I contributi

Efficienza energetica e sostenibilità, scadenza Norma Fraccaro si sposta al 31 dicembre. In ballo 500 milioni

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La misura va a sostenere tutte quelle opere pubbliche finalizzate alla realizzazione di interventi di efficientamento energetico, ma anche di installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la mobilità sostenibile.

Il ministero dello Sviluppo economico ha comunicato la proroga dei termini di inizio lavori al 31 dicembre per i progetti comunali relativi ad opere per il miglioramento dei livelli di efficienza energetica e di sostenibilità ambientale. E’ la Norma Fraccaro, che consente agli enti locali di sfruttare i contributi messi sul tavolo dal Governo con il decreto crescita che ammontano a circa 500 milioni di euro.

La misura va a sostenere tutte quelle opere pubbliche finalizzate alla realizzazione di interventi di efficientamento energetico, tra cui efficientamento dell’illuminazione pubblica, risparmio energetico degli edifici pubblici, installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e sviluppo territoriale sostenibile tra cui mobilità sostenibile, adeguamento e messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale, abbattimento delle barriere architettoniche.

Come annunciato da nota ministeriale, il termine di inizio lavori dei singoli progetti seguiti dai Comuni, inizialmente fissato al 31 ottobre scorso, è stato prorogato al 31 dicembre 2019.

Previsto anche il Sistema di Monitoraggio SiMonWeb, che consentirà l’inserimento dei dati relativi ai progetti di “efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile”.

I contributi saranno distribuiti in base alla grandezza dei Comuni e al numero di abitanti: dai 50.000 euro per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti ai 250.000 euro per quelli che hanno più di 250.000 abitanti.

L’erogazione del contributo avviene nella seguente modalità: una prima quota, pari al 50% del contributo assegnato, a seguito della verifica da parte del Ministero del rispetto del termine di inizio lavori, mentre il saldo, o seconda quota, pari alla differenza tra la spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione del progetto e la quota già erogata, è corrisposto solo a seguito del collaudo dell’intervento realizzato.