Piattaforme social, editori e autori: la questione dell’equo compenso
Già l’intitolazione della sentenza mette i brividi: Meta contro AGCOM. Sa di “Davide contro Golia” o di trecento spartani contro l’esercito persiano: una “Big Tech” che veleggia verso i due trilioni di dollari di capitalizzazione, contro una autorità indipendente italiana. Di che si tratta? La vicenda, suscettibile di un impatto notevolissimo sulla vita delle testate giornalistiche italiane ed – in prospettiva – europee, sintetizza benissimo la trasformazione digitale del mondo dell’informazione.
Cosa succede quando contenuti provenienti da testate giornalistiche vengono pubblicati sulle piattaforme social? Seguendo il loro ben noto business model, i prestatori di servizi della società dell’informazione (questa la definizione legale) incassano la relativa pubblicità. Ma quanto di quel guadagno viene riconosciuto agli editori ed agli autori?
Per rispondere occorre tornare indietro di ben venticinque anni. L’Unione Europea già dal 2001 aveva affermato il principio che il diritto di autore si dovesse applicare anche alle riproduzioni di tipo digitale (Direttiva n. 29); successivamente nel 2019 (Direttiva n.790) affrontando la novità delle c.d. piattaforme social, ha previsto esplicitamente (art. 15) che gli stati membri debbono riconoscere agli editori delle pubblicazioni a carattere giornalistico il “diritto esclusivo di autorizzare o di vietare la riproduzione diretta o indiretta temporanea o permanente per l’utilizzo online delle loro pubblicazioni”, aggiungendo peraltro che gli editori, a loro volta, debbono riconoscere una quota adeguata dei proventi così conseguiti agli autori.
L’Italia provvede all’attuazione di questa direttiva con il D.Lgs n. 177 del 2021, che aggiunge un articolo (il 43-bis) alla legge n. 633 del 1941 sul diritto d’autore.
In questa disposizione, si ribadisce che agli editori dei giornali è riconosciuto il diritto esclusivo di riproduzione e comunicazione anche online, ma si aggiungono tre ulteriori regolazioni molto importanti.
Innanzitutto, si stabilisce che “per l’utilizzo online delle pubblicazioni di carattere giornalistico, i prestatori dei servizi dell’informazione” debbono riconoscere agli editori un “equo compenso”, dando mandato all’AGCOM di approvare un regolamento per l’individuazione dei criteri di definizione di tale compenso.
Il ruolo di AGCOM
In secondo luogo, si pone a carico delle piattaforme l’obbligo di avviare la negoziazione con gli editori, fornendo agli editori ed AGCOM i dati necessari.
In terzo luogo, viene conferito all’AGCOM il potere di vigilanza e sanzione assieme a quello di determinare, in caso di mancato accordo, l’entità del compenso, ovviamente rimanendo libere le parti, in tal caso, di sottoscriverlo o no.
AGCOM nel gennaio 2023 approva il regolamento (Del. 3/23/CONS) stabilendo come criterio che il compenso si determini sottraendo agli introiti pubblicitari delle piattaforme, i proventi delle testate ottenuti attraverso il reindirizzamento ai propri siti web. Su tale differenziale, l’aliquota della ripartizione – in analogia con quanto avviene per le concessioni pubblicitarie – può arrivare al 70%, oltre le altre misure correttive.
Meta impugna immediatamente al Tar del Lazio questa delibera AGCOM e il giudice amministrativo, nel dicembre 2023, rinvia alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea la questione pregiudiziale sulla conformità della normativa nazionale e del regolamento AGCOM al diritto europeo, ovverosia all’art. 15 della direttiva 790/2019.
Questa la lunga e complessa vicenda che ha portato alla storica decisione dello scorso 12 maggio da parte dei giudici del Lussemburgo.
Il tema, lo ripeto, è di quelli che fanno tremare, perché si confrontano due principi fondamentali, entrambi costitutivi del nostro sistema costituzionale europeo e nazionale.
Da un lato, l’autonomia contrattuale e libertà di impresa pilastri del mercato unico europeo, dall’altra il pluralismo e la qualità dell’informazione pubblica, presupposto del “corretto funzionamento di una società democratica” (Direttiva n. 790).
La decisione è stata chiara e nettissima nella sua portata.
Riassumiamo i passaggi decisivi.
