Nuova legge

Digital Crime. Cyberbullismo, una legge che finalmente si concentra su cause ed effetti del fenomeno

di Paolo Galdieri, Avvocato, Docente di Informatica giuridica, LUISS di Roma |

L’approvazione definitiva alla Camera del testo 'Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo', è da salutare con favore per una serie di ragioni.

La rubrica Digital Crime, a cura di Paolo Galdieri, Avvocato e Docente di Informatica giuridica, alla LUISS di Roma, si occupa del cybercrime dal punto di vista normativo e legale. Clicca qui per leggere tutti i contributi.

L’approvazione definitiva alla Camera del testo “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo“, è da salutare con favore per una serie di ragioni.

In primo luogo, perché si discosta dall’orientamento, inizialmente prescelto, volto a prevedere un’apposita sanzione penale, probabilmente inutile, considerato che le condotte in cui si concretizza il cyber bullismo già trovano tutela in numerose disposizioni presenti nel codice penale.

In secondo luogo, perché nel definire bullismo telematico “ogni forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, manipolazione, acquisizione o trattamento illecito di dati personali realizzata per via telematica in danno di minori. Nonché la diffusione di contenuti online, anche relativi a un familiare, al preciso scopo di isolare il minore mediante un serio abuso, un attacco dannoso o la messa in ridicolo”, circoscrive l’ambito di tutela al mondo dei minorenni, rifiutando l’impostazione di chi voleva ricondurre il fenomeno anche agli adulti.

Inoltre, in quanto offre strumenti di protezione più efficaci ed immediati della norma penale. Si prevede, infatti, che il minore sopra i 14 anni vittima di cyberbullismo (o anche il genitore) possa chiedere al gestore del sito internet o del social media o al titolare del trattamento di oscurare, rimuovere o bloccare i contenuti diffusi in rete. Nel caso, poi, che il titolare non provveda entro le 48 ore, l’interessato potrà rivolgersi al Garante della privacy, che dovrà intervenire entro le successive 48 ore.

Ancora, perché interviene sul piano educativo, dimostrando di comprendere la delicatezza di un tema che di regola coinvolge, come vittima e carnefice, minorenni. In quest’ottica deve leggersi la previsione che in ogni istituto venga designato tra i professori un referente per le iniziative contro il cyber bullismo, che dovrà collaborare con le Forze di polizia, e con le associazioni e con i centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio. Così come il ruolo centrale affidato al Preside, cui spetterà il compito di avvertire tempestivamente le famiglie dei minori coinvolti in atti di bullismo informatico e attivare adeguate azioni educative, obbligo di informazione circoscritto ai casi che non costituiscono reato.

Il profilo educativo viene garantito anche dalla previsione che il Miur, sentito il Ministero della Giustizia, predisponga  linee di orientamento di prevenzione e contrasto puntando, tra l’altro, sulla formazione del personale scolastico, la promozione di un ruolo attivo degli studenti e la previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti, mentre ai singoli istituti è demandata l’educazione alla legalità e all’uso consapevole di internet. Il tutto facilitato dal fatto che alle iniziative in ambito scolastico collaboreranno anche polizia postale e associazioni territoriali.

Convincente anche perché il profilo sanzionatorio è comunque garantito dal fatto che quando, in caso di ingiuria, diffamazione, minaccia o trattamento illecito di dati personali via web, non vi sia una querela o denuncia, il cyberbullo, così come già previsto per lo stalking, potrà essere formalmente ammonito, a seguito di convocazione con il genitore, dal questore che lo inviterà a non ripetere gli atti vessatori.

Infine, in quanto attraverso la previsione di un tavolo tecnico presso la Presidenza del Consiglio, con il compito di redigere un piano di azione integrato per contrastare e prevenire il cyberbullismo e realizzare una banca dati per il monitoraggio del fenomeno, si potrà operare ed intervenire con dati concreti alla mano.

Ovviamente il giudizio positivo sul testo appena approvato riguarda il contenuto letterale dello stesso, dovendo valutarsi la sua effettiva portata nel tempo e con la speranza che non si traduca in una mera dichiarazione di intenti, dando ragione, in tal caso, a colore che ritengono che per risolvere i problemi occorra sempre e comunque ricorrere alla sanzione penale.