fatturazione elettronica

e-Fattura, le 2 semplificazioni per gli intermediari. Invio ‘massivo’ o ‘puntuale’ delle deleghe

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Definite dall’Agenzia delle Entrate le 2 modalità con cui gli intermediari possono inviare la comunicazione telematica, senza andare agli uffici dell’Amministrazione, con i dati delle deleghe ricevute. L’invio può essere ‘massivo’, e contenere i dati di più deleghe conferite, o ‘puntuale’, per attivare singolarmente ogni delega ricevuta.

Dopo le 10 semplificazioni di Sogei, continuano le agevolazioni per la fatturazione elettronica, che sarà obbligatoria da gennaio 2019 anche per i privati residenti o con stabile organizzazione in Italia (con alcune categorie escluse). L’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità con cui gli intermediari delegati possono inviare all’Amministrazione la comunicazione telematica contenente i dati essenziali delle deleghe ricevute, ai fini della loro attivazione automatica, senza recarsi agli uffici delle Entrate. 

La comunicazione potrà essere inviata con modalità “massiva”, e quindi conterrà i dati di più deleghe conferite, oppure potrà essere trasmessa con modalità “puntuale”, per attivare singolarmente ogni delega ricevuta. Sarà necessario fornire alcuni elementi di riscontro, relativi alla dichiarazione Iva presentata dal delegante l’anno precedente, utili a provare l’effettivo conferimento della delega all’intermediario. Nel caso in cui non siano disponibili gli elementi di riscontro sarà comunque possibile avvalersi di una ulteriore procedura che consentirà l’acquisizione delle deleghe via posta elettronica certificata (Pec), quindi senza la necessità di recarsi in ufficio.
Pronti anche i relativi modelli, uno per il conferimento/revoca delle deleghe all’utilizzo dei servizi di e-fattura e un secondo per il Cassetto fiscale delegato.

Come fare l’invio massivo o puntuale per attivare le deleghe per la fattura elettronica

Considerata la vasta platea dei soggetti coinvolti nel processo di fatturazione elettronica e i volumi di fatture previsti, l’Agenzia ha messo a punto due procedure per semplificare il processo di attivazione delle deleghe, garantendo, al contempo la tutela del delegante. 

In particolare, è stato realizzato:

  1. un servizio che consente di inviare, con modalità massiva dal 5 novembre o con modalità puntuale dal 30 novembre 2018, una comunicazione telematica contenente i dati essenziali delle deleghe conferite, ai fini della loro attivazione automatica. In questo caso, verrà chiesto al delegato di indicare degli elementi, relativi alla dichiarazione Iva presentata dal delegante l’anno precedente, per provare di aver effettivamente ricevuto la delega. Ad ulteriore tutela del delegante, l’Agenzia invierà un messaggio di posta elettronica certificata – all’indirizzo risultante dall’Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC)- per comunicare l’attivazione della delega.
  2. Sempre per snellire le procedure, l’Agenzia ha previsto una seconda modalità che consentirà di attivare le deleghe anche per i clienti per i quali non è possibile fornire gli elementi di riscontro, ad esempio perché nell’anno precedente la dichiarazione IVA non è stata presentata. Anche in questo caso non sarà necessario recarsi in ufficio, ma sarà sufficiente inviare tramite pec un file con gli elementi essenziali delle deleghe e la copia dei moduli di delega sottoscritti dai deleganti.

Gli operatori potranno delegare all’utilizzo dei servizi e-Fattura fino a quattro soggetti

Gli operatori potranno delegare all’utilizzo dei servizi e-Fattura fino a quattro soggetti, per un periodo massimo di due anni. Per quanto riguarda, invece, la consultazione del proprio cassetto fiscale gli operatori potranno delegare fino a 2 intermediari, automaticamente per 4 anni, salvo revoca. Per fornire un ulteriore ausilio ai contribuenti nel conferimento delle deleghe entrambi i modelli prevedono due nuove sezioni dedicate all’indicazione dei dati dell’eventuale soggetto cui si conferisce procura per la consegna presso un qualsiasi ufficio territoriale e di quelli relativi all’autentica della firma del delegante.