L'intervista

Digital Crime. Le tecnologie dell’informazione nel processo, cosa si può ancora fare? Intervista ad Eugenio Albamonte (Anm)

di Paolo Galdieri, Avvocato, Docente di Informatica giuridica, LUISS di Roma |

Intervista ad Eugenio Albamonte (Anm): il processo civile telematico ha avuto un avvio molto difficile e stentato, ma ora, grazie al ministero che ha deciso di avviare un più alto livello di approccio tecnologico al processo, finalmente, sta partendo.

La rubrica Digital Crime, a cura di Paolo Galdieri, Avvocato e Docente di Informatica giuridica, alla LUISS di Roma, si occupa del cybercrime dal punto di vista normativo e legale. Clicca qui per leggere tutti i contributi.

Le tecnologie dell’informazione sono oramai protagoniste nel processo, essendo utilizzate nelle diverse fasi per accelerarne i tempi e migliorarne la fruibilità anche da parte dei cittadini, nonché in quanto oggetto del giudizio stesso o mezzo attraverso le quali raccogliere le prove. Ne parliamo con il Presidente dell’A.N. M. Dr. Eugenio Albamonte, Pubblico Ministero alla Procura di Roma ed esperto di criminalità informatica.

 

Paolo Galdieri. In questi ultimi anni molto si è realizzato per quanto concerne il processo civile telematico mentre per quanto attiene l’ambito penale non vi sono stati rilevanti passi in avanti. Quali sono a suo avviso le ragioni di tale ritardo ?

Eugenio Albamonte. Effettivamente nel settore penale il Ministero ha deciso di avviare un più alto livello di approccio tecnologico in una seconda fase che ora, finalmente, sta partendo. Devo dire però che nel settore civile il processo civile telematico ha avuto un avvio molto difficile e stentato. In particolare i programmi informatici sono stati messi in esercizio quando ancora presentavano carenze progettuali; le dotazioni di strumenti informatici si sono rivelate subito inadeguate e anche l’assistenza tecnica era del tutto insufficiente ed in parte ancora lo è. La speranza è che il ritardo nel settore penale e i tanti disservizi subiti da magistrati, avvocati ed utenti nel settore civile consentiranno , quando sarà, un avvio più dinamico per il processo penale telematico.

 

Paolo Galdieri. L’utilizzo di determinate tecnologie, pensiamo agli interrogatori in videoconferenza, non limitano a suo avviso i diritti della difesa, rendendo meno efficace il contro esame?

Eugenio Albamonte. Il ricorso sistematico alla videoconferenza per la partecipazione degli imputati al processo è previsto dal DDL sul processo penale in fase di approvazione alla Camera dei Deputati. Si tratta di una scelta improntata alla logica della riduzione delle spese per i trasferimenti degli imputati detenuti dal Carcere al Tribunale e viceversa. La questione è oggetto di una forte protesta da parte dell’avvocatura. Anche io ritengo che possa comportare una sostanziale menomazione della difesa, forse non tale da incidere sul relativo diritto ma sicuramente rendendo molto più difficile il rapporto tra assistito e difensore. Peraltro le modifiche improntate alla mera logica del taglio dei costi non hanno mai incontrato il favore dell’Associazione Nazionale Magistrati. In questo caso, inoltre, un eventuale risparmio di spesa dovrà scontare i costi aggiuntivi determinati dalla necessità di acquisire presso gli Istituti Penitenziari le necessarie dotazioni tecniche. Non mi sembra un modo valido di utilizzare le nuove tecnologie a vantaggio dell’efficienza.

Paolo Galdieri. Si è spesso sottolineato come un grande problema del nostro paese sia la corruzione, in che modo l’uso corretto delle tecnologie potrebbe da un lato garantire maggiore trasparenza nell’attività della pubblica amministrazione e dall’altro offrire importanti opportunità agli organi inquirenti?

Eugenio Albamonte. Certamente le nuove tecnologie offrono utilissimi strumenti per garantire la trasparenza dell’azione della PA attraverso una enorme facilitazione dell’accesso agli atti amministrativi. Sarebbe necessario che tali potenzialità fossero sfruttate al meglio. Per quanto riguarda invece le investigazioni è sicuro che, ad esempio, l’utilizzo di programmi informatici adeguati possa facilitare la raccolta, la catalogazione, l’analisi, lo studio e quindi anche l’utilizzo nelle indagini e nei processi di grandi moli di atti e documenti. Questo sarebbe particolarmente utile nei processi complessi, caratterizzati da ampia documentazione o da una grande quantità di accertamenti investigativi da consultare e correlare tra di loro. Su questo fronte mi sembra che le forze dell’ordine possano approfittare di software ed applicativi anche molto aggiornati , messi a disposizione dalle relative amministrazioni che certamente investono nel settore più del nostro Ministero. Negli uffici giudiziari, invece, è facile riscontrare una carenza di investimenti in tecnologia che ormai si prolunga da oltre vent’anni. Quindi oltre a dotazioni hardware, non sempre aggiornate, subiamo la mancanza di programmi informatici adeguati. Spesso sono i magistrati che, a proprie spese, si dotano dei software indispensabili per lavorare in modo più efficace.

