Regolamento Agcom sul diritto d’autore (Scheda)

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Tutto ciò che c’è da sapere sul Regolamento Agcom in materia di tutela del diritto d’autore.

Dal 31 marzo 2014 è in vigore il Regolamento Agcom in materia di tutela del diritto d’autore, adottato all’unanimità dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il 12 dicembre 2013.

Il Regolamento promuove lo sviluppo dell’offerta legale di opere digitali e la loro corretta fruizione e definisce le procedure per l’accertamento da parte dell’Agcom delle violazioni commesse sulle reti di comunicazione elettronica.

Per l’invio delle istanze e la loro gestione è stata predisposta un’area dedicata che sarà resa accessibile dal sito web dell’Autorità o direttamente dall’indirizzo www.ddaonline.it. Il sistema, messo a punto in partnership con la Fondazione Ugo Bordoni, prevede una procedura specifica e innovativa che sarà interamente telematica, in linea con quanto stabilito dal Codice dell’Amministrazione digitale. A ricevere la segnalazione sono i funzionari dell’Ufficio diritti digitali dell’Agcom.

Per contrastare la pirateria, l’Agcom ha realizzato anche uno spot, con l’obiettivo di promuovere l’offerta legale di opere digitali.

Tutela

I titolari dei diritti, le associazioni di settore e le società di gestione collettiva possono inviare un’istanza all’Autorità, compilando un apposito modulo, per chiedere la rimozione delle opere digitali diffuse in violazione dei diritti d’autore o dei diritti connessi, sia online che sui mezzi radiotelevisivi.

La rimozione dell’opera digitale diffusa illegalmente potrà essere richiesta anche direttamente ai gestori di siti che hanno adottato apposite procedure.

Offerta legale

Per promuovere la cultura della legalità e una fruizione consapevole delle opere digitali è stato istituito un Comitato, con funzioni di monitoraggio dello sviluppo dell’offerta legale e della sua distribuzione sul mercato e di valorizzazione di iniziative a tutela della creatività e dell’industria culturale.

Chi può inviare l’istanza

Ecco l’elenco dei soggetti legittimati a presentare un’istanza all’Agcom con il fine di segnalare la violazione del diritto d’autore o dei diritti connessi di un’opera digitale o di un servizio di media.

Il procedimento non può essere promosso qualora per il medesimo oggetto e tra le stesse parti sia pendente un procedimento dinanzi all’Autorità giudiziaria.

Può presentare un’istanza per violazione del diritto d’autore o dei diritti connessi di un’opera digitale o di un servizio di media:

  • Il soggetto titolare o licenziatario del diritto d’autore o dei diritti connessi con riferimento all’opera digitale o al servizio di media;
  • Il soggetto (per esempio associazioni di gestione collettiva o di categoria) con mandato conferito dal titolare o dal licenziatario del diritto.

Cosa s’intende per opera digitale e per servizio media audiovisivo e radiofonico

Per opera digitale s’intende un’opera o parti di essa – di carattere sonoro, audiovisivo, fotografico, videoludico, editoriale e letterario, inclusi i programmi applicativi e i sistemi operativi per elaboratore – tutelata dalla Legge sul diritto d’autore (legge n. 633/1941) e diffusa su reti di comunicazione elettronica.

Per servizio di media audiovisivo o radiofonico si intende un programma televisivo e radiofonico predisposto da un fornitore all’interno di un palinsesto o di un catalogo – ovvero l’insieme dei contenuti unificati dallo stesso marchio editoriale e destinati alla fruizione del pubblico – mediante la trasmissione televisiva o radiofonica (art. 2, comma 1, decreto legislativo n. 177/2005 e successive modificazioni).

Come inviare l’istanza

Il soggetto legittimato che intende presentare un’istanza all’Agcom – con il fine di segnalare la violazione del diritto d’autore o dei diritti connessi di un’opera digitale o di un servizio di media – deve seguire la procedura riportata di seguito.

Per inviare correttamente l’istanza, il soggetto legittimato è tenuto a:

  • Accedere al modulo elettronico pertinente all’oggetto dell’istanza che si intende presentare, ovvero selezionare il modulo elettronico relativo all’www.ddaonline.it;
  • Compilare in modo completo i campi obbligatori nel modulo elettronico selezionato;
  • Salvare il modulo elettronico compilato (reso disponibile in formato PDF al termine della sua compilazione);
  • Salvare l’apposito modulo precompilato per la dichiarazione di veridicità dei dati forniti (reso disponibile in formato PDF al termine della compilazione del modulo elettronico);
  • Sottoscrivere con firma autografa, firma elettronica digitale o firma elettronica avanzata il modulo per la dichiarazione di veridicità;
  • Inviare l’istanza, comprensiva di tutta la documentazione richiesta, mediante la propria posta elettronica certificata – PEC o CEC-PAC (la medesima indicata nel modulo elettronico) all’indirizzo PEC di AGCOM, secondo quanto previsto nella sezione “Comunicazioni“. L’indirizzo PEC dell’Autorità riservato alla gestione dell’istanza sarà reso disponibile solo al termine della compilazione del modulo elettronico.

La presentazione di documenti in modalità e formato diversi da quelli sopra elencati e da quelli riportati nella sezione “Documentazione richiesta” produce l’irricevibilità dell’istanza.

Le istanze inviate a indirizzi diversi da quello di posta elettronica certificata Agcom riservato al servizio (reso disponibile solo al termine della compilazione del modulo elettronico), non saranno prese in considerazione.

Guida alla compilazione del modulo

Esito dell’istanza