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Fatturazione 28 giorni: Tar del Lazio a sorpresa annulla multa di 228 milioni alle telco

Una sentenza a sorpresa e alquanto inspiegabile quella del Tar del Lazio, che annulla a distanza di anni una maxi sanzione antitrust di 228 milioni di euro alle telco per la famigerata vicenda delle bollette a 28 giorni. Certamente la sentenza sarà impugnata in appello e con ogni probabilità verrà nuovamente ribaltata dal Consiglio di Stato.

Ma intanto oggi sono state annullate le maxi sanzioni per complessivi 228 milioni di euro inflitte nel gennaio 2020 dall’Antitrust a Fastweb, Tim, Vodafone e WindTre per un’intesa anticoncorrenziale relativa al repricing effettuato nel ritorno alla fatturazione mensile che di fatto ha mantenuto gli aumenti in bolletta. L’ha deciso il Tar del Lazio con quattro sentenze con le quali ha accolto i ricorsi proposti dalle compagnie telefoniche per contestare il provvedimento con il quale l’11 aprile 2018 l’Autorità confermò le misure cautelari provvisorie adottate il mese prima, fino ad arrivare al provvedimento del 28 gennaio 2020 con il quale fu accertata l’intesa restrittiva e inflitte le sanzioni.

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In particolare, le indagini svolte hanno permesso di accertare che i quattro operatori telefonici hanno coordinato le proprie strategie commerciali relative al passaggio dalla fatturazione quadrisettimanale (28 giorni) a quella mensile, con il mantenimento dell’aumento percentuale dell’8,6%.

Dona (UNC): ‘Decisione ci lascia sgomenti’

“Una vergogna! Che la giustizia non funzioni in questo Paese è cosa nota, ma ora si è toccato il fondo”. Ad affermarlo in una nota è Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori commentando al decisione del Tar del Lazio che ha annullato le maxi sanzioni per complessivi 228 milioni di euro inflitte nel gennaio 2020 dall’Antitrust a Fastweb, Tim, Vodafone e WindTre. “Il Tar – sottolinea Dona – continua ad assecondare la politica dilatoria delle compagnie telefoniche, che si arrampicano sui muri e sugli specchi a caccia di cavilli legali pur di poter fare i loro comodi in barba a quanto hanno deciso le Authority: Agcom e Antitrust. Una decisione che ci lascia sgomenti!” conclude Dona.

Per il Codacons, “Il Tar del Lazio va in soccorso dei gestori telefonici e considera un ‘caso’ che tutti insieme abbiano attuato manovre per evitare le sanzioni dell’Antitrust. Al Consiglio di Stato le cose cambieranno, ma soprattutto resta l’obbligo per le compagnie telefoniche di restituire 350 milioni di euro a 12 milioni di utenti, come disposto dall’Agcom, per l’illegale pratica delle bollette a 28 giorni”.

Assoutenti, “Decisione del Tar scandalosa”

Non si è fatta attendere la reazione piccata dell’Assoutenti, che in una nota definiscono “scandalosa la decisione del Tar Lazio che ha annullato la sanzione da 228 milioni euro inflitta dall’Antitrust alle compagnie telefoniche”.

“Sulla vicenda delle bollette a 28 giorni per gli utenti italiani non c’è pace – afferma il presidente Furio Truzzi Mentre milioni di italiani attendono ancora oggi di ricevere i rimborsi automatici disposti dall’Agcom per le illegittime bollette a 28 giorni, arriva una sentenza del Tar che pesa come un macigno sui diritti dei consumatori, perché cancella una sanzione sacrosanta che accertava i comportamenti anticoncorrenziali degli operatori telefonici”.

“Con tale decisione il Tar fa un enorme regalo alle compagnie, che da un lato si sono arricchite grazie alle fatturazioni a 28 giorni, dall’altro eviteranno adesso di pagare una salata multa che solo in minima parte compensava il danno subito dai consumatori italiani”, conclude Truzzi.

