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Industry Tlc, tutti i nodi per le telco col nuovo Codice delle Comunicazioni Elettroniche

Rete unica: operatori di telecomunicazioni con un cavo ethernet

Possibili aumenti in vista per i consumatori sul fronte dei contratti di telefonia mobile e fissa. E’ questo il rischio concreto, scrive il Messaggero, che emerge dalla norma sottoposta al parere del Parlamento, e ancora sotto esame contenuta nel decreto di recepimento del nuovo Codice Europeo delle Comunicazioni Elettroniche. L’intenzione di dimezzare i tempi dei contratti rischia di far schizzare i prezzi, quanto meno per modem e smartphone.

Scarica il provvedimento per il recepimento del Nuovo Codice delle Comunicazioni Elettroniche al vaglio del Parlamento

Per la industry italiana piove sul bagnato. Dopo l’asta 5G di tre anni fa, prezzo record di 6,55 miliardi di euro sborsati, e il mancato innalzamento dei limiti elettromagnetici, che rende certamente più complesso e oneroso il rollout delle nuove reti, le nuove regole in arrivo per adeguarsi al regolamento Ue saranno un ulteriore colpo per il settore. Un settore sui cui pesa anche il taglio del roaming, nonché la flessione dei ricavi legata alla pandemia, con una cr0secente concorrenza da parte degli OTT a fronte delle tariffe Tlc che in Italia sono le più basse d’Europa.

Durata dei contratti 12 mesi

Lo schema di provvedimento, se sarà accolto, modificherà la normativa che riguarda la durata massima del contratto, portandolo a 12 mesi dagli attuali 24. Il termine dell’esame fissato alla Camera è previsto per giovedì 16 settembre 2021.

Pochi giorni, quindi, prima di una serie di modifiche che rischiano di gonfiare i costi a danno dei consumatori. Dimezzando la durata dei contratti telefonici e rendendo i termini così perentori, il rischio secondo gli operatori è che le offerte in bundle che oltre ai costi di chiamata e navigazione comprendono anche quelli per l’acquisto di smartphone e modem diventino troppo cari.

Le telco chiedono quindi di lasciare le cose come stanno: non modificare il termine dei 24 mesi per non rischiare di aprire un nuovo fronte caldo con i consumatori, o quanto meno consentire al cliente finale di decidere se accorciare i tempi di durata del contratto.   

“L’Autorità provvede affinché le condizioni e le procedure di recesso dei contratti non fungano da disincentivo al cambiamento di fornitore di servizi e affinché i contratti stipulati tra consumatori e fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi dai servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero e dai servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina non impongano un periodo di impegno superiore a 12 mesi”.

Lo scopo è quello di evitare che le procedure di recesso fungano da disincentivo al cambiamento di fornitore di servizi, garantendo ai clienti un periodo di impegno non superiore ai 12 mesi.

Aumentati i prezzi amministrativi per le frequenze

Il provvedimento al vaglio del Parlamento prevede anche l’aumento dei costi amministrativi e dei contributi per l’utilizzo delle frequenze. Un aumento del 50% rispetto a quello attuale, che per alcuni operatori rappresenta un raddoppio degli oneri.

Un aumento che per l’intera industry è stato calcolato in 100 milioni di euro.  

Secondo stime che circolano nella industry, il recepimento del nuovo Codice delle Comunicazioni elettroniche potrebbe risultare in una riduzione dell’8% della forza lavoro nel prossimo triennio.

Un calo ulteriore di 8mila persone che rischiano di uscire dalle imprese del settore, su un totale di 100mila occupati, dopo che nell’ultimo decennio il comparto delle Tlc ha già perso il 20% dei dipendenti.

Aumenta il potere sanzionatorio delle Authority

Vengono quadruplicate le possibili sanzioni da comminare alle imprese del settore Tlc, tanto che potranno raggiungere fino al 5% del fatturato per i casi più gravi. Non è chiaro quali violazioni saranno ritoccate al rialzo gettando così un velo di incertezza soprattutto sulle offerte e i sistemi di fatturazione. Dopo il passaggio in Parlamento e i pareri delle Commissioni, il provvedimento dovrà tornare in Cdm per l’approvazione definitiva.

Recesso di contratto e portabilità più semplice

“Gli utenti finali hanno il diritto di recedere dal contratto ovvero di cambiare operatore, senza incorrere in alcuna penale né costi di disattivazione, al momento dell’avvenuta comunicazione di modifiche delle condizioni contrattuali proposte dal fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi dai servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero, tranne nel caso in cui le modifiche proposte siano esclusivamente a vantaggio dell’utente finale, siano di carattere puramente amministrativo en on abbiano alcun effetto negativo sull’utente finale o siano imposte direttamente dal diritto dell’Unione o nazionale.

I fornitori informano gli utenti finali con preavviso non inferiore a trenta giorni, di qualsiasi modifica delle condizioni contrattuali e, al contempo, del loro diritto di recedere dal contratto senza incorrere in alcuna penale né ulteriore costo di disattivazione se non accettano le nuove condizioni.

Il diritto di recedere dal contratto può essere esercitato entro 60 giorni dall’avvenuta comunicazione di modifica delle condizioni contrattuali. L’Autorità provvede affinché la comunicazione sia effettuata in modo chiaro e comprensibile su un supporto durevole.

In altri termini, l’articolo 98 – septies decies sulla durata dei contratti e diritto di recesso stabilisce adesso una finestra più ampia per i clienti (pari a 60 giorni invece di 30) per esercitare il recesso in caso di modifica unilaterale da parte degli operatori.

L’informativa fornita dagli operatori ai consumatori dovrà giungere comunque entro 30 giorni dall’entrata in vigore delle modifiche stesse e l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni provvederà affinché la comunicazione sia effettuata in modo chiaro e comprensibile.

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