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DigiLawyer. I droni e quella direttiva CE che non chiarisce le cose

Droni assicurazioni

La Direttiva macchine (Direttiva 2006/42/CE del 17 maggio 2006 – recepita dal D.Lgs. 17/2010) vieta l’importazione e/o la commercializzazione negli Stati membri (quindi anche in Italia) di macchine prive di marcatura CE e Dichiarazione di conformità CE, fatte salve specifiche disposizioni di legge.

Le macchine volanti sono escluse da tale direttiva solo se adibite al trasporto, perché rientranti nella disciplina dell’aviazione civile e quindi soggette a norme ben più restrittive della una marcatura CE, che è l’ultimo gradino della sicurezza dei prodotti. Quel che è certo è che i droni, nelle varie tipologie disponibili, non possono essere considerati non soggetti a regolamentazione.

Sulla base delle definizioni contenute nell’art. 1, non vi è dubbio che il drone sia una “macchina” intesa come: “…insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un’applicazione ben determinata…” che deve essere certificata per garantire “…requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute…”, ossia quei criteri relativi alla progettazione e alla fabbricazione dei prodotti che sono finalizzati ad “…assicurare un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza delle persone…”

Ciò premesso, diversi problemi si pongono in relazione alla sicurezza e certificazione dei droni.

Il primo riguarda la necessità di seguire un percorso di certificazione che consenta di stabilire i limiti operativi e di utilizzo della macchina, con l’individuazione dell’uso corretto e degli usi non corretti ragionevolmente prevedibili, dei pericoli connessi all’utilizzo della stessa e dei rischi che ne derivano, tenendo conto della gravità e dell’entità dell’eventuale lesione e della probabilità che l’evento si verifichi. Alla luce di tale disamina, è necessario eliminare e ridurre il rischio con prescrizioni e misure di protezione.

Un secondo problema riguarda la gestione delle frequenze radio dei trasmettitori utilizzati per controllare i droni, che devono necessariamente rispondere ai requisiti di sicurezza ed affidabilità previsti dalla disciplina sulle radiocomunicazioni.

Un altro problema riguarda la carenza di apparecchiature di certificazione, che siano in grado, ad esempio, di misurare la forza di sollevamento generata dal drone, la sua autonomia nelle varie condizioni di volo, la capacitá di tornare indietro autonomamente in caso di perdita del segnale radio, la risposta ai comandi impartiti dall’operatore in condizioni di assoluta stabilità o in presenza di vento, pioggia, campi elettromagnetici, ecc.

Le domande da porsi, producendo o vendendo un drone, sono quindi le seguenti (che, di riflesso, dovrà porsi chi l’acquista e intende utilizzarlo): il manuale è tradotto in italiano? Esiste la dichiarazione di conformità del drone? Esiste la marcatura CE sul drone? Esiste il certificato per le radiotrasmissioni rilasciato da un organismo accreditato?

Se una sola risposta è negativa, il drone può essere usato solo come fermacarte.

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