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Democrazia Futura. Dal TUSMAR al TUSMA. La riforma del Testo Unico, come procedere verso il futuro guardando all’indietro

Giacomo Mazzone e Erik Lambert

Erik Lambert, consulente, direttore di The Silver Lining Project, e Giacomo Mazzone, giornalista membro dell’Advisory Board dell’European Digital Media Observatory-EDMO introducono il Focus di approfondimento del quarto numero di Democrazia futura Dal Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (Tusmar) al Testo Unico dei servizi di media audiovisivi (Tusma): un’occasione mancata con un articolo di fondo “Dal TUSMAR al TUSMA. La riforma del Testo Unico, ovvero come procedere verso il futuro guardando all’indietro”. Per i curatori del Focus abbiamo a che fare con “Una revisione “a minima” con alcuni comprensibili discostamenti dal dettato europeo”: “Nella trasposizione in legge in Italia l’incoraggiamento dell’Unione europea all’uso della co-regolamentazione, che era messa allo stesso livello dei codici di condotta, diventa un semplice invito; da sforzo continuo diventa, invece, solo un impulso di partenza. La co-regolamentazione viene così rapidamente dimenticata per concentrarsi solo sui codici di condotta, mentre sparisce qualsiasi riferimento all’obbligo legale di rispettare questi codici, che ne è la principale funzione […] Un’altra differenza macroscopica riguarda le modifiche ai tetti ed agli affollamenti pubblicitari, che è uno dei punti innovativi della revisione 2018 della Direttiva SMAV. Lo spirito originale del legislatore europeo era quello di consentire una maggior flessibilità alla programmazione pubblicitaria, in maniera di consentire alle televisioni di reagire almeno in parte alla flessibilità totale della pubblicità sui supporti on-line). Nelle mani del legislatore italiano – che aveva peraltro, già prima di quello europeo, aumentato i limiti di affollamento e ridotto i vincoli – l’unica modifica introdotta è quella di dimezzare a regime l’affollamento pubblicitario delle sole reti RAI al 6 per cento, contro l’attuale 12 per cento (5). Una modifica che non era prevista, né richiesta dalla Direttiva europea. Il dubbio più che lecito è che si sia introdotta una “manina” esterna per aggiungere questo punto inedito per spostare qualche decina di milioni di euro dalla RAI verso i suoi competitors?” si chiedono Lambert e Mazzone. Fra le altre modifiche troviamo alcuni obblighi previsti dalla trasposizione della Direttiva europea Smav;“Il testo sottoposto dal Governo alle Camere il 4 agosto, prevedeva gli obblighi di investimento verso i produttori indipendenti (di cui al punto b) della Direttiva) arrivassero al 25 per cento […] Anche qui una manina è intervenuta provvidenziale, stavolta in favore di Netflix, riducendo l’obbligo percentuale di ben 5 punti : dal 25 al 20 per cento” […] Ma la principale anomalia riscontrabile nel testo italiano, rispetto a quello delle trasposizioni degli altri 26 paesi la si trova all’art. 51 del nuovo Testo Unico dei servizi di media audiovisivi (ex art. 43) , Norme a tutela del pluralismo (Posizioni di significativo potere di mercato lesive del pluralismo nel sistema integrato delle comunicazioni) dove sono state cambiate solo alcune paroline: al paragrafo 2: “all’articolo 3, comma 1, lettera z),”; al paragrafo 8: “8. Ai fini del presente articolo…” ed al paragrafo 9: “Ai fini del presente testo unico” Si tratta di poche parole in grassetto nel testo, che però pongono fine ad una delle questioni più dibattute e controverse della legge Gasparri (madre del primo Testo Unico sulla Radiotelevisione): il concetto del “SIC – Sistema integrato delle comunicazioni”. Come spiega nei dettagli il contributo sul tema di Francesco Posteraro, ex commissario dell’AGCOM, quella che era una prescrizione che dava immediatamente luogo a sanzioni, è ora diventata grazie a queste sei paroline, un semplice indicatore a disposizione delle autorità di controllo quando si dovranno dirimere questioni di proprietà e controllo fra gruppi audiovisivi e delle comunicazioni”. Il nuovo Testo Unico dei servizi di media audiovisivi – TUSMA in estrema sintesi – concludono Lambert e Mazzone – rischia di passare alla storia come un’occasione irrimediabilmente persa per fare quella indispensabile riforma del sistema audiovisivo italiano imposta dalla trasformazione digitale in atto. Una rinuncia che ha però consentito al governo Draghi di rimuovere alcune mine (come la sentenza della Corte di Giustizia), che avrebbero potuto provocare un dibattito molto difficile per l’attuale maggioranza”.

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Scrivere un articolo, anzi una serie di articoli a proposito di una legge che si intitola «Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE (detta SMAV), relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi, in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato (Ministro dello Sviluppo Economico)” è già di per sé un’attività poco appassionante. Di solito questi esercizi sono lasciati a topi di biblioteca appassionati di codici o a fini giuristi in cerca di bizantinismi.

