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Digital Crime. Pornografia virtuale, pericoloso considerare penalmente le rappresentazioni fumettistiche

Sicuramente destinata a far discutere è una recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione (Sez.III, sent.22265/17) con la quale si afferma il principio secondo cui ai fini dei reati di distribuzione( 600 ter , III comma c.p.), cessione(600 ter, IV comma, c.p.) e detenzione di materiale pedopornografico (600 quater c.p.) devono essere considerati penalmente rilevanti anche i disegni, i fumetti e le pitture ovvero le rappresentazioni di fantasia che non vedono in alcun modo un coinvolgimento del minore.

Gli Ermellini giugno a tale conclusione attraverso i seguenti argomenti:

Il ragionamento seguito dalla Suprema Corte e, ancor di più, le conclusioni cui giunge, non convincono per una serie di motivi.

In primo luogo, perché il richiamo all’impostazione europea non è stato seguito pedissequamente, direi giustamente, dal legislatore tanto è che si è ritenuto di considerare pedopornografico esclusivamente il materiale riproducente minori e non anche, come indicato nella decisione quadro del Consiglio dell’Unione Europea n.200/68/GAI, quello avente ad oggetto “una persona reale che sembra essere un bambino implicato o coinvolto in una condotta sessualmente esplicita”.

In secondo luogo,  perché l’art.600 quater 1. , nel primo comma,  fa espresso riferimento all’utilizzo di immagini di minori o parti di essi, lasciando intendere di soggetti reali, come affermato nella prima sentenza in materia (Tribunale Milano,IX Sezione, sentenza 11 novembre 2010) e ribadito dalla Corte di Appello di Brescia, disattesa dalla pronuncia in commento.

Inoltre, perché la norma, già discutibile sul piano dell’offensività, diventerebbe, così interpretata, totalmente sganciata dall’interesse protetto, non potendosi considerare tale, come invece sostenuto, il  potenziale pericolo di eventuali condotte future, tra l’altro ipotetiche e non necessariamente consequenziali .

Infine, perché l’interpretazione prospettata si presta a difficili applicazioni in concreto, essendo sovente difficile nei fumetti e nelle rappresentazioni di fantasia individuare l’età del soggetto ritratto.

Al di la delle considerazioni esposte, vi è da aggiungere che se è da salutare con favore una tutela ampia ed articolata per quanto concerne le diverse forme di abuso e sfruttamento sessuale, si avverte il rischio che sempre di più si concentri l’attenzione sulle condotte “minori”, tralasciando i problemi giuridici ed operativi, ancora da superare, in riferimento alle condotte che esprimono maggiore pericolosità.

Da questo punto di vista è agevole rilevare che raramente si riesce ad individuare le organizzazioni criminali che utilizzano minorenni per produrre materiale pedopornografico, stante l’assenza di accordi di cooperazione giudiziaria con diversi Paesi dove sovente si produce e distribuisce il materiale suddetto.

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