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e-Fattura. Le risposte ai dubbi più frequenti nelle Faq dell’Agenzia dell’Entrate

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Compilazione, emissione, deleghe, modalità di trasmissione, registrazione e conservazione delle fatture elettroniche. Sanzioni e software. Tutto quello che c’è da sapere per non temere l’e-Fattura nelle domande e risposte pubblicate dall’Agenzia dell’Entrate.

Da Capodanno la fatturazione elettronica sarà obbligatoria anche per il B2B e B2C, ossia per i privati residenti o con stabile organizzazione in Italia (con alcune categorie escluse). Per evitare grattacapi, anche durante le festività di Natale, l’Agenzia dell’Entrate ha pubblicato una serie di domande e risposte per fugare i dubbi più frequenti sull’e-Fattura.

Compilazione, emissione, deleghe, modalità di trasmissione, registrazione e conservazione delle fatture elettroniche. Autofatture, sanzioni e software. E ancora fatture elettroniche verso e da soggetti stranieri (transfrontaliere), verso consumatori finali non Partita IVA, operatori in regime forfettario e di vantaggio, agricoltori in regime speciale, identificati. C’è tutto questo nelle FAQ sul sito dell’Agenzia dell’Entrate, divise sia per domande generali sia per categorie.

Fattura elettronica, da gennaio senza sanzioni o con multe ridotte (a seconda dei casi)

Per quanto riguarda le sanzioni, che come sempre spaventano con l’arrivo di una novità, questa volta si tratta di una rivoluzione digitale, non scatteranno subito. Infatti saranno congelate dal 1^ gennaio al 30 settembre 2019 per i contribuenti mensili e dal 1^ gennaio al 30 giugno 2019 per i trimestrali. Ancora più nel dettaglio:

• l’invio in ritardo delle fatture elettroniche entro il termine di liquidazione relativo a quello di effettuazione dell’operazione è senza sanzioni.

• l’invio in ritardo delle fatture elettroniche entro il termine della seconda liquidazione successiva relativa a quella di effettuazione dell’operazione è punito con le sanzioni ridotte al 20%.

La domanda posta come esempio sul sito delle Entrate:

Il cedente emette il 21 aprile, in luogo della fattura elettronica, una fattura cartacea. Il cessionario per distrazione pur non avendo la fattura elettronica, sulla base della fattura cartacea detrae l’imposta nella liquidazione del 16 maggio. Nel caso in cui il cessionario riceva la fattura elettronica il 13 maggio e provveda entro il 15 maggio a stornare la registrazione precedente ed annotare la fattura elettronica nel registro dell’art. 25 sarà sanzionabile?

Nel caso di specie si ritiene che, scrive l’Agenzia dell’Entrate, avendo ricevuto la fattura elettronica entro il termine della propria liquidazione periodica, la sanzione non sarebbe applicabile. Al contrario, se non riceve la fattura elettronica via SdI entro la liquidazione periodica in cui ha operato la detrazione, la sanzione risulterà applicabile, in quanto ha detratto l’IVA in assenza di una fattura regolare (cioè, la fattura elettronica via il Sistema di Interscambio – SdI). Quanto sopra vale solo per le operazioni effettuate nel primo semestre 2019.

Dal 2019, se un fornitore non invierà la fattura elettronicamente, il contribuente IVA perderà la possibilità di detrarre l’IVA? Sarà comunque tenuto a pagare l’importo pattuito?

Se il fornitore non emette la fattura elettronica, fa sapere l’Agenzia dell’Entrate, trasmettendola al Sistema di Interscambio, la fattura non si considera fiscalmente emessa. Pertanto il cessionario/committente (titolare di partita IVA) non disporrà di un documento fiscalmente corretto e non potrà esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA. Questo gli impone di richiedere al fornitore l’emissione della fattura elettronica via SdI e, se non la riceve, è obbligato ad emettere autofattura. Con la regolarizzazione potrà portare in detrazione l’IVA relativa.

La Fattura Elettronica, lo spot TV