il commento

eFattura, il commento sulle nuove regole tecniche per la fatturazione elettronica europea

di Luigi Foglia, avvocato – consulente senior Studio Legale Lisi e Segretario Generale ad Interim di ANORC e Mario Montano, avvocato – esperto in ICT Law, consulente junior Studio Legale Lisi |

Ieri con il d.lgs. 148/2018 è stata recepita in Italia la direttiva UE 2014/55, con la quale è stato introdotto in UE uno standard comune di fatturazione elettronica.

Con il d.lgs. 148/2018 è stata recepita in Italia la direttiva UE 2014/55, con la quale è stato introdotto in UE uno standard comune di fatturazione elettronica. L’intervento del legislatore europeo si è reso necessario al fine di ridurre la complessità e l’incertezza legale relativa all’interpretazione del contenuto della fattura, favorendo l’interoperabilità transfrontaliera.

Le PPAA, nell’ambito dell’esecuzione di contratti pubblici di appalto, sono obbligate a ricevere fatture con lo standard EN16931-1:2017[1], che prevede un modello semantico comune – con delle specifiche proprie per ogni stato contenute nel “Core Invoice Usage Standard” (CIUS) – rappresentato mediante due sintassi alternative, la “Cross industry invoice” Xml dell’Unicefact (Cii) e la “Universal business language” – Ubl.

L’obbligo di ricezione e ed elaborazione delle fatture elettroniche si applica a tutte le amministrazioni aggiudicatrici di cui al d.lgs 50/2016 e alle amministrazioni di cui art. 1, c. 2, L. 196/2009. L’obbligo decorre da ieri, 18 aprile 2019 per le sole autorità governative centrali[2] mentre per le cc.dd. amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali[3] il suddetto obbligo decorrerà dal 18/04/2020.

Il decreto non si applica, invece, alle fatture elettroniche emesse in relazione all’esecuzione di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, quando l’aggiudicazione e l’esecuzione del contratto sono state dichiarate segrete devono essere accompagnate da speciali misure di sicurezza.

Giusto in tempo per l’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica europea, con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di ieri, 18 aprile 2019 (prot. n. 99370), sono  state approvate le regole tecniche e le modalità applicative nel contesto italiano della Fattura elettronica europea. Tale Provvedimento ha approvato il CIUS (Core Invoice Usage Specification) italiano e ha provveduto ad integrare le regole tecniche previste dal DM 55/2013 per la fatturazione elettronica alle PA.

Accanto a quanto già previsto per la fattuaPA e il formato XMLPA, lo SdI ora accetta anche le due sintassi europee UBL e CII previste dalla direttiva 55/2014/UE.

Il soggetto che dovrà quindi emettere fattura nell’ambito di un appalto pubblico europeo nei confronti di una delle amministrazioni centrali sopracitate dovrà predisporre la fattura nel rispetto delle regole semantiche e sintattiche previste dai citati standard avendo cura di rispettare il CIUS italiano (l’insieme di regole specifiche relative alla normativa italiana sulla fattura). Il file dovrà poi essere trasmesso allo SdI mediante i canali già oggi attivi (PEC, SdICoop,SdIFTP o attraverso il portale fatture e corrispettivi).

Lo SdI procederà quindi alla verifica di conformità della fattura inviata sia rispetto al modello semantico e alla sintassi di formato (UBL o CII ) sia rispetto alla CIUS Italiana.

Il file conforme sarà quindi accettato e tradotto dal formato originario (UBL o CII ) al formato XMLPA. A tale traduzione sarà anche apposta una firma formato CAdES con certificato rilasciato dall’Agenzia delle Entrate prima del suo inoltro alla PA destinataria. Quest’ultima, quindi, riceverà, oltre al file “tradotto” anche un report della conversione e il file originario.

Sempre in attuazione della Direttiva europea 55/2014, il d.lgs. 148/2018 ha previsto anche l’istituzione, presso l’Agenzia per l’Italia Digitale, di un tavolo tecnico permanente per la fatturazione elettronica con le seguenti finalità:

 a) aggiornamento delle regole tecniche e delle modalità applicative di cui al comma 3 dell’articolo 3;
b) monitoraggio della corretta applicazione delle stesse;
c) valutazioni degli impatti per la pubblica amministrazione e di quelli riflessi per gli operatori economici;
d) raccordo e coinvolgimento, fin dalla fase di definizione, di tutte le iniziative legislative ed applicative in materia di fatturazione e appalti elettronici.

Purtroppo, il decreto che doveva istituire tale tavolo tecnico permanente, pur essendo stata prevista la sua emanazione entro lo scorso 16 febbraio 2019 (ovvero entro trenta giorni dalla pubblicazione in GU del d.lgs. 148/2018 avvenuta il 17 gennaio 2019), non è stato ancora adottato.

Come si coordinerà tale provvedimento con le risultanze del tavolo tecnico non ancora costituito non è dato sapere, dal momento che quest’ultimo dovrebbe fungere da camera di regia come sopra ricordato. Il rischio, che speriamo venga in tutti modi evitato, è che vi potranno essere contrasti tali da rendere il quadro normativo e tecnico ancor più confusionario di quanto non lo sia già oggi finendo, tra l’altro, per svilire le stesse finalità di semplificazione ricercate all’interno dell’UE.

Avremo occasione di approfondire queste novità in occasione della XII edizione del DIG.Eat, l’evento annuale di ANORC, in programma per il prossimo 30 maggio, al Teatro Eliseo di Roma, in compagnia di diversi esperti nazionali ed esponenti istituzionali.

L’evento è a ingresso gratuito previa registrazione obbligatoria, al seguente link.

Tutte le informazioni sul #Digeat2019 sono disponibili sul sito ufficiale dell’evento.


[1]   Decisione di esecuzione (UE) 2017/1870 della Commissione, del 16 ottobre 2017, relativa alla pubblicazione dei riferimenti della norma europea sulla fatturazione elettronica e dell’elenco delle sintassi a norma della direttiva 2014/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

[2] Tutte quelle di cui all’all. III, d.lgs. 50/2016 ed in particolare:
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Ministero degli Affari Esteri;
Ministero dell’Interno (incluse le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo e le Direzioni regionali e interregionali dei Vigili del Fuoco);
Ministero della Giustizia e Uffici giudiziari (esclusi i giudici di pace);
Ministero della Difesa Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Ministero dello Sviluppo Economico;
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (incluse le sue articolazioni periferiche);
Ministero della Salute Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo (comprensivo delle sue articolazioni periferiche);
Altri enti pubblici nazionali:
CONSIP S.p.A. (solo quando agisce come centrale di committenza per le amministrazioni centrali).
Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

[3]   Tutte le amministrazioni aggiudicatrici che non sono autorità governative centrali (art. 3, c.1, lett. c, d.lgs. 50/2016).