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Green pass a lavoro, i 5 modi per verificarlo. Per gli esenti da vaccinazione in arrivo certificato con QR code

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I clienti non possono verificare il green pass di tassisti, ncc, parrucchieri ed estetisti. Per accedere agli uffici della Pa, gli utenti non devono esibire il green pass invece i visitatori sì. Le sanzioni per datori di lavoro, che non effettuano i controlli, e per i lavoratori senza green pass sul posto di lavoro. Non è obbligatorio per chi lavora in smart working.

Da venerdì 15 ottobre il green pass sarà obbligatorio per tutti i lavoratori in presenza nella Pubblica amministrazione e nel settore privato. In ufficio, in azienda, in fabbrica, negli esercizi commerciali, servizi di pulizia, ristorazione, ma anche per tassisti e autisti di vetture a noleggio con conducente. 

Green pass a lavoro, i 5 modi per verificarlo

5 sono le modalità per i datori di lavoro (o delegati) per verificare il green pass sui luoghi di lavoro:

  1. L’app del ministero della Salute VerificaC19, si scarica da qui per dispositivi iOS, Android e Huawei.
    E altre 4 sono state introdotte dal decreto del presidente del consiglio dei ministri, firmato ieri, e sono:
  2. SDK (Software Development Kit). L’utilizzo di un pacchetto di sviluppo per applicazioni (Software Development Kit-SDK), rilasciato dal Ministero della Salute con licenza open source, da integrare nei sistemi di controllo agli accessi fisici (come i tornelli), inclusi quelli di rilevazione delle presenze (badge), o della temperatura (termoscanner e totem) per verificare la validità del green pass, ma senza memorizzare i dati del QR Code. La modalità SDK offre le stesse funzionalità dell’app VerificaC19 e non prevede la registrazione o il tracciamento dell’utilizzatore finale della componente SDK.
  3. NoiPa. Per gli enti pubblici aderenti a NoiPA, sono 1,9 milioni di dipendenti pubblici iscritti, l’interazione asincrona tra questa piattaforma e quella nazionale del green pass (https://www.dgc.gov.it/web/). La memorizzazione delle informazioni sul sistema NoiPA è temporanea e l’informazione è crittografata ed inoltre l’interrogazione dei dati può essere effettuata esclusivamente attraverso un servizio dedicato cui i verificatori accedono con SPID di livello 2 o CNS.
  4. Portale INPS. Per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, sia privati che pubblici non aderenti a NoiPA, l’interazione asincrona tra il Portale istituzionale INPS (con riferimento all’elenco di codici fiscali di propri dipendenti, noti all’Istituto al momento della richiesta, previa richiesta di utilizzo del servizio) e la piattaforma nazionale del green pass.
  5. Interoperabilità applicativa. Per le amministrazioni pubbliche con almeno 1.000 dipendenti, anche con uffici di servizio dislocati in più sedi fisiche, è stata individuata la modalità “S2S”, Service to Service, ossia l’interoperabilità applicativa, in modalità asincrona, tra i sistemi operativi di gestione del personale e la piattaforma nazionale del green pass. Il modo migliore per far ‘parlare’ il server delle grandi PA con quelli di Sogei per la verifica della validità del green pass.

La verifica dovrà avvenire solo per chi deve effettivamente lavorare in quel giorno, escludendo i dipendenti assenti per specifiche casuali, ad esempio: ferie, malattie, permessi o che svolgono la prestazione lavorativa in modalità agile.

(Leggi anche “Il green pass può essere controllato anche a chi lavora in Smart working? No”).

Per chi è esente dalla vaccinazione in arrivo certificato con QR Code

I soggetti che, per comprovati motivi di salute, non possono effettuare il vaccino contro il COVID-19, dovranno esibire un certificato contenente l’apposito QR code “in corso di predisposizione”, si legge nelle FAQ sul sito del governoche spiega anche “Nelle more del rilascio del relativo applicativo, il personale esente – previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente dell’amministrazione di appartenenza – non potrà essere soggetto ad alcun controllo”.

Green pass e smart working

Non è consentito in alcun modo, in quanto elusivo dell’obbligo del green pass sui luoghi di lavoro nella Pa, “individuare i lavoratori da adibire al lavoro agile sulla base del mancato possesso di tale certificazione”.

Il possesso della certificazione verde e la sua esibizione sono condizioni che devono essere soddisfatte al momento dell’accesso al luogo di lavoro. Il lavoratore che dichiari il possesso della certificazione, ma non sia in grado di esibirla, deve essere considerato assente ingiustificato e non può in alcun modo essere adibito a modalità di smart working.

Per accedere agli uffici della Pa, gli utenti non devono esibire il green pass invece i visitatori sì. Ecco le differenze

L’unica categoria di soggetti esclusa dall’obbligo di esibire il green pass per accedere agli uffici pubblici è quella degli utenti, ovvero di coloro i quali si recano in un ufficio pubblico per l’erogazione del servizio che l’amministrazione è tenuta a prestare. I visitatori che dovessero accedere a qualunque altro titolo (ad esempio per lo svolgimento di una riunione o di un incontro, congresso o altro) dovranno, invece, essere muniti della certificazione verde ed esibirla su richiesta.

Le sanzioni per i lavoratori che accedono ai luoghi di lavoro senza green pass? Sospensione senza stipendio, ma mai licenziamento e multa da 600 a 1.500 euro

Il lavoratore, pubblico o privato, è considerato assente ingiustificato, senza diritto allo stipendio, fino alla presentazione del green pass. 

Il datore di lavoro deve poi effettuare una segnalazione alla Prefettura per l’applicazione della sanzione amministrativa. Infatti il lavoratore che accede al luogo di lavoro senza green pass è soggetto, con provvedimento del Prefetto, a una sanzione amministrativa che va da 600 a 1.500 euro. Oltre alla retribuzione, non sarà più versata al lavoratore, senza green pass, qualsiasi altra componente del salario. Anche di natura previdenziale, avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario, previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione delle ferie e comportano la perdita della relativa anzianità di servizio

Da 400 a 1.000 euro le sanzioni per i datori che non controlla il green pass 

Il datore di lavoro che non controlla il rispetto delle regole sul green pass rischia una sanzione amministrativa che va da 400 a 1.000 euro.

I clienti devono verificare il green pass dei tassisti o degli autisti di vetture a noleggio con conducente?

I clienti non sono tenuti a verificare il green pass dei tassisti o dei conducenti di NCC.

I parrucchieri, gli estetisti e gli altri operatori del settore dei servizi alla persona devono controllare il green pass dei propri clienti? E i clienti, devono controllare il green pass di tali operatori?

Il titolare dell’attività deve controllare il green pass dei propri eventuali dipendenti, ma non deve richiederlo ai clienti. Né questi ultimi sono tenuti a chiederlo a chi svolge l’attività lavorativa.

(Leggi anche “Il green pass può essere controllato anche a chi lavora in Smart working? No”)