CYBERCRIME

Digital Crime. Le iniziative turistiche nel web per lo sfruttamento della prostituzione minorile

di Paolo Galdieri, Avvocato, Docente di Informatica giuridica, LUISS di Roma |

Attorno al c.d. turismo sessuale, secondo i dati dell’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e pornografia minorile, vi è un giro d’affari impressionate.

Un fenomeno deprecabile e sempre più diffuso, di stringente attualità nei periodi vacanza, è quello dei viaggi a scopi sessuali, sovente rivolti verso i minori.

Attorno al c.d. turismo sessuale, secondo i dati dell’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e pornografia minorile, vi è un giro d’affari impressionate se si considera che lo stesso è il terzo traffico illegale per ordine d’importanza dopo quello di droga e armi.

La rubrica #DigitalCrime, a cura di Paolo Galdieri, Avvocato e Docente di Informatica giuridica, alla LUISS di Roma, si occupa del cybercrime dal punto di vista normativo e legale.
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Ad allarmare ancor di più, se possibile, vi è il fatto che, stando all’’ultimo rapporto di Ecpat Italia (l’organizzazione che si batte contro lo sfruttamento sessuale dei bambini)  gli italiani si collocano ai primi posti come clienti della prostituzione minorile nei Paesi del Terzo Mondo.

Ovviamente vista la crescente domanda sono nate vere e proprie organizzazioni in grado di offrire viaggi verso le mete più disparate che garantiscono rapporti sessuali con minorenni già individuati sul posto.

La maggior parte di questi “operatori turistici” è agevolmente rintracciabile in rete, con la conseguenza che ben presto si è compreso come la lotta al turismo sessuale passi anche e soprattutto attraverso sanzioni verso coloro che svolgono tali attività sia off line che on line.

Già con il Codice Mondiale di Etica del Turismo, adottato nel 1999 con la Risoluzione dell’Assemblea Generale dell’Organizzazione Mondiale del Turismo di Santiago del Cile, si era posto l’obiettivo di promuovere un turismo responsabile, a tutela dei minori da ogni forma di sfruttamento sessuale.

Successivamente, con la Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali, ratificata dall’Italia con legge 1 ottobre 2012,n.172 , e con la la Direttiva Europea 2011/93/UE  si è dedicata particolare attenzione al fenomeno del turismo sessuale,sia in relazione agli organizzatori di tali viaggi, che rispetto ai clienti.

Per quanto concerne l’Italia, con la legge 269 del 98, è stata introdotta specifica fattispecie penale, art.600 quinquies,  riferita a chi organizza o propaganda, sia off line che on line, viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tali attività. Si prevede la pena della reclusione da sei a dodici anni ed il pagamento di una multa, con ulteriori aggravamenti, previsti dal Decreto legislativo 39/2014, se il reato è commesso, da parte di persona che fa parte di un’associazione per delinquere e al fine di agevolare l’attività o  con l’utilizzo  di  mezzi atti ad impedire l’identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche, in tale ultimo caso l’aumento di pena non può eccedere i due terzi.

Si prevede inoltre, art.14, la possibilità per gli ufficiali di polizia giudiziaria di svolgere attività sotto copertura, previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria, partecipando alle iniziative turistiche al fine di scoprire i reati commessi dagli operatori turistici e dai clienti. Ai medesimi fini viene altresì permesso alla polizia postale di attivare siti nelle reti o gestire aree di comunicazione, su richiesta dell’autorità giudiziaria, motivata a pena di nullità.

Con l’art.17 della legge 38 del 2006  è stabilito, inoltre, l’obbligo per gli operatori turistici che organizzano viaggi in Paesi esteri di inserire in maniera evidente nei materiali propagandistici, nei programmi , nei documenti di viaggio consegnati agli utenti, nonché nei propri cataloghi, la comunicazione che la legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile anche se commessi all’estero.

Entrando nel merito dell’art. 600-quinquies c.p., si osserva come lo stesso è stato introdotto al fine di impedire l’incontro della domanda e dell’offerta di prostituzione minorile, ed a colpire un fenomeno in costante crescita la cui diffusione è favorita dalla generale impunità dei clienti e dei tour operator a causa della mancata adozione da parte degli Stati di una disciplina normativa comune in materia.

Con riguardo alla condotta, questa può consistere alternativamente nell‟attività di “organizzazione” o in quella di “propaganda”.

In ordine all’attività di “organizzazione” alcune indicazioni arrivano da una delle poche pronunce in materia (Cass. Sez.III, sent.n.42053/2011). Si precisa in primo luogo come non sia richiesto dalla norma che l’agente sia un operatore turistico o un soggetto che svolga in modo continuativo e per un numero indefinito di persone l’ attività vietata, né che si giunga all’incontro concreto con il minore.  Si sottolinea, inoltre che la condotta di tipo “organizzativo” deve consistere nella programmazione di viaggi illeciti, con quanto di utile al buon esito della trasferta(vettore, supporti logistici, ecc.), includendo anche idonei servizi inerenti la possibilità di entrare in contatto con l’ambiente della prostituzione minorile. Al contrario, secondo la Corte, non integra gli estremi della “organizzazione” l’attività di chi, durante un viaggio, si limiti allo scambio di informazioni facilitanti incontri con i minori del luogo, in tal caso potrebbe essere eventualmente contestato il reato di favoreggiamento della prostituzione minorile.

La “propaganda”, invece, si realizza attraverso la diffusione di materiale, messaggi o informazioni concernenti i viaggi organizzati finalizzati alla fruizione della prostituzione minorile.

Benché notevoli passi avanti siano stati fatti in ambito internazione ed interno, il turismo sessuale continua a crescere sul piano dei fatturati e dei danni che arreca ai minori. Ciò è dovuto, da un lato, alla non ancora raggiunta piena collaborazione dei Paesi dove è più diffusa la prostituzione minorile, dall’altro, al fatto che i promotori di questi viaggi si “mimetizzano” in rete, rendendosi difficilmente rintracciabili.