Rinnovo non oneroso delle frequenze Tlc in scadenza nel 2029 argomento caldo per la industry delle Tlc. Non più tardi di venerdì scorso Asstel, l’associazione confindustriale che rappresenta gli operatori, è tornata a chiedere a gran voce il rinnovo senza costi aggiuntivi in cambio di impegni di investimento delle licenze in scadenza nel 2029, con rinnovo automatico fino al 2037 per armonizzare il quadro normativo sullo spettro radio e dare più ossigeno finanziario agli operatori.
Ma per il momento le richieste della industry non trovano riscontro nelle iniziative della politica. Dopo il caso analogo dell’ultima legge di Bilancio, quando un emendamento bipartisan in tal senso fu alla fin e ritirato, anche nel Milleproroghe un emendamento che propone appunto il rinnovo automatico delle risorse spettrali in scadenza nel 2029 è stato ritirato perché inammissibile.
L’emendamento ritirato
Si tratta dell’emendamento 14.20 a firma Petrarca della bozza, che non è più presente nel fascio degli emendamenti segnalati. “Al fine di favorire la più ampia digitalizzazione del Paese, accelerare la diffusione delle tecnologie di accesso radiomobile di nuova generazione e promuovere la concorrenza, con riferimento alle risorse spettrali i cui diritti d’uso scadono il 31 dicembre 2029, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro centoventi giorni dalla definizione da parte dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delle procedure di allocazione ai sensi del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, Giovedì 22 gennaio 2026 — 279 — I e V Commissioni riunite sono stabilite le modalità operative e i criteri amministrativi per l’assolvimento dei corrispettivi dovuti in denaro ovvero, in tutto o in parte, mediante realizzazione di investimenti di valore equivalente. Il decreto individua le tipologie di investimenti ammissibili, le metriche di valorizzazione degli stessi e i relativi limiti massimi, previo parere dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e nel rispetto della normativa dell’Unione europea. 1-ter. Il decreto di cui al comma 1-bis definisce inoltre obblighi di esecuzione e di rendicontazione, garanzie e sanzioni, anche a carattere restitutorio, in caso di inadempimento. Restano fermi i contributi e gli oneri previsti dalla normativa vigente per le parti non assolte mediante investimenti di valore equivalente. 1-quater. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.
