecnici per disattivare servizi destinati ad un “pubblico adulto” e per inibirne l’accesso a minorenni.

Il Garante si riserva di intervenire nuovamente sui servizi di mobile payment tenendo conto di eventuali innovazioni, anche normative, di un settore in continua evoluzione.

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