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Ecobonus, ecco le regole per la cessione del credito d’imposta

Dall’Agenzia delle entrate arrivano i chiarimenti relativi alla cessione dell’ecobonus, vale a dire il credito d’imposta per gli interventi di efficientamento energetico, che è stato ulteriormente rafforzato tramite la legge di Bilancio 2018.

La settimana scorsa, con la firma della circolare n.11/E, l’Agenzia ha spiegato ai contribuenti in che modo è possibile la cessione del credito d’imposta sia ai fornitori, che hanno effettuato l’intervento, sia ad altri soggetti privati, tra i quali rientrano gli organismi associativi, inclusi consorzi e società consortili.

A poter sfruttare l’opportunità sono chiamati tutti i contribuenti, cioè tutti che sostengono spese per gli interventi di efficienza energetica.

La cessione del credito d’imposta deve essere limitata a un solo “passaggio” successivo a quello effettuato dal contribuente titolare del diritto.

La legge di bilancio 2018 ha introdotto una detrazione maggiorata per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali, abbinati a quelli di messa in sicurezza antisismica e a quelli di riqualificazione energetica.

La detrazione deve essere ripartita in dieci quote annuali e si applica su un ammontare massimo di 136mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari.

La detrazione – si legge nella nota ufficiale dell’Agenzia – spetta nella misura dell’80% per i lavori eseguiti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, se determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore, e dell’85% in caso di passaggio a due classi di rischio inferiori”.

La cessione dell’ecobonus può avvenire nei confronti delle “Energy Service Companies”, le cosiddette Esco, ovvero società che effettuano interventi per l’efficientamento energetico, accettando un rischio finanziario, e delle “Società di Servizi Energetici” (Sse), che offrono servizi integrati per la realizzazione e l’eventuale successiva gestione degli interventi di risparmio energetico.

Sono escluse dalla cessione, invece, le società finanziarie, fatta eccezione per i casi in cui il contribuente cedente sia un soggetto “no tax area”, unico caso nel quale la legge ammette l’eventuale cessione a banche e intermediari finanziari.

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