la difesa

Digital Crime. Come si quantifica l’ingente quantità’ nei delitti di pedofilia telematica

di Paolo Galdieri, Avvocato, Docente di Informatica giuridica, LUISS di Roma |

Benché importanti siano le conseguenze giuridiche, la legge 6 febbraio 2006, n. 38 non indica con esattezza i criteri per individuare “’l’ingente” quantità, così come già accaduto in passato rispetto alla detenzione di sostanze stupefacenti.

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La legge 6 febbraio 2006, n.38 “ Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet” ha introdotto l’aggravante dell’ingente quantità, comportante un aumento di pena in misura non eccedente i due terzi, in relazione ai delitti di distribuzione, cessione (art.600- ter c.p., V comma) e detenzione di materiale pedopornografico (art.600-quater c.p. , II comma).

L’aggravante, ad effetto speciale, determina un allungamento notevole dei tempi di prescrizione e, tal volta, la mancata concessione della sospensione della pena.

Benché importanti siano le conseguenze giuridiche, la disposizione non indica con esattezza i criteri per individuare “’l’ingente” quantità, così come già accaduto in passato rispetto alla detenzione di sostanze stupefacenti.

Secondo un primo orientamento è definibile di ingente quantità quel materiale che offra la disponibilità di un numero molto grande, rilevante o consistente di immagini a contenuto pedo-pornografico si da contribuire concretamente ad incrementare il perverso mercato (Cass. , Sez.III, sent.n.17211/11).

La configurabilità della circostanza aggravante dell’ingente quantità nel delitto di detenzione di materiale pedopornografico impone pertanto al Giudice di tener conto non solo del numero dei supporti detenuti, dato di per se indiziante, ma anche del numero di immagini, da considerare come obiettiva unità di misura, che ciascuno di essi contiene (Cass., Sez. III, sent.n.17211/11, nella fattispecie la Corte ha ritenuto configurabile detta aggravante per la detenzione di 175 DVD contenenti numerosi files pedopornografici)”.

Recentemente la Suprema Corte si è spinta oltre indicando quale numero minimo per la configurabilità dell’aggravante almeno un centinaio di immagini ( Cass., Sez. III, sent. n.39543/17; cfr.  Cass, Sez. III, sent. n. 35876/16, dove è stata ritenuta immune da vizi la sentenza impugnata nella quale i Giudici avevano ravvisato gli estremi dell’aggravante in questione in relazione alla detenzione di un film e  300 fotografie).

Stabilito approssimativamente il numero minimo per considerare operativa l’aggravante, permangono incertezze sui criteri da utilizzare in ipotesi assai frequenti.

Qualora vengano rinvenute all’interno del computer poche decine di immagini ancora visibili, ma centinaia già da tempo cancellate, quale sarà il numero da considerare, quello al momento presente o quello detenuto in diversi e distinti lassi di tempo?

E ancora. Se il soggetto deteneva 5 video pedopornografici cancellati prima del sequestro, si dovrà tener conto al massimo di questo numero o di quello dei frammenti di immagini estrapolati dagli inquirenti attraverso l’utilizzo di appositi programmi?.

Nella prima ipotesi sarebbe corretto valutare ai fini dell’aggravante solo il materiale ancora presente e visibile, considerato che altrimenti l’ingente quantità finirebbe per poter essere contestata anche a colui che negli anni abbia scaricato volta per volta un numero irrisorio di immagini, successivamente cancellate.

Nel secondo caso, anche facendo riferimento alla ratio dell’aggravante, è da ritenere che le immagini facenti parte di un video non debbano essere considerate singolarmente perché se così fosse l’ambito di applicazione dell’ingente quantità si sostituirebbe di fatto con irragionevole frequenza all’ipotesi base.