il provvedimento

Digilawyer. Data protection e vaccini, l’ok del Garante della privacy

di Gianluca Pomante, Avvocato Cassazionista – esperto d’informatica e comunicazione |

Con il provvedimento del 1 settembre 2017, il Garante si è espresso sulla recente introduzione dell’obbligo di vaccinazione per i bimbi da 0 a 16 anni.

La rubrica DigiLawyer, ovvero riflessioni sul “diritto e il rovescio” di Internet fra nuove potenzialità e storture della rete, a cura di Gianluca Pomante, Avvocato Cassazionista esperto di informatica e comunicazione. Per consultare gli articoli precedenti clicca qui.

L’esigenza di proteggere e tenere sotto controllo i nostri dati personali è entrata ormai prepotentemente nella nostra vita quotidiana ed anche se molti continuano a chiamarla erroneamente “privacy”, inclusa l’Autorità Garante, aumenta la consapevolezza del cittadino rispetto ai diritti e doveri connessi al trattamento dei dati.

La recente introduzione dell’obbligo di vaccinazione per i bimbi da 0 a 16 anni, caparbiamente voluta dal Ministro Beatrice Lorenzin e tuttora oggetto di critiche sotto il profilo costituzionale della libertà di autodeterminazione alle cure sanitarie, ha introdotto l’obbligo, decorrente dal 2019, per gli istituti di istruzione, di trasmettere gli elenchi degli iscritti alle ASL competenti per territorio, al fine di verificare il rispetto della norma da parte dei genitori.

Obbligo che, peraltro, sussiste per qualsiasi Ufficio Pubblico, in base al Codice dell’Amministrazione Digitale, nel momento in cui la documentazione richiesta all’interessato è già in possesso di altra amministrazione.

Sull’argomento, sollecitato dalla Regione Toscana (che intende attivare immediatamente tale flusso di informazioni), è intervenuto il Garante per la protezione dei dati personali che, con il provvedimento del 1 settembre 2017, ha chiarito che – sebbene non ancora prevista dalla legge – la comunicazione è conforme al Codice della riservatezza e la finalità rientra tra le funzioni istituzionali che ammettono il trattamento dei dati da parte della PA ma non deve essere bidirezionale. In sostanza, le scuole possono comunicare l’elenco degli iscritti alla ASL, non essendovi su tale trasmissione dati alcuna esigenza di riservatezza che la ASL non potrebbe garantire, mentre non è ammissibile una risposta relativa all’ottemperanza all’obbligo di vaccinazione, contenendo tale comunicazione, implicitamente, dei dati sensibili che le scuole potrebbero invece non essere in grado di tutelare correttamente.

Il Garante conferma quindi la correttezza del l’assunto della Regione Toscana sull’intenzione di attivare una comunicazione ai genitori, per rammentare l’obbligo di vaccinazione e consentire, quindi, la regolarizzazione della posizione del minore interessato all’iscrizione o le giustificazioni del caso.