L'ordinanza

DigiLawyer. Deposito atti tramite PEC? Si restituisce dignità al difensore

di Gianluca Pomante, Avvocato Cassazionista – esperto d’informatica e comunicazione |

Con Ordinanza del 12 ottobre 2016, il Tribunale di Torino fornisce una interpretazione della sequenza di email certificate che seguono il deposito di atti giudiziari del processo civile telematico che, ormai sostitutiva di oneri che dovrebbero invece gravare sulle Cancellerie.

La rubrica DigiLawyer, ovvero riflessioni sul “diritto e il rovescio” di Internet fra nuove potenzialità e storture della rete, a cura di Gianluca Pomante, Avvocato Cassazionista esperto di informatica e comunicazione. Per consultare gli articoli precedenti clicca qui.

Il deposito si considera perfezionato con la ricezione della email attestante l’avvenuta consegna, essendo irrilevante la successiva gestione del fascicolo da parte della Cancelleria.

Con Ordinanza del 12 ottobre 2016, il Tribunale di Torino fornisce una interpretazione della sequenza di email certificate che seguono il deposito di atti giudiziari del processo civile telematico che, finalmente, restituisce dignità all’attività del difensore, ormai sostitutiva di oneri che dovrebbero invece gravare sulle Cancellerie.

Rileva puntualmente il Giudice assegnatario del procedimento, sulla base di una eccezione difensiva riferita al decorso del termine di deposito di alcuni atti, che le fonti normative che regolano il processo telematico individuano il compiuto deposito nella generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia. Secondo l’arresto del Tribunale, pertanto, le successive comunicazioni riguardano esclusivamente la gestione del fascicolo da parte della Cancelleria e non incidono sulla data di deposito in caso di rigetto.

La decisione è assolutamente condivisibile, poiché non si può ragionevolmente far dipendere la decorrenza di un termine difensivo da attività svolte successivamente, da soggetti diversi dal professionista, per atti che sono ormai usciti dalla sfera di stretta pertinenza giuridica dell’interessato. Ovviamente il termine di riferimento per l’avvenuto deposito dev’essere quello in cui il documento ha lasciato la sfera privata del difensore ed è entrato in quella pubblica del sistema di certificazione, analogamente a quanto avviene per il deposito in Cancelleria, per l’affidamento all’ufficiale giudiziario o al servizio postale.

Ne consegue che, nel momento in cui il difensore, per impostazione di sistema, viene a conoscenza di un rifiuto da parte della cancelleria dopo alcuni giorni (se non molti giorni e, di solito, a termini scaduti), non può essergli contestata alcuna decadenza e neppure è necessaria l’istanza di rimessione in termini, poiché il successivo deposito deve intendersi perfezionato comunque al momento del primo invio.

La pronuncia è ovviamente relativa ad un deposito scartato dal sistema per una anomalia nella generazione dei documenti o durante la trasmissione (riguardava infatti solo alcuni documenti di un deposito decisamente più voluminoso) e può essere estesa a tutte la situazioni in cui il rigetto da parte della Cancelleria sia addebitabile ad errori non direttamente ed esclusivamente imputabili al difensore (anche le procedure del PCT non sono sempre chiarissime e può concretamente verificarsi il caso dell’errata individuazione della tipologia di deposito che impedisce alla Cancelleria di correggere la richiesta ed allegare i documenti al fascicolo).

Da tenere in debita considerazione anche il rigetto delle istanze di controparte, tese ad ottenere la possibilità di ulteriormente dedurre con memoria autorizzata, perché prive di specifiche contestazioni relative alla compromissione del diritto di difesa.