Paolo Galdieri. Come reputa le proposte di legge pendenti in ordine all’utilizzo dei c.d. captatori informatici?

Eugenio Albamonte. Allo stato le proposte sono due. Una è contenuta nel DDL di riforma del processo penale e tratta solo dell’utilizzo del captatore quale strumento di intercettazione ambientale. La seconda, primo firmatario l’On. Quitarelli, è molto più completa e tratta anche dell’utilizzo del captatore per l’acquisizione, da remoto, dei contenuti custoditi in un dispositivo informatico o telematico. Il limite di entrambi i testi normativi è quello di consentire l’utilizzo dei Trojan solo nelle indagini relative a reati di mafia e terrorismo; in ciò retrocedendo rispetto all’orientamento della Cassazione che, a Sezioni Unite, aveva consentito l’utilizzo anche per i reati associativi di cui all’art. 416 c.p.. Sul tema è necessario fare chiarezza. Infatti questi nuovi software non implementano le capacità investigative preesistenti ma servono a mantenere gli strumenti investigativi al passo con l’evoluzione tecnologica. Quindi limitarne in modo significativo l’utilizzo alla lunga renderà inefficace l’azione di contrasto.

Paolo Galdieri. Se è vero che le indagini informatiche possono rappresentare un mezzo fondamentale nella ricerca della prova è altrettanto innegabile che le loro potenzialità possono rappresentare una minaccia per la riservatezza di cittadini, specie per  coloro che non sono direttamente  interessati dalle indagini. Quale potrebbe essere il criterio da seguire per garantire un giusto bilanciamento tra tutela della riservatezza e necessità di sicurezza?

Eugenio Albamonte. Condivido la preoccupazione. Quello che però è necessario evitare è che le informazioni acquisite attraverso questi strumenti di indagine vengano portate a conoscenza del pubblico quando non sono strettamente inerenti alla condotta illecita. Bisogna cioè evitare che notizie afferenti la privacy di terze persone o dello stesso indagato, quando non pertinenti alle indagini, diventino di dominio pubblico. Sul punto nel DDL al quale ho già fatto riferimento è prevista una soluzione condivisibile. Ma la strada è stata già tracciata dalle principali Procure della Repubblica che, con protocolli interni, hanno già previsto un rimedio . Si tratta in buona sostanza di limitare fortemente il numero dei soggetti che ha la disponibilità delle intercettazioni ritenute non rilevanti e pericolose per la privacy. Solo in questo modo sarà possibile evitare diffusioni improprie o sanzionarle qualora avvengano.

 

Paolo Galdieri. Di frequente nei giudizi civili e penali si producono informazioni o documenti estrapolati da social network o da altri servizi della rete, che, tal volta, vengono valutati diversamente dagli organi giudicanti. Perché ciò accade e cosa si può fare per arrivare ad una uniformità delle decisioni in tema di ammissibilità delle produzioni di documenti provenienti dal digitale?

Eugenio Albamonte. Allo stato non esistono limiti giuridici alla produzione in giudizio di documenti estrapolati dalla rete internet, purché si possa dimostrare la loro provenienza e la corrispondenza a quanto reperibile on line. Gli orientamenti non univoci dipendono prevalentemente da una conoscenza non uniforme del fenomeno da parte degli operatori del diritto. Un puntuale lavoro di definizione giuridica viene portato avanti dalla giurisprudenza di legittimità che, nella maggior parte dei casi, dimostra di saper comprendere e qualificare in modo puntuale queste situazioni. Certo che un intervento chiarificatore del legislatore sarebbe auspicabile.

Paolo Galdieri. Come reputa l’attuale preparazione dei protagonisti del processo, magistrati ed avvocati, per quanto concerne le problematiche giuridiche riguardanti le tecnologie dell’informazione?

Eugenio Albamonte. Purtroppo non è ancora adeguata alla complessità e diffusività delle nuove tecnologie ed al loro impatto sulla vita quotidiana ed anche sul processo civile e penale. Ciò nonostante gli sforzi profusi dalle strutture che operano nel settore della formazione dei magistrati e degli avvocati. Ritengo che il mondo del diritto abbia tardato a prendere atto di questa importante trasformazione e quindi oggi è necessario recuperare il tempo perduto e mantenere il passo con le evoluzioni sempre più rapide. Del resto è una situazione in cui versa l’intero Paese, visto che in ogni settore si riscontrano ritardi ed arretratezza, nel settore degli investimenti, nello sfruttamento delle nuove potenzialità offerte dalla tecnologia, nella sicurezza e protezione dai rischi che l’elevata informatizzazione comporta.