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Diritto all’oblio: se Google dice no alle richieste dei cittadini…

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I Garanti privacy europei sono al lavoro sull’elaborazione di criteri comuni per gestire i ricorsi e i reclami presentati dagli utenti che si sono rivolti a Google per vedere riconosciuto il proprio di diritto ad essere “de-indicizzati” dal motore di ricerca ma si sono visti opporre un rifiuto dall’azienda.

La questione del diritto all’oblio (Scheda) è balzata agli onori delle cronache in tutto il mondo  dopo che una  sentenza della Corte di Giustizia Ue ha stabilito che il gestore di un motore di ricerca online è responsabile dei dati personali che ha trattato anche quando questi appaiono su pagine web pubblicate da terzi, imponendo a Google, nel caso specifico, di eliminare dal motore di ricerca informazioni ‘inadeguate o non più rilevanti’ sul passato degli utenti che ne facessero richiesta.

Le richieste giunte all’indirizzo di Google sono arrivate a toccare un ritmo di sette al secondo – indice, questo, secondo i Garanti, che il tema del diritto all’oblio è molto sentito dai cittadini – ma non tutte vengono accettate: delle 90 mila domande pervenute a luglio, soltanto la metà erano state accolte.

Come fare, allora, per permettere agli utenti di vedere riconosciuto un loro diritto?

A luglio, i Garanti europei hanno tenuto un incontro con i rappresentanti dei motori di ricerca e con rappresentanti degli editori e dei media online per definire insieme delle linee guida condivise, mentre nell’ultima riunione svoltasi il 16 e 17 settembre a Bruxelles, hanno concordato “di costituire una rete di ‘punti di contatto’ per scambiare rapidamente informazioni, e creare una tool box (una ‘scatola degli attrezzi’) di criteri comuni per garantire un approccio coordinato nella gestione dei ricorsi e reclami presentati da utenti non soddisfatti della risposta fornita dai motori di ricerca”. 

A questo scopo è stata realizzata una banca dati in cui far confluire tutte le decisioni assunte sui reclami degli utenti. Queste decisioni verranno analizzate sulla base di uno schema comune messo a punto dai garanti per evidenziare “analogie o le differenze nelle valutazioni volta per volta effettuate, soprattutto rispetto a casi particolarmente complessi o caratterizzati da elementi di novità”, informa il Garante privacy italiano.

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