Il nostro approccio non ha né dell’uno, né dell’altro, ma invece intende avviare un esercizio di riflessione su alcuni temi che determinano la vita del nostro paese, fra cui la formazione dell’opinione pubblica in Italia e gran parte del dibattito politico nazionale. Dietro il lunghissimo titolo di cui sopra, si cela in realtà la riforma della famosa legge Gasparri del maggio 2004 da cui è nato il primo Testo Unico della Radio Televisione – poi Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici – TUSMAR (1) -, quella operata dal secondo governo Berlusconi, che ha scatenato tante passioni e odi insanabili durati decenni.

La sua revisione, quasi vent’anni dopo, invece, non ha fatto colare fiumi di inchiostro, né ha scatenato le ire dei polemisti, ma si è consumata tutta nel segreto di alcune stanze del Ministero dello Sviluppo Economico (dove sono state ascoltate alcune voci dei diretti interessati, alcune – come vedremo – più di altre), prima di un passaggio rapido in Parlamento, sotto la pressione di una messa in mora dell’Unione Europea per ritardata ratifica di una serie di Direttive UE. Il tutto in meno di quattro mesi, di cui due nel bel mezzo dell’estate.

Eppure si trattava di mettere mano ad una legge dall’iter molto sofferto, quella che il 2 dicembre 2003 – dopo due anni di dibattito parlamentare molto acceso – era stata varata con un voto a maggioranza muro contro muro; per esser poi respinta dal presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi alle Camere, qui ridiscussa e modificata e approvata di nuovo nel maggio 2004. Se al momento della sua nascita, ci vollero quasi tre anni di dibattiti serrati, stavolta, per riscriverne alcuni dei suoi punti fondamentali, sono stati sufficienti soli tre mesi: dal 4 agosto al 4 novembre 2021.

Sono forse venuti meno gli argomenti che quasi vent’anni fa fecero di questa legge uno dei campi di battaglia fra centro sinistra e centro destra? Non si direbbe, visto che le ragioni del contendere sono ancora tutte là: dalla par condicio, al conflitto d’interessi, al sostanziale duopolio RAI-Mediaset sulle risorse pubblicitarie …

O forse c’era poco da cambiare, visto che la situazione non è cambiata affatto? Neppure questa ipotesi regge, perché proprio intorno all’audiovisivo si è scatenata negli ultimi anni la rivoluzione globale del digitale che sta sconquassando equilibri consolidati da decenni e sta facendo irrompere in terreni fino a pochi anni protetti riservati, nuovi campioni digitali di dimensioni mondiali.

Forse la spiegazione sta proprio nel non voler riaprire piaghe dolorose che avrebbero potuto portare  ad una spaccatura fra le varie forze del composito arco di partiti che sostiene il governo di Mario Draghi, e si è quindi scelto di procedere con la strada della Legge delega al governo, con la scusa della messa in mora da parte della Commissione Europea, introducendo solo le modifiche ineludibili e non affrontando i nodi di fondo con cui si confronta oggi l’industria audiovisiva italiana.

Un procedere verso il futuro, ma con gli occhi inchiodati al passato, come dicevamo nel titolo. Un metodo di procedere che di solito porta, prima o poi, a sbattere, ma che si è preferito adottare pur una serie di ragioni di cui cercheremo di approfondire in questo focus di approfondimento.

Un atteggiamento che non tiene conto del fatto che nell’ultimo lustro il mondo dei media è totalmente cambiato, che quella che una volta si chiamava “convergenza dei media”, oggi è un pallido ricordo a fronte di una realtà in cui compagnie telefoniche controllano televisioni e major cinematografiche; in cui i primi percettori di risorse pubblicitarie al mondo si chiamano Google e Facebook ; e in cui i maggiori investitori in contenuti audiovisivi sono società che nel 2004 si occupavano di vendita per corrispondenza di libri o dvd come Amazon e Netflix.

Invece di mirare alto e di ridisegnare il panorama audiovisivo e dei media italiani, si è proceduto col minimo sindacale (la trasposizione degli obblighi derivanti dalla Direttiva europea e l’aggiornamento terminologico: dall’analogico al digitale); mentre qualcuno ne ha approfittato per tirare la coperta delle risorse del sistema sempre più stretta dalla sua parte, e qualcun altro (o forse gli stessi) per far passare sotto silenzio, una clamorosa bocciatura di una delle decisioni più contestate del governo Berlusconi ad opera della Corte di giustizia europea: l’invenzione del SIC (Sistema Integrato delle Comunicazioni), escogitata per ingessare il sistema dei media in Italia e – da ultimo – usata per bloccare la scalata di Vivendi a Mediaset.

Nessuna visione di futuro, nessuna riforma di sistema, nessuna revisione del ruolo del servizio pubblico radiotelevisivo nazionale, ma nemmeno nessuna messa in sicurezza dei campioni nazionali privati (come Mediaset o TIM) che rischiano di finire (come già accaduto in Spagna o in Gran Bretagna) nelle mani di competitori globali. Insomma un’occasione perduta – come avranno modo di spiegare nei loro contributi – i sei esperti da noi chiamati ad analizzare i cambiamenti apportati al testo.

