Telemarketing selvaggio

Garante Privacy. Wind sotto scrutinio per gli SMS indesiderati

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Il Garante ha riscontrato violazioni della privacy da parte di Wind per l'invio massivo di messaggini promozionali

Prosegue l’attività ispettiva nei confronti degli operatori telefonici da parte del Garante per la protezione dei dati personali che, dopo il provvedimento nei confronti di altri operatori a giugno, ha riscontrato una maxi-violazione della privacy da parte di Wind Telecomunicazioni: l’operatore in dodici mesi – nel periodo compreso fra agosto 2015 e agosto 2016 – ha bombardato di messaggini promozionali gli utenti, per strappare il loro consenso ad attività di marketing.

Uno tsunami di comunicazioni commerciali indesiderate nell’illecito di Wind, documentato nel provvedimento n. 437 del 27 ottobre 2016 del Garante, che annuncia sanzioni per questa raccolta massiva di consensi. Su 5 milioni di numerazioni contattate, sono stati circa 85mila i consensi strappati da Wind, ma questo non si può fare e ora Wind dovrà smantellare il database realizzato con i numeri non consensati. La società rischia peraltro una multa milionaria per violazione della privacy (come Telecom Italia per il provvedimento di giugno).

Di seguito a titolo di esempio il testo dell’SMS inviato da Wind in occasione di una delle numerose campagne di marketing documentate dal Garante per la raccolta di consensi:

«Gentile cliente, grazie per averci scelto! La informiamo che ad oggi non ci risulta il suo consenso ai contatti commerciali e promozionali di Wind. Se desidera entrare nel mondo delle ESCLUSIVE promozioni di Wind, rilasci il suo consenso ai contatti commerciali chiamando gratuitamente il 158 entro il 31 agosto 2016! Per info privacy visiti il sito wind.it».

C’è da dire che il segnalante “ha lamentato di essere stato contattato nonostante avesse espressamente negato il consenso all’utilizzo della propria utenza per finalità promozionali tramite il sito web Area clienti Wind”.

Insomma, nonostante il diniego, la società non si è fatta alcun problema a contattare l’utenza e lo stesso ha fatto con milioni di altri numeri.

In conclusione, il Garante

  1. vieta l’ulteriore trattamento per finalità promozionali dei dati personali concernenti le utenze oggetto delle campagne volte ad acquisire il consenso degli interessati indicate al punto 2.2, e tra queste quelli dei segnalanti, trattati in assenza del consenso degli interessati legittimamente manifestato ai sensi dell’art. 130, commi 1 e 2, del Codice, salvo che per quanti abbiano prestato il proprio consenso per finalità promozionali decorso l’intervallo temporale indicato nei messaggi sms loro inviati (punti 3.1 e 3.2);
  2. prescrive che venga registrata l’opposizione degli interessati al trattamento dei propri dati personali prevista dall’art. 7 del Codice, entro il termine di 15 giorni dall’esercizio dei diritti (punto 4.1).
  3. Ai sensi dell’art. 157 del Codice, Wind Telecomunicazioni s.p.a., entro 60 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, è invitata a comunicare all’Autorità quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione al presente provvedimento, con l’avvertenza che il mancato riscontro alla presente richiesta è punito con la sanzione amministrativa di cui all’art. 164 del Codice.