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FOIA: niente sanzioni, ma che succede alle PA inadempienti?

Accesso ai documenti pubblici

Via libera in Consiglio dei ministri al decreto che introduce il FOIA (Freedom of Information Act), provvedimento di matrice anglosassone che consente ai cittadini di richiedere l’accesso anche a dati e documenti che le pubbliche amministrazioni non hanno l’obbligo di pubblicare.

Resta da capire, in attesa del via libera definitivo, se l’applicazione del provvedimento anticorruzione reggerà alla prova dei fatti in un contesto, quello della PA, dove la pubblicazione degli atti che dovrebbero finire automaticamente online da parte di Comuni, Regioni e enti pubblici non è né omogenea né standardizzata.

E anzi dipende dalla solerzia (o meno) dei dirigenti preposti.

Basti pensare, ad esempio, all’aggiornamento “a macchia di leopardo” dei siti pubblici con le ultime delibere di Giunta o del Consiglio comunale e regionale, atti pubblici che troppo spesso vengono postati quanto meno a scoppio ritardato (quando avviene). Eppure tutti i Comuni, le Regioni e gli enti pubblici hanno l’obbligo di pubblicare online il resoconto delle loro attività firmato dalla ragioneria.

La mancanza di sanzioni non aiuta di certo e così i dirigenti continuano a fare con calma o di testa loro, ritardando la pubblicazione di atti pubblici per i motivi più disparati, fra cui l’informazione privilegiata all’amico o al conoscente.

E ora nel caso del FOIA sembra che non siano previste sanzioni: cosa succederà alle amministrazioni inadempienti?

I dirigenti verranno multati?

Il ritardo nella produzione dei documenti inciderà sulla loro valutazione e sul loro percorso di carriera?

E chi controllerà?

L’Anac, che però non ha alcun potere sanzionatorio?

Ma in mancanza di sanzioni, nemmeno l’Anac, che è una semplice autorità amministrativa, potrà intervenire direttamente senza il ricorso alla magistratura.

Il provvedimento

 

In attesa di leggere il testo definitivo, che non è ancora disponibile, il Governo fa sapere che  in tema di accesso civico è stato eliminato l’obbligo di identificare chiaramente dati o documenti richiesti, è stata esplicitata la prevista gratuità del rilascio di dati e documenti, è stato stabilito che l’accoglimento o il rifiuto dell’accesso dovranno avvenire con un provvedimento espresso e motivato, è stato previsto che l’accesso è rifiutato quando è necessario evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici o privati indicati”.

Cancellato l’aberrante principio del “silenzio-diniego” presente nella prima bozza del decreto, il coordinamento formale del testo è stato assegnato al sottosegretario alla presidenza del Consiglio Claudio De Vincenti.

Il rifiuto varrà solo “quando è necessario evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici o privati indicati” e sarà ora compito dell’Anac (Autorità nazionale anticorruzione) predisporre le linee guida per le deroghe al diritto di accesso generalizzato (le deroghe riguardano tra l’altro: sicurezza pubblica e nazionale, relazioni internazionali, difesa e questioni militari, stabilità finanziaria e indagini in corso).

Le novità

 

Il decreto che introduce il FOIA modifica le disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. Prevede che ogni cittadino abbia la possibilità di accedere senza alcuna motivazione ai dati in possesso della Pubblica Amministrazione e che, contestualmente, non abbia la possibilità di ricevere rifiuto alla rispettiva richiesta di informazioni se non motivato.

Il provvedimento prevede la possibilità di accesso a tutte le informazioni, comprese quelle che hanno a che fare con l’affidamento di gare ed appalti.

L’invio di documenti in via digitale dovrà essere gratuito.

Qualora dovesse subentrare un rifiuto, il cittadino avrà anche la possibilità di presentare ricorso non soltanto al Tar.

Con l’approvazione definitiva del decreto trasparenza, in attesa che venga pubblicato in Gazzetta Ufficiale, gli operatori sono chiamati a rispettare i nuovi obblighi di pubblicazione nei siti istituzionali e a consentire l’accesso civico ai dati e documenti dell’ente pubblico. A quanto pare, però, non sono previste sanzioni per chi non osserva l’obbligo di trasmissione dei documenti e questa mancanza rischia di lasciare ampio spazio alla non applicabilità del provvedimento.

Nella versione definitiva del decreto è stato eliminato l’obbligo per i cittadini che fanno richiesta di identificare “chiaramente” i dati o i documenti richiesti.

Il problema dell’applicabilità del FOIA

 

In attesa di leggere il testo definitivo, si può comunque dire che l’applicazione del decreto che introduce il FOIA sarà possibile soltanto a condizione che le amministrazioni pubbliche pubblichino tempestivamente i documenti e gli atti che producono. L’obbligo di produrre documenti “nativamente digitali” già c’è, e alla prova dei fatti il diritto all’accesso civico agli atti sarà possibile realmente soltanto a condizione che i documenti vengano pubblicati sui siti delle amministrazioni.

La legge sulla trasparenza dlgs 33/2013

Detto questo, c’è da dire che una legge sulla trasparenza e sul diritto per i cittadini ad accedere agli atti della PA esiste già è il dlgs 33/2013 (“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”).

In particolare l’articolo 5 norma già il tema dell’accesso civico agli atti pubblici. I primi tre commi parlano chiaro:

 

“1. L’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

  1. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell’amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa.
  2. L’amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell’informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l’informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l’amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale”.

 

Ma oggi come oggi la pubblicazione dei documenti pubblici che dovrebbero finire d’obbligo sui siti della PA avviene in maniera molto “lasca”. Insomma, la politica degli open data è applicata a singhiozzo nella PA. Eppure tutte le delibere comunali, le delibere di Giunta e del Consiglio di Comuni e Regioni potrebbero essere pubblicate online in tempo reale una volta firmate. Il problema è che la competenza sulla pubblicazione è dei singoli dirigenti e tendenzialmente si aspetta che un cittadino faccia richiesta di accesso per provvedere alla pubblicazione online.

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