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L’Antitrust chiude l’istruttoria su Flash Fiber ‘Non impedisce la concorrenza’

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L'Antitrust ha chiuso l'istruttoria su Flash Fiber ritenendo i 6 impegni presi idonei a superare le preoccupazioni concorrenziali, valorizzando così opportunamente le componenti di efficienza dell’accordo di co-investimento in essere tra Telecom Italia e Fastweb.

L’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm), nella riunione del 28 marzo 2018, ha deciso di accettare, rendendoli vincolanti, gli impegni presentati dalle società Telecom Italia SpA e Fastweb SpA. Si chiude così, nei confronti di tali società, l’istruttoria avviata il 1^ febbraio 2017 per verificare le possibili restrizioni alla concorrenza connesse all’accordo di co-investimento sottoscritto tra le parti.

Tale accordo prevede la costruzione di una rete di telecomunicazioni fisse in fibra ottica (FTTH) destinata alla copertura di 29 tra le principali città italiane, mediante la società comune Flash Fiber Srl.

In sede di avvio del procedimento istruttorio, si rilevava che l’accordo tra Telecom Italia SpA e Fastweb SpA potesse integrare un’intesa potenzialmente idonea a impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all’interno dei mercati dei servizi di accesso all’ingrosso alla rete fissa e dei servizi di telecomunicazioni fisse al dettaglio, a banda larga e ultralarga. L’intesa, infatti, avrebbe potuto instaurare un rilevante grado di coordinamento tra le Parti su scelte strategiche relative alle reti fisse a banda larga e ultralarga, riducendo l’intensità della competizione statica e dinamica, considerato che tale cooperazione coinvolge i due principali operatori verticalmente integrati operanti nel settore.

Nel corso dell’istruttoria, Telecom Italia SpA e Fastweb SpA hanno presentato una proposta di impegni ai sensi all’articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/1990, articolata in sei rimedi.

Nella loro versione definitiva, gli impegni presentati possono essere sintetizzati come segue:

Impegno 1: realizzazione della nuova rete FTTH in tempi certi, nel rispetto dei seguenti obiettivi annuali predefiniti: 30% entro il 2017; 70% entro il 2018; 85% entro il 2019; 95% entro il 2020. Le Parti si impegnano a nominare, previa consultazione e gradimento dell’Autorità, un soggetto terzo ed indipendente, che certifichi la realizzazione del progetto il percorso temporale definito;

Impegno 2:
a)        rimozione dall’accordo di co-investimento del diritto di prelazione a favore delle Parti sulla capacità di rete di Flash Fiber che residua rispetto ai fabbisogni industriali di Telecom e Fastweb;
b)        messa a disposizione di soggetti terzi di un numero garantito di fibre ottiche per ogni ripartitore ottico di edificio;
c)        obbligo di concludere accordi di accesso ai segmenti verticali con soggetti terzi.

Impegno 3: predisposizione di offerte autonome di servizi VULA e bitstream NGA da parte di Telecom Italia e Fastweb a condizioni non discriminatorie; accesso alle infrastrutture di posa attraverso accordi di scambio dei diritti disponibili sulle rispettive infrastrutture o accordi di concessione di diritti IRU a condizioni trasparenti, non discriminatorie, eque e ragionevoli;

Impegno 4: retrodatazione della data di chiusura della società comune Flash Fiber al 2035, per il solo tempo stimato necessario a recupero dell’investimento effettuato e nomina, previa consultazione e gradimento dell’Autorità, di un soggetto terzo ed indipendente che verifichi il raggiungimento del punto di recupero degli investimenti;

Impegno 5:
a)        modifica dell’art. 7.3 dell’accordo di co-investimento, con limitazione alle sole quantità minime previste dal business plan dell’obbligo per le Parti di servirsi delle infrastrutture di rete realizzate in comune;
b)        limitazione alle sole aree di centrale delle 29 città del progetto dell’ambito geografico in cui vige l’obbligo contrattuale assunto dalle Parti di non sottoscrivere accordi con altre società;
c)        eliminazione dell’art. 7.5 dell’accordo di co-investimento (possibilità di utilizzare Flash Fiber quale strumento di partecipazione congiunta alle gare Infratel per le aree bianche del territorio);
d)        eliminazione dell’art. 8 dell’accordo di co-investimento (collaborazione tra le Parti nell’implementazione congiunta di tecnologie vectoring nelle aree, al di fuori delle 29 città, dove sono state realizzate reti fiber to the cabinet – FTTC).

Impegno 6: misure tese a impedire lo scambio di informazioni commercialmente sensibili tra le Parti mediante Flash Fibe.

L’Agcm ha ritenuto che gli impegni siano idonei a superare le preoccupazioni concorrenziali, valorizzando opportunamente le componenti di efficienza dell’accordo di co-investimento in essere tra Telecom Italia e Fastweb. Il progetto in esame, così come modificato dagli impegni presentati dalle Parti, favorirà lo sviluppo di forme di concorrenza infrastrutturale nei mercati delle telecomunicazioni di rete fissa e consentirà un rapido processo di copertura del territorio nazionale con reti di nuova generazione.