Il webinar

Direttiva Copyright: l’Italia la recepisca rapidamente. Al webinar Luiss il punto di vista degli stakeholder sul futuro dell’industria culturale

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Associazioni di categoria, Autorità e Istituzioni a confronto sui contenuti della Direttiva Copyright, che attende la piena ricezione da parte del nostro Parlamento. Uno strumento fondamentale per regolare il rapporto tra industria culturale e dei contenuti creativi, intermediari e piattaforme web, ma anche per contrastare con efficacia la pirateria audiovisiva e online.

Entro giugno di quest’anno il nostro Parlamento deve aver recepito la Direttiva Europea sul Copyright. Il primo passo è stato compiuto al Senato, ora tocca alla Camera dei Deputati. L’emergenza sanitaria dettata dalla pandemia di Covid-19 e la crisi di Governo non devono in alcun modo ritardare l’iter approvativo, perché l’industria culturale e creativa vale un’economia, investimenti e posti di lavoro.

Il webinar sulla Direttiva Copyright

Venerdì 22 gennaio si è tenuto il webinar dal titolo “Direttiva Copyright. Minacce e opportunità dell’articolo 17 sull’utilizzo di contenuti creativi per la nostra industria culturale”, organizzato nell’ambito delle attività della Luiss School of Law.

Giusta remunerazione degli autori, che concedono in licenza o trasferiscono i diritti per l’utilizzo dei loro lavori, il rispetto delle regole da parte dei giganti di internet e delle piattaforme, il ruolo degli intermediari, sono tutti aspetti che la direttiva europea ha cercato di regolare e che il webinar ha approfondito, partendo dal punto di vista delle Autorità istituzionali e delle associazioni di categoria.

Gli interventi

Dopo i saluti istituzionali di Antonio Nuzzo, Direttore del Centro di Ricerca Blockchain, Artificial Intelligence, Infrastrutture Digitali e Life Sciences (BILL) e della School of Law, Università Luiss Guido Carli, è seguito l’intervento introduttivo di Giacomo Lasorella, Presidente dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM).

Il Presidente AGCOM è partito proprio dalla necessità di ricordare il tempo limite entro il quale il nostro Paese deve ratificare la direttiva copyright, che è ancora di qualche mese. Un tempo che andrà impiegato anche per aprire ad un confronto più ampio possibile con tutti gli stakeholder del settore, anche per valutare i possibili risvolti applicativi e un eventuale allargamento del ruolo dell’Autorità.

Il lavoro che ha svolto l’AGCOM è ormai best practice a livello internazionale. La precedente consigliatura ha ottenuto ottimi risultati, grazie al sostegno delle associazioni di settore – ha aggiunto Lasorella – oggi noi siamo pronti a raccogliere il testimone, con tutti gli strumenti che l’Europa ci metterà a disposizione per svolgere al meglio questo lavoro”.

La Relazione sulla Direttiva

Più centrato sull’articolo 17 della direttiva è stata la relazione presentata da Paolo Marzano, Partner Legance e Docente di Tutela della proprietà intellettuale, Università Luiss Guido Carli. 

L’articolo 17 è una norma di legge che dovrebbe riuscire a colmare il value gap, sfruttato dagli hosting provider che si sono rifiutati di entrare nel sistema di applicazione del copyright, ha affermato Marzano. 

Qui è centrale anche la distinzione tra hosting provider passivo e attivo. Il primo è responsabile per non aver provveduto all’immediata rimozione di contenuti illeciti o per aver continuato a pubblicarli anche se a conoscenza dell’illecito stesso commesso dall’utente.
Il secondo caso, invece, prevede una condotta attiva, in cui la piattaforma concorre all’illecito direttamente.

In entrambi i casi le piattaforme sono responsabili della violazione del diritto d’autore.

L’articolo 17 è un dispositivo particolare, che norma l’utilizzo di contenuti protetti dal copyright da parte di prestatori di servizi di condivisione online degli stessi. Questi devono sostanzialmente chiedere una licenza per svolgere questa attività. Il dialogo tra titolare dei diritti e piattaforme è fondamentale per il rilascio dell’autorizzazione alla diffusione di opere protette da diritto d’autore, quindi queste sono ritenute responsabili di quanto diffondono, anche per effetto degli uploads dei singoli utenti. Il legislatore, in sostanza, vuole preservare il funzionamento del diritto d’autore”, ha aggiunto il Professore. 

“Ciò che non è autorizzato non può essere diffuso senza licenza. Alle piattaforme è chiesto di evitare ogni violazione. Attiene all’autore il diritto di sfruttare e diffondere l’opera. Si ripone nei confronti della piattaforma il massimo livello di responsabilità”, ha precisato.

La Tavola rotonda

Il punto di vista degli operatori” è stato invece espresso nella Tavola rotonda moderata da Francesco Posteraro, of Counsel Studio Legale M&D.

