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Diritto all’oblio e articoli web, il Garante dice no alla cancellazione. “Ok solo alla deindicizzazione”

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Per il Garante Privacy l'articolo conserva il suo valore di documento storico e come tale deve rimanere accessibile nella sua integrità agli abbonati e a chi dovesse svolgere specifiche ricerche.

“Libertà di informazione e il diritto all’oblio. Non si può cancellare un articolo dall’archivio online di un quotidiano ma si può chiederne la deindicizzazione dai motori di ricerca”.

Lo ha ribadito oggi il Garante per la protezione dei dati personali, secondo la quale infatti l’articolo conserva il suo valore di documento storico e come tale deve rimanere accessibile nella sua integrità agli abbonati e a chi dovesse svolgere specifiche ricerche.

“Nel reclamo presentato al Garante, si legge in una nota, “un cittadino chiedeva di ordinare all’editore di un quotidiano nazionale online, di cancellare i propri dati personali da un articolo pubblicato in estratto nell’archivio online. L’uomo riteneva che l’articolo gli recasse pregiudizio e non fosse più attuale, dal momento che riguardava una vicenda giudiziaria risalente al 1998, senza riportarne i successivi sviluppi. Nel frattempo infatti l’imputazione di appropriazione indebita aggravata a suo carico era stata dichiarata estinta per prescrizione dalla Suprema Corte di Cassazione. Lamentava poi che l’editore non avesse dato riscontro alla sua istanza per l’esercizio dei diritti.

Nel ritenere infondata la richiesta di cancellazione il Garante ha considerato l’utilità sociale e il valore di documento storico dell’articolo oltre al fatto che questo fosse stato già deindicizzato dall’editore. L’articolo era infatti consultabile liberamente nell’archivio solo in estratto e integralmente solo dagli abbonati.

Inoltre la data di pubblicazione e la sua collocazione all’interno dell’archivio consentivano di contestualizzare la vicenda, per la quale, in ogni caso, il reclamante non aveva mai fornito documenti dei successivi sviluppi. L’Autorità ha invece ordinato all’editore il pagamento di una sanzione di 20mila euro per non aver fornito comunque risposta all’interessato, come previsto dal Regolamento, e ha disposto la pubblicazione integrale del provvedimento sul sito web del Garante.