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DigiLawyer. Dati personali, privacy e illecito trattamento. Punibile ogni ipotesi di danno?

La Sentenza n. 29549/2017 della Corte Suprema di Cassazione, III Sezione Penale, costituisce un punto di contatto tra la gestione illecita dei dati personali e il diritto a tutelare la propria intimità che meglio consente di comprendere il rapporto tra privacy, nel senso tecnico del termine, e diritto alla protezione dei dati personali rispetto al trattamento da parte di terzi.

Sebbene in Italia tali definizioni siano spesso utilizzate come sinonimi (al punto che anche l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha utilizzato, per il proprio sito istituzionale, il dominio garanteprivacy.it, in realtà i termini indicano due aspetti diversi della vita di relazione, uno dedicato alla sfera di intimità personale o familiare, l’altro al trattamento dei dati (alcuni anche riferibili alla sfera di intimità) da parte di terzi.

Il concetto è stato correttamente illustrato da Andrea Monti nell’articolo in cui la metafora del cancello chiuso chiarisce la linea di confine tra i due istituti.

La Sentenza richiamata, relativa all’utilizzo di informazioni riguardanti la sfera privata delle preferenze sessuali delle vittime, censura un comportamento relativo all’acquisizione del dato durante l’intimità e per finalità esclusivamente personali e ad un successivo utilizzo (nella specie, comunicazione a più persone) ritenuto illecito, poiché eseguito all’insaputa dell’interessata e con il preciso fine di danneggiarne la reputazione e l’onorabilità.

La Corte ha ulteriormente chiarito – come già fatto in passato – che il danno per la vittima, elemento costitutivo del reato di trattamento illecito di dati personali di cui all’art. 167, D.Lgs. 196/2003, può essere di natura patrimoniale o non patrimoniale e quindi essere correttamente individuato nel pregiudizio della vita di relazione che la condotta illecita può arrecare.

Con riferimento al caso in esame, il Supremo Collegio ha ritenuto che tale nocumento possa consistere sia nella compromissione, seppure temporanea, del rapporto fiduciario tra i due partner, sia nella possibilità che l’ex marito della donna avesse minacciato, in conseguenza della ricezione delle foto, di farle togliere l’affidamento dei figli, per la sua discutibile moralità, con ciò arrecandole, a prescindere dall’effettiva azione giudiziaria in tal senso, un comprensibile stato di agitazione e tensione.

Un ulteriore tassello viene aggiunto alla lotta al “porn revenge”, pratica odiosa e decisamente poco edificante con la quale si intende arrecare danno alla reputazione del partner diffondendo immagini rubate nell’intimità, durante il rapporto. Un tassello che si aggiunge alle numerose sentenze riguardanti anche i reati di diffamazione aggravata e stalking contestati per condotte analoghe.

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