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Digital Crime. Reati informatici: gli effetti della depenalizzazione

Cybercrime

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La Legge di delega, 28 aprile 2014, n. 67, sancisce i principi e i criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi nell’emanazione di più decreti legislativi volti a produrre la non punibilità di una serie di reati (precisamente, 112), tra cui sono ricompresi i seguenti delitti informatici:

La rubrica #DigitalCrime, a cura di Paolo Galdieri, Avvocato e Docente di Informatica giuridica, alla LUISS di Roma, si occupa del cybercrime dal punto di vista normativo e legale.
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  1. Accesso abusivo a sistema informatico e telematico, 615-ter c.p.;
  2. Danneggiamento di informazioni e programmi informatici, 635-bis c.p.;
  3. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici, 635-quater c.p.;
  4. Frode informatica, 640-ter, commi 1-2, c.p.

A quanti ritengono la Legge delega n. 67 espressione di una sorta di “follia di stato”, è sufficiente ricordare quanto la giustizia penale italiana risulti lenta e inadeguata; ciò con particolare riferimento all’’arcinoto’ problema delle pene detentive brevi, che, oltre ad essere controproducenti rispetto alla finalità rieducativa della sanzione penale, confliggono con il principio della tutela penale come extrema ratio (secondo cui l’ordinamento deve preferire lo strumento  della  sanzione amministrativa, quando tale mezzo risulti idoneo a salvaguardare l’interesse giuridico protetto).

La finalità ispiratrice della legge è di deflazionare in tempi brevi il carico giudiziario, restituendo alla macchina giudiziaria la possibilità di concentrarsi su indagini e processi complessi, senza subire rallentamenti a causa della pendenza di processi relativi a fatti di particolare tenuità. L’art. 1, comma 1, lett. m) pone infatti l’obbiettivo fondamentale di “escludere la punibilità di condotte sanzionate con la sola pena pecuniaria o con pene detentive inferiori, nel massimo, a 5 anni, quando risulti la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento”, da realizzarsi attraverso l’adeguamento della normativa processuale e senza pregiudizio per l’azione civile di risarcimento del danno.

Al fine di anticipare gli imminenti probabili effetti giuridici di una delega di tal fatta in materia di cyber crimes, è opportuno prendere le mosse dallo schema di decreto legislativo, approvato di recente(27 maggio 2014) dal Governo Renzi, su proposta del Ministro della Giustizia, Andrea Orlando, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Pietro Carlo Padoan.

Tale schema di decreto realizza le finalità deflattive poste dalla citata delega, riconducendo la “particolare tenuità del fatto” e “la non abitualità del comportamento” a causa di non punibilità (attraverso la modifica dell’art. 133 c.p. e l’inserimento dell’art. 133- bis).

La proposta governativa consentirebbe una più rapida definizione (con decreto di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere o sentenza di assoluzione) dei procedimenti relativi a fatti che, pur avendo rilevanza penale, siano dotati del carattere della complessiva tenuità, evitando giudizi complessi e dispendiosi quando la sanzione penale non risulti necessaria.

Infatti, la Relazione illustrativa di accompagnamento allo schema di decreto legislativo si apre con la distinzione tra “irrilevanza del fatto” (in cui rientra la “particolare tenuità del fatto”) e “inoffensività del fatto”. Quest’ultima costituisce una causa di esclusione del reato, essendo riconducibile alla previsione dell’art. 49, comma 2, c.p., che impedisce l’integrazione dell’elemento materiale della fattispecie; diversamente, la prima categoria rappresenta una causa di esclusione della punibilità, presupponendo la realizzazione di un fatto tipico e, pertanto, costitutivo di reato, se pur non punibile in ragione dei principi generali di proporzione ed economia processuale.

La Legge delega ha inoltre introdotto, all’interno della categoria dell’irrilevanza del fatto, accanto alla particolare tenuità dell’offesa, un altro parametro di riconoscimento: “la non abitualità del comportamento”. Manca, invece, qualunque riferimento al parametro della colpevolezza (c.d. elemento psicologico del reato). La relazione illustrativa prosegue chiarendo come, sotto il profilo processuale, l’istituto dell’irrilevanza contribuisca “a realizzare l’esigenza di alleggerimento del carico giudiziario nella misura in cui la definizione del procedimento tenda a collocarsi nelle sue prime fasi.”

 

Peraltro, “il dispendio di energie processuali per fatti bagatellari” risulta “sproporzionato sia per l’ordinamento, sia per l’autore, costretto a sopportare il peso anche psicologico del processo a suo carico”.

Applicando le suindicate norme alle fattispecie di reati informatici soggette a depenalizzazione (con l’autorevole ausilio della giurisprudenza di Legittimità consolidata) e dando per scontata la sussistenza dei requisiti suindicati è possibile concludere che:

  1. per l’Accesso abusivo a sistema informatico e telematico ( 615-ter c.p.),sarà esclusa la punibilità, sempre che ne ricorrano i presupposti, per il caso contemplato dal comma 1 del suddetto articolo; mentre, per le fattispecie aggravate del secondo e terzo comma, il fatto risulterà comunque non punibile laddove il giudice in concreto applichi un aumento di pena inferiore ad un terzo;
  2. il Danneggiamento di informazioni e programmi informatici (art. 635-bis p.) rientrerà in ogni caso nel raggio di applicazione della Legge di depenalizzazione sia in caso di commissione in forma semplice (comma 1),che aggravata (comma 2);
  3. in relazione al reato di Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater p.), la punibilità sarà sempre esclusa, sempre in ricorrenza dei presupposti, nel caso previsto dal comma 1; mentre, nella forma aggravata (comma 2), solo allorquando in concreto venga applicata una pena che, se pur aggravata, rientri nel limite di 5 anni;

infine, con riferimento alla Frode informatica, da un lato, la fattispecie del primo comma sarà certamente ricompresa nell’ambito della depenalizzazione; dall’altro, in relazione a quelle contenute nei commi 2 – 3, varranno le considerazioni sopra svolte sulla pena applicata in concreto dal giudice.

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