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Droni, privacy e sicurezza priorità della Ue

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La Commissione Trasporti e Turismo del Parlamento Europeo ha approvato, il 15 settembre (una curiosa coincidenza: nella stessa data, in Italia, è entrata in vigore la II edizione del Regolamento ENAC sui SAPR )  la Relazione Foster redatta dall’Europarlamentare Jacqueline Foster, vice-presidente dell’Intergruppo parlamentare “Sky & Space”.

Si tratta di una relazione importante, la prima approvata dall’Europarlamento con riguardo ai droni civili, in un contesto nel quale non esiste ancora una normativa a livello europeo, con conseguente rischio di frammentazione del mercato.

Il report riprende molti dei temi già affrontati nella Comunicazione della Commissione Europea COM (2014) 207, “A new era for aviation -opening the aviation market to the civil use of remotely piloted aircraft systems in a safe and sustainable manner”.

L’obbiettivo dichiarato è quello di adottare un risk based approach, ma attraverso norme che stimolino e non reprimano lo sviluppo di un settore, che come ha dichiarato la stessa Foster, vede l’Europa come leader mondiale nel settore civile, e coinvolge più di 2.500 operatori.

Vediamo quali sono i punti essenziali.

Secondo il Parlamento, è fondamentale che le politiche sui droni siano integrate con i programmi europei in tema di aviazione, quali la Single European Sky Air Traffic Management Research (SESAR) e anche Horizon 2020.

L’integrazione deve essere perseguita anche a livello normativo: la disciplina europea deve essere armonizzata e non frammentata, in modo da consentire lo sviluppo senza barriere nazionali.

L’armonizzazione non basta: la normazione deve essere anche comprensibile e proporzionata, in modo da non introdurre obblighi e vincoli tali da impedire o rendere difficile l’affermarsi del settore. Il processo normativo deve nascere poi da una condivisione con l’industria.

Massima attenzione anche alla comprensibilità (e alla conoscibilità) delle norme: si raccomanda infatti che vengano chiaramente specificate, a livello europeo e nazionale, le normative applicabili ai droni, con riguardo alla loro produzione, vendita e commercio; attenzione anche per gli acquirenti finali, che devono essere chiaramente informati sui profili rilevanti in tema di privacy, regole dell’aria, sanzioni, diritto ambientale e proprietà intellettuale (anche l’art. 29 Working Party, nella sua opinion 1/15 sull’utilizzazione dei droni, aveva raccomandato che venissero riportate sulle confezioni dei droni delle chiare indicazioni sui profili di privacy e possibili interferenze nella vita privata).

Naturalmente, il rapporto non dimentica i profili di sicurezza e privacy, e sottolinea l’importanza degli standard e dell’interoperabilità.

Per quanto riguarda la navigazione, si prevede che gli RPA debbano essere equipaggiati con sistemi di “see and avoid”, per rilevare gli aeromobili che condividono lo stesso spazio aereo, e si debba tenere conto anche delle no-fly zones, quali gli aeroporti e le infrastrutture critiche.

Tra l’altro, il report preme per espandere le competenze dell’EASA (attualmente limitate ai veicoli di massa superiore ai 150 kg), rispetto alle autorità nazionali.

Altro argomento certamente importante è quello della privacy: il report ritiene che non sia necessaria una regolamentazione specifica, ma raccomanda l’armonizzazione delle linee guida a livello nazionale. Anche con riguardo al trattamento di dati personali, c’è un’interessante sottolineatura: occorre trovare un equilibrio tra le (legittime) esigenze di privacy e la necessità di non porre vincoli troppo stringenti sugli operatori.

Da ultimo, proprio in un’ottica di standardizzazione, non solo europea, si pone l’accento sull’importanza del lavoro dello JARUS (Joint Authorities for Rulemaking on Unmanned Systems), associazione volontaria che comprende enti di regolazione aeronautica nazionali, al fine di sviluppare delle regolamentazioni globali in tema di sicurezza del volo e integrazione nello spazio aereo.

Si nota una mancanza: non vi è alcun accenno alle responsabilità per danni a terzi (di cui invece si tratta nella comunicazione alla Commissione, riportata anche in sintesi nel report, al punto IIIa), e alla necessità di revisione del Regolamento 785/2004 sulle assicurazioni aeronautiche (richiamato dal “nostro” Regolamento ENAC), che al momento riguarda solo gli aeromobili di massa superiore ai 500 kg, escludendo di conseguenza i droni dal suo ambito applicativo.

In conclusione, si tratta di un documento pragmatico, che sottolinea in più passaggi la necessità di una regolamentazione agile, armonica e dinamica, per riaffermare il primato europeo in un settore in grandissimo sviluppo.

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