Meta vs AGCOM
In primis, Meta contestava in radice, l’esistenza del diritto degli editori a chiedere un’equa remunerazione come corrispettivo della autorizzazione concessa alle piattaforme di utilizzare le loro pubblicazioni. L’argomento, in estrema sintesi, era che il contenuto del diritto riconosciuto dalla direttiva europea era “binario”: o autorizzare le pubblicazioni o vietarle; non vi era spazio per subordinare l’autorizzazione ad un compenso. Su questo punto la Corte è nettissima: “i diritti sanciti dall’art. 15 (della direttiva) implicano per loro natura che gli editori possano subordinare l’autorizzazione di detti utilizzi ad una remunerazione che ritengano appropriata”, aggiungendo poi, in maniera estremamente significativa, che la ragione di tale conclusione affonda nella finalità stessa della direttiva, ovvero “garantire a tali editori la possibilità di ammortizzare gli investimenti necessari alla produzione di tali pubblicazioni”.
Questo è un passaggio centrale. La Corte riconosce espressamente il contributo proprio e distintivo delle testate giornalistiche nell’ attuale ecosistema informativo digitale: quello di produrre informazioni “di qualità” o, più semplicemente, “responsabili”.
A differenza dell’enorme flusso informativo privo di qualsivoglia verifica che normalmente caratterizza la rete, le testate e chi svolge le professioni dell’informazione, investono sui principi di attribuzione e di responsabilità. Esiste, dunque, un diritto di remunerare questi investimenti – in risorse umane e tecniche – così come esiste un più generale interesse pubblico al pluralismo dell’informazione e alla trasparenza democratica, che debbono essere considerati.
La seconda argomentazione centrale della sentenza, che la Corte affianca sistematicamente alla prima, è che la remunerazione è dovuta solo nel caso in cui le piattaforme decidano di utilizzare tali pubblicazioni. È, appunto, un compenso e non una forma indiretta di tassazione, dovuta agli editori indipendentemente dall’uso dei loro materiali.
Sugli obblighi imposti alle piattaforme di contrattare con gli editori e di fornire le informazioni necessarie, la Corte ritiene che essi non vìolino la libertà di impresa e di contratto nella misura in cui le piattaforme rimangano comunque libere di non utilizzare tali contenuti. La Corte non ritiene, invece, irragionevole che nel caso in cui decidano di pubblicarle, incassando la relativa pubblicità, siano tenute a negoziare il compenso con gli editori.
Per le stesse ragioni, la Corte ritiene legittimi sul piano del diritto europeo anche i poteri conferiti ad Agcom, che oltre a fissare i criteri, in caso di disaccordo, può anche determinare unilateralmente l’entità del compenso, restando libere le parti di non stipulare il contratto.
Che succederà ora?
Due sono i punti critici all’orizzonte dopo questa decisione che ribadisce con forza il valore – anche economico – del pluralismo dell’informazione.
Il primo. Come la Corte ha ribadito più volte, l’equo compenso è dovuto solo se le piattaforme decidono di utilizzare i contenuti pubblicati dagli editori. Si può immaginare uno scenario ritorsivo, in cui i gestori della comunicazione online decidano di non pubblicare i contenuti delle testate giornalistiche e così di non sedere più a nessun tavolo di negoziazione. Sarebbe una mossa “politica” molto discutibile per le piattaforme che, per costi economici di portata del tutto trascurabili – per i loro bilanci – si porrebbero in aperto conflitto con il tema della libertà di informazione responsabile e del pluralismo democratico; senza considerare poi che un atteggiamento del genere da parte delle piattaforme – contraente decisamente “asimmetrico” rispetto alle testate – solleverebbe più di una perplessità sul piano antitrust.
Il secondo fattore di criticità, ben più serio, nasce da quello che questa decisione “non” ha affrontato: ovvero lo sfruttamento dei contenuti delle testate giornalistiche, protetti da diritto di autore, non tanto per le pubblicazioni sulle piattaforme, ma per l’addestramento dei modelli di linguaggio utilizzati dalle chat di Intelligenza artificiale generativa (ChatGPT, Gemini e similia).
Qui siamo ancora in una sorta di Far West, in senso tecnico; ovverosia siamo affidati alle decisioni delle corti giudiziarie, in prevalenza americane, che si muovono però senza ancora quadro normativo chiaro e predefinito (si veda la recente decisione del Tribunale di Monaco ha condannato OpenAI nella causa promossa dalla società di gestione collettiva tedesca GEMA)
Su questo tema, che rappresenta il vero nemico mortale per la stampa e le fonti giornalistiche professionistiche, non c’è ancora una norma a cui la corte del Lussemburgo possa far riferimento e il destino di Davide sembra molto più in pericolo dinanzi a Golia.
Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

