Norme

L’evoluzione della normativa Covid nei luoghi di vita e di lavoro. Come è cambiata?

di Sara Sindaco, Avvocato – componente del D&L NET |

Dal 25 maggio 2022 sono in vigore le regole contenute nel dl riaperture con le recenti modifiche apportate a seguito della conversione in Legge 52 del 19 maggio 2022. Di seguito sono riportati gli aspetti di maggiore interesse nella nostra vita lavorativa, personale, pubblica e sanitaria.

Aspetti lavorativi e sanitari fino al 31.12.2022 e transizione al Lavoro Agile da semplificato a strutturato, con suggestioni sul futuro concetto di “retribuzione”

Dal 25 maggio 2022 sono in vigore le regole contenute nel dl riaperture con le recenti modifiche apportate a seguito della conversione in Legge 52 del 19 maggio 2022. Di seguito sono riportati gli aspetti di maggiore interesse nella nostra vita lavorativa, personale, pubblica e sanitaria.

Dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine)

È in vigore fino al prossimo 15 giugno l’obbligo di utilizzo delle mascherine FFP2:

– in caso di eventi e competizioni sportive, concerti nelle sale teatrali, cinematografiche o assimilate;

– per i lavoratori e visitatori nelle RSA, hospice, strutture lungodegenza o di riabilitazione;

Eccezioni ancora in vigore, con esonero dall’uso di mascherina, saranno:

  • Bambini minori di 6 anni;
  • Soggetti che hanno patologie respiratorie, linguistiche o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.

Green pass base e rafforzato: graduale eliminazione

Gli artt. 6 e 7 del dl 24/2022 prevedono, nella loro attuale formulazione, che il green pass base – ottenuto mediante test antigenico – non sarà più richiesto dal 15 giugno al personale scolastico, salvo per svolgimento di ore in attività frontali con gli alunni (ad esempio in classe o negli esami scritti e orali).

Le uscite temporanee per le persone ospitate nelle rsa, hospice, o strutture riabilitative o residenziali per anziani, saranno possibili se queste saranno munite del green pass base fino al 31.12.2022 (in combinato disposto con il dl 52 e 87 2021).

 I visitatori di queste strutture appena richiamate, invece, fino al 31.12.202 dovranno ancora presentare, per poter accedere, il green pass rafforzato (“vaccino booster” oppure “ciclo vaccinale/guarigione + tampone antigenico”), ma in caso di emergenza e necessità possono essere proviste misure maggiormente restrittive.

Obbligo vaccinale: in quali professioni rimane fino al 31.12.2022?

  • Medici, OSS e operatori sanitari;
  • Impiegati e dipendenti strutture RSA;

Lavoratori fragili

Per questi è confermato fino al 30 giugno la possibilità di essere adibiti a lavoro agile o in mancanza la fruizione della malattia esente da computo del comporto (per alcune categorie di lavoratori fragili).

La proroga del diritto allo smart working riguarda anche i genitori dei figli con fragilità.

Smart Working: liberi tutti fino al 31.8.2022

Un emendamento nella conversione della legge lo ha prorogato dal 30 giugno a tutto il 31 agosto prossimo, la possibilità di utilizzo dello smart working o lavoro agile in assenza di specifico contratto individuale di dettaglio, questo nell’attesa di una disciplina uniforme in materia che si sta discutendo in Governo/parlamento.

Smart Working semplificato, e dopo il 31 agosto?

Riprenderà l’applicazione della Legge (recente ma completamente estranea alle dinamiche lavorative post covid) n. 81 del 2017, che subordina il lavoro agile all’ “accordo tra le parti”, mediante quindi apposito contratto integrativo individuale, da sottoscriversi tra azienda e lavoratore, ma che non si esclude possa essere oggetto o di una riformulazione e semplificazione sistematica in una norma ordinaria dello stato o in contratti collettivi di settore, mediante anche la partecipazione delle parti sociali.

Sicuramente i nuovi aspetti che dovranno emergere in questo nuovo accordo – individuale o generale/collettivo che sia – saranno (come già si sta iniziando a fare in alcuni ccnl come nel recente della funzione pubblica), la determinazione di fasce orarie di “reperibilità” e di fasce orarie di “disconnessione” del lavoratore, indicazione delle regole relative a potere disciplinare, lavoro straordinario, buoni pasto, costi nella gestione degli strumenti informatici e dispositivi di controllo dei lavoratori e dello svolgimento dell’attività lavorativa da remoto, senza andare a intaccare e violare le norme in materia già presenti dello Statuto dei Lavoratori (art. 4 l. 300/70).

In conclusione, tra gli effetti del maggior ricorso al lavoro agile troveremo anche una nuova visione della prestazione lavorativa, forse per la prima volta più concretamente e facilmente separabile dal concetto di “retribuzione oraria” e più ancorabile a “retribuzione di risultato o per obiettivi”, cambiando anche le modalità e le necessità di “controllo” sul lavoratore che non riguarderanno più il percorso ma il risultato!

Staremo a vedere e …. Buon Lavoro!