Tlc e bollette 28 giorni, Aduc: ‘Tar annulla ma l’illecito resta e i rimborsi non arrivano’

“Ricordate la vicenda delle bollette che non duravano più un mese ma 28 giorni mentre la tariffa restava sempre la stessa? E quindi di fatto erano aumentate le tariffe senza che fosse stato comunicato e accettato alcun aumento?
E’ passato un po’ di tempo. La vicenda risale al 2015. Nel 2018 Antitrust intervenne e a gennaio dell’anno scorso comminò a Fastweb, Tim, Vodafone e WindTre una multa di 228 milioni di euro per intesa anticoncorrenziale. I gestori fecero ricorso al Tar, che oggi ha accolto il loro ricorso (1): l’intesa tra i gestori tlc non era segreta ed era relativa ad un periodo diverso da quello in cui si sarebbe svolta questa intesa. Probabile”.
Lo scrive in una nota Vincenzo Donvito, presidente Aduc.
“Ma questo – aggiunge – cosa cambia per chi in quel periodo si è visto addebitare le bollette a canone mensile per un periodo di 28 giorni? Nulla! Visto che l’intesa (specifica o generica, prima o durante) comunque c’è stata e tutti i gestori hanno applicato i 28 giorni per evitare che ci fosse un’emorragia di utenti tra chi l’applicava e chi no. Risultato: ogni gestore si è tenuto i propri utenti e tutti hanno fatto aumentare le tariffe con questo giochetto dei 28 giorni.
Se qualcuno in questi anni ha provato a farsi rimborsare il dovuto, ha sempre trovato un muro perché bisognava attendere la sentenza del Tar.
Sentenza del Tar che, pur se fa giustizia sulla questione dell’intesa anticoncorrenziale ad hoc, non esclude fatti che “deporrebbero per l’individuazione di una pratica scorretta ai sensi del Codice del Consumo, i cui effetti lesivi si manifestano a danno dei consumatori”.

“Sarà questo motivo per i gestori che non pagheranno la multa sulla concorrenza perché comunque pagheranno gli “effetti lesivi a danno dei consumatori”? Logica vuole che così dovrebbe essere… anche se, proprio perché in questi anni i gestori non hanno mai rimborsato con la scusa di attendere la sentenza del Tar, dubitiamo che oggi procedano. Chissà quale altra scusa troveranno…..”, chiude Donvito.

La ricostruzione

Tim, Vodafone, WindTre e Fastweb modificarono il periodo di rinnovo e di fatturazione delle offerte ricaricabili per la telefonia mobile portandolo da una cadenza mensile a una quadrisettimanale. L’Agcom intervenne, stabilendo che l’unità temporale per la cadenza di rinnovo e per la fatturazione dei contratti di rete fissa dovesse essere il mese e che, per la telefonia mobile, non potesse essere inferiore ai 28 giorni. Gli operatori non si adeguarono alle prescrizioni e si rivolsero al Tar. Il mancato adeguamento alla modalità di fatturazione mensile portò però all’avvio di procedimenti sanzionatori, e successivamente l’Autorità avviò un procedimento istruttorio per accertare la sussistenza di un’intesa restrittiva della concorrenza.

Fu adottato un provvedimento cautelare per intimare a Tim, Vodafone, WindTre e Fastweb di sospendere, nelle more del procedimento, l’attuazione dell’intesa; e la conferma della misura cautelare provvisoria fu seguita dal provvedimento sanzionatorio (14.756.250 euro a Fastweb; 114.398.325 euro a Telecom; 59.970.351 euro a Vodafone e 38.973.750 euro a Wind) contestato davanti al Tar.

Segretezza dell’intesa non dimostrata

La delibera impugnata – si legge in una delle sentenze – presenta un primo profilo di illogicità e di evidente difetto di istruttoria laddove desume e valorizza la asserita segretezza dall’intesa esclusivamente sulla base di un documentoche è “del tutto inutilizzabile, essendo esterno al perimetro temporale di svolgimento della presunta pratica concordata, così come definito dalla stessa Autorità: di talché la segretezza dell’intesa risulta del tutto indimostrata”.

A parere del Tar, le considerazioni raccolte al più, deporrebbero per l’individuazione di una pratica scorretta ai sensi del Codice del Consumo, i cui effetti lesivi si manifestano a danno dei consumatori ma che non sono idonee a sostenere l’esistenza di una pratica concordata fra gli operatori per mantenere fermo l’aumento al preciso scopo di evitare la fuoriuscita di clienti verso la concorrenza”. In sostanza, “mancano nel Provvedimento elementi indiziari, gravi precisi e concordanti, tali da delineare un quadro sufficientemente chiaro”; mentre al contrario è stata fornita “una spiegazione plausibile dei ricostruiti incontri e scambi di informazioni, alternativa a quella ricostruita dall’Agcm”. La ricostruzione dell’Autorità, poi, “non fornisce evidenze istruttorie adeguate a contrastare la tesi delle Parti”, la cui spiegazione “in assenza di altri elementi esogeni più diretti e specifici, appare plausibile e, quindi, alternativa a quella, seguita dall’AGCM, volta alla ricognizione di un’intesa anticoncorrenziale”. 

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