Diffamazione online

Digital Crime. Competenza e prova nella diffamazione online

di Paolo Galdieri, Avvocato, Docente di Informatica giuridica, LUISS di Roma |

Problema che spesso si pone in caso di diffamazione online è quello di come dimostrare l’avvenuta diffamazione. Ecco le strade percorribili.

La rubrica Digital Crime, a cura di Paolo Galdieri, Avvocato e Docente di Informatica giuridica, alla LUISS di Roma, si occupa del cybercrime dal punto di vista normativo e legale. Clicca qui per leggere tutti i contributi.

In materia di diffamazione online, essendo pacifica la sussistenza del reato di cui all’art. 595 c.p., III comma, che punisce l’offesa all’altrui reputazione, realizzata con qualsiasi mezzo di pubblicità, talvolta dubbi sono stati sollevati in ordine al Giudice competente ed in merito alla prova.

Quanto al primo problema è stato in primo luogo chiarito come il delitto di diffamazione via internet sia un reato di evento, che si consuma quando i terzi percepiscono l’espressione offensiva (Cass., Sez. V, sent.234528/2006).

Ne consegue che la competenza debba essere individuata nel luogo in cui il reato è stato consumato ovvero dove i terzi percepiscono il contenuto ingiurioso. Quando vi sia l’impossibilità di tale dimostrazione, tuttavia, la competenza sarà radicata nel luogo ove viene effettuato l’accesso alla rete per il caricamento dei dati sul server o, quando ciò non sia possibile, in applicazione dei criteri di cui all’art. 9 c.p.p. comma 2, nel luogo della residenza, dimora o domicilio dell’imputato (Cass., Sez., sent. n.31677/2015; Cass., Sez. I, sent.n.8513/2009).

Problema che spesso si pone è poi quello di come dimostrare l’avvenuta diffamazione.

In ordine a ciò in un primo momento era stato affermato che in rete, a differenza di quanto avviene per la televisione e la radio, la conoscibilità da parte di più persone, richiesta per l’integrazione del reato, non può essere presunta, ben potendo, in astratto, l’offesa non essere letta da alcuno. In virtù di tale convincimento si affermava che per provare la diffamazione sul web occorreva dimostrare che più soggetti ne erano venuti a conoscenza e che in caso di mancanza di tale prova potesse sussistere esclusivamente la diffamazione tentata (Tribunale di Teramo, sent. 30 gennaio 2002 n.112).

Essendo stato presto superato tale orientamento, per cui oggi la conoscenza da parte di più soggetti è presunta, rimane il problema del valore probatorio della stampata.

Il problema si pone poiché di regola si allega alla querela la stampata del contenuto diffamatorio, ma il processo viene celebrato a distanza di anni e quindi quando tale contenuto potrebbe essere stato rimosso.

Cosa fare per evitare dubbi sulla presenza in rete, all’epoca dei fatti contestati, delle espressioni offensive?

Posto che la giurisprudenza ha affermato che l’accertamento della diffamazione mediante internet può avvenire anche in mera via logica partendo dalla semplice stampata (Cass., Sez.V, sent.34406/2015), le strade percorribili sono due.

La prima, la più battuta, è quella di indicare, già nella querela, persone che affermino di aver visto, in rete, il contenuto diffamatorio quel determinato giorno ed a quella determinato ora.

La seconda è quella di far collegare in rete la polizia postale, quando ciò sia possibile, o altro pubblico ufficiale, ad esempio un notaio, in modo da allegare alla querela l’attestazione ove lo stesso dia atto di aver preso visione del contenuto diffamatorio.