Direttiva che è stato ribadito esser stata una grande risultato delle istituzioni europee, pressate dalla campagna di lobbying portata avanti dalle big tech globali, che hanno diffuso false notizie e tentato di influenzare l’opinione pubblica per impedire questo significativo passo in avanti per l’industria culturale e creativa.

Il quadro normativo deve essere aggiornato alla luce della rapidità dell’innovazione tecnologica e del cambiamento dei modelli di business, che spesso hanno favorito la diffusione della pirateria audiovisiva. L’articolo 17 non è un punto di arrivo, perchè c’è da fare molto di più per evitare un affievolimento delle responsabilità delle piattaforme”, ha dichiarato l’ex Commissario AGCOM. 

Il recepimento non è un secondo tempo della partita. La partita è stata chiusa nel 2019, non c’è possibilità di invertire il risultato. La tentazione non deve riflettersi sulle linee guida in corso di elaborazione della Commissione europea, relative proprio all’applicazione dell’articolo 17, non sull’interpretazione. Si tratta di un profilo tecnico – ha aggiunto – non relativo ai contenuti del testo, quindi relativi ai concetti di massimi sforzi ed elevati standard di diligenza professionale del settore”. 

Si deve evitare il ‘Far web’ e la regolazione deve accelerare i propri lavori per stare al passo dell’innovazione in uno scenario in continuo mutamento”, ha concluso Posteraro.

Piattaforme, risorsa o minaccia peril copyright?

Senza contenuti non ci sarebbe l’industria culturale e il diritto d’autore è lo strumento giuridico che consente la remunerazione e gli investimenti in questo settore”, ha dichiarato nel suo intervento Innocenzo Cipolletta, Presidente di Confindustria Cultura Italia (CCI). 

Quando sono arrivate le piattaforme web si è posto subito un grande dilemma. L’industria culturale non ha mai osteggiato l’innovazione, anzi, ha capito che vi erano grandi vantaggi nello sfruttamento delle tecnologie digitali, strumenti di crescita e maturazione di nuovi business model”, ha detto Cipoletta.

Inizialmente – ha precisato – l’innovazione è stata troppo repentina e quindi non facilmente regolabile da un quadro normativo efficace. Forse però è passato troppo tempo per tentare una regolazione delle piattaforme, che hanno fatto resistenza e si sono opposte sin da subito a questo tentativo, sfruttando a pieno l’ambiguità dello scenario”. 

È stato un bene che l’Europa si sia trovata unita in questa impresa e la direttiva per la tutela del copyright potrebbe far scuola per il resto del mondo. Per quanto riguarda il best effort va implementato, come va ampliata la stessa direttiva, senza metterne mai in discussione ciò che è stato acquisito, cioè l’individuazione di ogni violazione del diritto d’autore e l’intervento sanzionatorio”.

L’industria discografica non ha mai ostacolato l’innovazione. Dopo i primi anni difficili oggi è un settore fortemente digitalizzato. Lo streaming totalizza la metà dei ricavi delle imprese. Le case discografiche hanno lavorato molto per raggiungere questo risultato positivo. L’unico modo per migliorarsi e garantire la tutela del copyright è riequilibrare il rapporto di forza tra i soggetti interessati, tra cui le piattaforme”, ha suggerito Anna Zardo, Head of EU Parliament and Government Affairs, International Federation of Phonographic Industries, (IFPI).

“Tra intermediari e operatori tradizionali bisogna dar vita ad un level playfield, una parità di condizione e trattamento, affinché nascano mercati competitivi. A livello europeo serviva un chiarimento e l’articolo 17 ha due pilastri fondamentali: le piattaforme devono ottenere un’autorizzazione alla diffusione dei contenuti e sono considerate responsabili di quanto fanno – ha aggiunto – attendiamo ora che il nostro Paese recepisca finalmente e completamente la direttiva, siamo già in ritardo”.

Copyright e pirateria

Sui costi della pirateria audiovisiva e online nello specifico è intervenuto Federico Bagnoli Rossi, Segretario Generale FAPAV, la Federazione per la Tutela dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali. 

La FAPAV, assieme ad Ipsos, ha fotografato la pirateria nel nostro paese negli ultimi anni ed abbiamo stimato come il nostro Paese, a causa della diffusione illecita di contenuti audiovisivi e sportivi abbia subito un danno di oltre un miliardo di euro l’anno. Durante il lockdown dell’anno scorso, l’incidenza del fenomeno è passata dal 37% al 41%”, ha specificato Bagnoli Rossi.

Grazie al regolamento Agcom, su istanza della FAPAV, sono stati bloccati 376 siti pirata nel corso del 2020. 

