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Finanza Agevolata. Pacchetto giovani, premio in aziende agricole in cui si insedia un giovane agricoltore

di Vincenzo Parisi (Sercam Advisory) |

Il PSR Calabria 2014 – 2020 interviene a favore dell’insediamento dei giovani agricoltori attraverso una metodologia di approccio integrato definita “Pacchetto Giovani”.

Finanza Agevolata è la rubrica a cura di Sercam Advisory dedicata agli aggiornamenti sui bandi pubblici (europei, nazionali, regionali) aperti o in prossima apertura. Per consultare tutti gli articoli clicca qui.

Il PSR Calabria 2014 – 2020 interviene a favore dell’insediamento dei giovani agricoltori attraverso una metodologia di approccio integrato definita “Pacchetto Giovani” che riconosce al giovane agricoltore che si insedia per la prima volta, oltre al premio di primo insediamento (intervento 6.1.1 del PSR), anche la possibilità di accedere all’intervento 4.1.2 del PSR per il sostegno alla propria attività imprenditoriale. In aggiunta agli interventi 6.1.1. e 4.1.2 – che sono obbligatori e non attuabili singolarmente – i giovani agricoltori possono attivare, facoltativamente, l’intervento 4.1.3.

Soggetti beneficiari

Il sostegno al Pacchetto Giovani è rivolto ai giovani agricoltori, di cui all’art. 2 (n) del Regolamento (EU) 1305/2013, che:

  • si insediano per la prima volta in una azienda agricola, in forma singola (ditta individuale) o societaria (società di persone, società di capitale e cooperative agricole di conduzione);
  • hanno un’età compresa fra i 18 anni e i 40 anni, intesi come i 41 anni non compiuti (v. Nota MIPAAF prot. n. 0013460 del 03.06.2016).

Possono presentare domanda di sostegno, con valore di riconferma, a valere sul presente bando (Pacchetto Giovani 2018), anche coloro che abbiano già partecipato al Pacchetto Giovani 2016 di cui al DDG n. 7516 del 29/06/2016 e la cui domanda sia stata regolarmente istruita dalla Regione ma sia risultata non ricevibile, non ammissibile o non finanziabile.

Le domande istruite dalla Regione sono quelle regolarmente firmate con codice OTP e rilasciate a sistema e quelle di cui alla lett. D del DDG del 5818 del 5 giugno 2017, nonché quelle ammesse ad istruttoria a seguito di sentenza del TAR.

È piena facoltà dei titolari delle domande di sostegno di cui sopra optare per il mantenimento della propria posizione di aspettativa rispetto all’eventuale riesame e finanziamento sul primo bando oppure candidarsi per una opportunità di finanziamento a valere sul presente bando. Con contestuale collegamento alla precedente domanda

Tipologie di spese ammissibili

EROGAZIONE DEL PREMIO ALL’INSEDIAMENTO DI CUI ALL’INTERVENTO 6.1.1

Il premio all’insediamento è fissato in € 50.000,00 per le aziende localizzate nelle zone caratterizzate da vincoli naturali di cui all’art. 32(1) (lett. a, b) del Regolamento (UE) 1305/2013 (zone montane e svantaggiate) ed in € 40.000,00 nelle altre zone. Il premio sarà erogato secondo la seguente modalità:

  • 60% dell’importo a titolo di acconto, a seguito dell’accettazione del provvedimento di concessione, previa costituzione di una polizza fideiussoria pari al 100% del valore dell’acconto;
  • 40% dell’importo a saldo, dopo il completamento del piano aziendale e la verifica della corretta attuazione da parte della Regione.

SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI RELATIVI AGLI INTERVENTI 4.1.2 E 4.1.3

L’importo massimo ammissibile del piano aziendale è pari a 200.000,00 €.

Il sostegno è erogato come contributo pubblico in conto capitale, calcolato in percentuale sulla spesa ammissibile. L’aliquota del sostegno è:

per l’intervento 4.1.2,

  • 70% del costo dell’investimento ammissibile realizzato da agricoltori nelle zone montane e svantaggiate (zone di cui all’art. 32, lett. a, b) del Reg. (UE) n.1305/2013;
  • 60% del costo dell’investimento ammissibile realizzato da agricoltori nelle altre zone;
  • 50% nel caso di investimenti che riguardano la trasformazione, la commercializzazione e lo sviluppo dei prodotti agricoli di cui all’Allegato 1 del Trattato, (ad eccezione dei prodotti della pesca, non ammissibili al sostegno del PSR);

per l’intervento 4.1.3, se attivato,

  • 70% del costo dell’investimento ammissibile realizzato da agricoltori nelle zone montane e svantaggiate (zone di cui all’art. 32 lett. a, b) del Reg. (UE) n.1305/2013. 60% del costo dell’investimento ammissibile realizzato da agricoltori nelle altre zone.

Entità e forma dell’agevolazione

Per le tre linee di intervento, sono stati stanziati, rispettivamente:

6.1.1 “Insediamento dei giovani agricoltori” : € 15.000.000,00

4.1.2 “Investimenti nelle aziende agricole in cui si insedia un giovane agricoltore” : € 40.000.000,00

4.1.3 “Investimenti per la gestione della risorsa idrica da parte delle aziende agricole”:

€ 3.000.000,00

Scadenza

Le domande potranno essere inviate fino al 15/01/2019