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Fibercop operatore wholesale only, ok dell’Agcom. Ma quali osservazioni Ue recepite?

Il Consiglio dell’Agcom, nella seduta dell’11 marzo 2026, ha approvato – con il voto favorevole del Presidente e dei Commissari Aria, Capitanio e Giacomelli e con il voto contrario della Commissaria Giomi – la delibera che conclude l’istruttoria relativa all’analisi dei mercati dell’accesso alla rete fissa ai sensi dell’art. 89 del Codice delle comunicazioni elettroniche, che tiene conto della separazione strutturale della rete fissa di accesso di TIM, divenuta operativa il 1° luglio 2024. Lo scrive l’autorità in una nota, in cui aggiunge di aver recepito i pareri favorevoli dell’Antitrust e le osservazioni della Commissione Ue.

Quali osservazioni della Commissione Ue sono state recepite dall’Agcom?

A questo proposito resta da capire quali osservazioni della Commissione Ue sono state recepite, che saranno più chiare dopo la pubblicazione della delibera. Le osservazioni della Commissione Ue, risalenti a gennaio, non avevano risparmiato critiche all’Autorità, definendo la prima designazione di Fibercop dello scorso mese di giugno prematura e basata su informazioni incomplete.   

Massimo Sarmi, Presidente e Amministratore Delegato di FiberCop ha dichiarato: “La decisione dell’Agcom di confermare in via definitiva lo status di operatore wholesale-only di FiberCop favorisce un contesto competitivo aperto e trasparente, stimola gli investimenti degli operatori e accelera la diffusione della banda ultralarga. Un’infrastruttura moderna, neutrale e capillare come la nostra, abilita gli sviluppi tecnologici più avanzati, dall’intelligenza artificiale alla robotica, dalla realtà aumentata al cloud e all’edge computing sostenendo la transizione digitale del nostro Paese.”

Fibercop operatore wholesale only

“Il testo approvato – che recepisce i pareri favorevoli dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato e le osservazioni della Commissione europea – aggiorna la regolamentazione dei mercati (i) dei servizi di accesso locale all’ingrosso e (ii) dei servizi di capacità dedicata all’ingrosso (rispettivamente mercati 1 e 2 della raccomandazione n. 2020/2245/UE), alla luce dell’evoluzione registrata nelle condizioni di concorrenza – soprattutto in termini di copertura delle reti in fibra e delle quote di mercato degli operatori – nonché della qualifica dell’operatore FiberCop come operatore wholesale only ai sensi dell’articolo 91 del Codice”, aggiunge la nota.

In aumento aree del paese concorrenziali e quindi deregolamentate

“L’analisi ha rilevato, rispetto alla regolamentazione precedente, una maggiore estensione delle aree del paese pienamente concorrenziali e, dunque, deregolamentate.

Negli altri mercati, l’analisi ha riscontrato l’assenza di concorrenza effettiva ed ha confermato FiberCop quale operatore SMP, modulando i relativi obblighi regolamentari in funzione delle diverse condizioni infrastrutturali e concorrenziali (maggiore concorrenza infrastrutturale sulle reti ad alta capacità) rilevate nelle aree del paese.

Fibercop non ha partecipazioni in società retail

La principale novità introdotta dall’analisi di mercato è l’attribuzione all’operatore individuato in posizione di significativo potere di mercato – FiberCop – della qualifica di operatore wholesale only ai sensi dell’articolo 91 del Codice. L’istruttoria svolta ha infatti rilevato che, a seguito dell’operazione di separazione della rete fissa di accesso di TIM, FiberCop e la sua controllante KKR non hanno partecipazioni in società attive nei mercati al dettaglio dei servizi di comunicazione elettronica in Italia né operano direttamente in tali mercati e che FiberCop non risulta essere tenuta a trattare con un’unica impresa operante in un mercato al dettaglio dei servizi di comunicazione elettronica forniti a utenti finali in virtù di un contratto di esclusiva o un accordo che rappresenta di fatto un contratto di esclusiva. 

L’Autorità ha dunque imposto a FiberCop la regolamentazione prevista dall’articolo 91 del Codice – nello specifico, obblighi di accesso, non discriminazione e l’obbligo di applicare prezzi equi e ragionevoli – alleggerendo gli obblighi regolamentari previgenti.

Controllo dei prezzi obbligatorio

Con specifico riferimento all’obbligo di controllo dei prezzi, il provvedimento stabilisce l’iter procedurale che FiberCop deve seguire per la pubblicazione e comunicazione delle proprie offerte (listini) dei servizi di accesso alla rete in rame e in fibra ottica ai fini della relativa approvazione da parte dell’Autorità, diretta a garantire il pieno rispetto dell’obbligo di non discriminazione e dei principi di equità e ragionevolezza dei prezzi applicati.

In sede di prima applicazione i nuovi listini valutati ai sensi dei criteri di equità e ragionevolezza entreranno in vigore decorsi sei mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento.

L’Autorità si riserva di rivedere in qualsiasi momento gli obblighi imposti in capo a FiberCop, se verranno meno le condizioni previste dall’art. 91 del Codice per la qualifica di operatore wholesale only, o se, in ogni caso, riscontrerà l’insorgere di problemi di concorrenza a scapito degli utenti finali che richiedono un rafforzamento della regolamentazione ex ante.

Switch off del rame, controlli trimestrali

Infine, nell’ambito del tema dello spegnimento della rete in rame, l’Autorità ha stabilito l’avvio di un’attività di monitoraggio con cadenza trimestrale sull’avanzamento del processo di dismissione delle centrali in rame di FiberCop”.

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