“Siamo un Paese in cui la pirateria è ancora un problema radicato, soprattutto per le IPTV illegali, che incidono fortemente nel mercato illecito di contenuti. Se il digitale rappresenta una grande opportunità, in Italia la situazione è limitata dalla presenza della criminalità informatica, che si muove come una vera e propria filiera ampliando il proprio business illecito. La pirateria comporta inoltre dei rischi di cybersecurity, legati al furto di identità, al malware e al phishing. Ecco perché – ha aggiunto – servono strumenti di tutela nuovi e le proposte di legge antipirateria alla Camera vanno sostenute e rilanciate nel processo istituzionale, che va riattivato celermente per far fronte allo sviluppo tecnologico messo in campo dai gruppi criminali online. La tempestività è tutto nel contrasto all’illegalità e gioca un ruolo fondamentale”.

La direttiva copyright dal nostro punto di vista è un segnale politico rilevante, che va però implementato rapidamente per i motivi già citati. Non dobbiamo dimenticare la nostra giurisprudenza consolidata in materia e i risultati ottenuti dal nostro Paese nella lotta alla pirateria, che deve continuare ad essere la bussola per capire in che direzione portare avanti il nostro lavoro. Gli standard che ci aspettiamo dalla direttiva devono essere elevatissimi, non è possibile rinviare l’implementazione degli strumenti tecnologici che le stesse piattaforme devono adottare, tra cui il ‘notice and stay down’, imprescindibile proprio per arginare la presenza e i futuri upload di contenuti già segnalati dai titolari dei diritti per la rimozione”, ha concluso il Segretario Generale della FAPAV.

Per il mondo degli artisti è intervenuto Andrea Miccichè, Presidente del Nuovo Imaie, secondo cui “la direttiva riguarda anche il mondo degli artisti. Gli articoli dal 18 al 23 disciplinano proprio la protezione del diritto d’autore e dei diritti connessi per gli artisti. Tra cui la giusta remunerazione e la notifica dell’utilizzo delle opere da parte di terzi”.

La direttiva, secondo il Presidente Imaie, è uno strumento nuovo che “finalmente regola i rapporti tra le gradi piattaforme social e i titolari dei diritti di copyright, ovvero autori, artisti, produttori e imprese culturali europee che finalmente vedranno riconosciuto il loro lavoro”.

Direttiva copyright, le conclusioni 

I best effort riguardano sia l’ottenimento dell’autorizzazione, sia il filtro preventivo non generalizzato che va impiegato quando si ottengono le informazioni ai fini dell’esclusione dell’opera. L’individuazione di alcuni principi per valutare questi sforzi massimi per ottenere un’autorizzazione è fondamentale per un’efficace attuazione della direttiva”, ha spiegato nelle conclusioni del webinar Vittorio Ragonesi, Consigliere Esperto, membro del Comitato Consultivo Permanente per il Diritto d’Autore presso il Ministero per i beni e le attività culturale ed il turismo.

Si tratta di norme transnazionali e c’è l’impegno nel digital service act di coordinare le posizioni dei diversi Stati attraverso i singoli coordinatori, anche con il board della Commissione, che ha il compito di vigilare e negoziare con le grandi piattaforme, per dare all’Unione europea una posizione unitaria nel trattare con organizzazioni di natura globale”, ha detto Ragonesi.

Il carattere transnazionale rende difficile questa valutazione dei massimi sforzi. Sarà comunque la prassi a definire ogni aspetto della trasposizione della direttiva. Ci si può augurare che le linee guida ci diano i criteri per individuare questi best effort. Queste tecnologie informatiche, d’altronde, sono in continua espansione e stabilire criteri rigorosi su questo è impossibile, perché la rapidità dell’innovazione supera ogni precedente definizione. Se il titolare del diritto non vuole rilasciare autorizzazione, ovviamente, non c’è verso di fare diversamente”. 

A proposito del caricamento dei contenuti, ci sono dei dubbi relativi al principio del ‘fingerprinting’ dell’autore e sua attuazione, cioè impiegare algoritmi di ricerca tesi ad individuare opere caricate senza autorizzazione tramite il riconoscimento di alcune ‘tracce’ nascoste lasciate dall’autore stesso per il riconoscimento, per l’individuazione di un’eventuale un’azione di contraffazione di un’opera. Qui ci sono delle lacune che le piattaforme potrebbero sfruttare, relative all’esistenza di eccezioni su quanto si possa o meno sfruttare un’opera senza averne autorizzazione”, ha continuato il Consigliere.

Il regolamento previsto dal digital service act prevede l’istituzione di autorità nazionali coordinatrici della tutela del copyright. Laddove ci sono problemi che riguardano il notice and take down e le procedure di verifica dell’infrazione, comprese procedure di mediazione di organi extra giurisdizionali – ha terminato Ragonesi – noi dovremmo tenere conto della possibile evoluzione del regolamento Agcom, con l’opportunità di un’ulteriore estensione transnazionale della protezione del diritto d’autore”.