Testo Unico dei servizi di media audiovisivi – TUSMA. Una revisione “a minima” con alcuni  comprensibili discostamenti dal dettato europeo

Nel gergo letterario si usa l’espressione “traduttore=traditore” per indicare che, a volte, i traduttori possono fuorviare il pensiero originale dell’autore. Nel caso in questione – non solo si è in presenza di un esercizio minimalista di revisione – ma sono anche presenti diversi casi di “traspositore=traditore”, di qualcuno cioè che ha approfittato della trasposizione della Direttiva europea per regolare qualche vecchio conto in sospeso o per attenuare l’impatto delle novità contenute nella direttiva europea. Un’analisi come la nostra che mira a capire quali siano i cambiamenti effettivi apportati dal nuovo testo, non può non concentrare la sua attenzione anche su questi dettagli per capire il gioco delle influenze che si è scatenato durante l’esercizio della trasposizione.

Basta guardare per esempio ad una questione di dettaglio, come quella della pubblicità televisiva rivolta ai bambini in materia di “junk food”. Il Parlamento europeo si era imposto alla Commissione su questo punto ed aveva ottenuto che

“Gli Stati membri incoraggiano il ricorso alla co-regolamentazione e la promozione dell’autoregolamentazione tramite codici di condotta adottati a livello nazionale per proteggere i minori dalla pubblicità relativa a prodotti alimentari e bevande ad alto contenuto di sale, zucchero e grassi (oltre che alcoliche)” (2).

Nella trasposizione in legge in Italia l’incoraggiamento dell’Unione europea all’uso della co-regolamentazione, che era messa allo stesso livello dei codici di condotta, diventa un semplice invito; da sforzo continuo diventa, invece, solo un impulso di partenza.

La co-regolamentazione viene cosi rapidamente dimenticata per concentrarsi solo sui codici di condotta, mentre sparisce qualsiasi riferimento all’obbligo legale di rispettare questi codici, che ne è la principale funzione. L’Autorità deve solo vigilare “sulla relativa attuazione” e nessun potere di sanzione specifico le è conferito. Senza contare che nel nuovo Testo Unico dei servizi di media audiovisivi (in acronimo TUSMA), ci si dimentica di fissare termini per presentare i detti codici.

La mano ferma dell’incoraggiamento di Bruxelles è diventata a Roma una gentile spinta, col rischio che gli effetti delle nuove norme siano più limitati di quelli che sarebbero necessari per la salute dei bambini (3).

Un’altra differenza macroscopica riguarda le modifiche ai tetti ed agli affollamenti pubblicitari, che è uno dei punti innovativi della revisione 2018 della Direttiva SMAV.

Lo spirito originale del legislatore europeo era quello di consentire una maggior flessibilità alla programmazione pubblicitaria, in maniera di consentire alle televisioni di reagire almeno in parte alla flessibilità totale della pubblicità sui supporti on-line (4).

Nelle mani del legislatore italiano – che aveva peraltro, già prima di quello europeo, aumentato i limiti di affollamento e ridotto i vincoli – l’unica modifica introdotta è quella di dimezzare a regime l’affollamento pubblicitario delle sole reti RAI al 6 per cento, contro l’attuale 12 per cento (5). Una modifica che non era prevista, né richiesta dalla Direttiva europea. Il dubbio più che lecito è che si sia introdotta una “manina” esterna per aggiungere questo punto inedito per spostare qualche decina di milioni di euro dalla RAI verso i suoi competitors? (6)

Un altro curioso dettaglio poi emerge sempre nei dintorni della pubblicità, e riguarda l’annoso problema del volume degli annunci pubblicitari, che alcune televisioni commerciali hanno la cattiva abitudine di aumentare durante la trasmissione degli spot, per raggiungere anche i consumatori che osano alzarsi dal divano durante i break. La Commissione non aveva voluto inserire questa norma nel testo della Direttiva, in quanto troppo di dettaglio e specifica, ma ne incoraggiava l’eventuale adozione in sede di leggi nazionali. Ed infatti la legge con cui il governo chiedeva nell’aprile 2021 al Parlamento la delega a preparare il testo,  conteneva questa prescrizione, mentre nel testo trasmesso dal Governo alle Camere il 4 agosto 2021 questa norma era stranamente sparita. Per fortuna il Parlamento – in sede di esame del testo proposto – ha fatto notare questa discrepanza (7) non solo rispetto al testo della Direttiva, ma perfino rispetto a quello della legge delega di aprile, costringendo cosi il governo (nella fattispecie il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) – che è l’estensore del testo) ad una frettolosa reintroduzione della frase “dimenticata”.

Un’altra sorpresa riguarda il mondo delle radio, che – com’è noto – non è coperto dalla Direttiva SMAV, che si occupa  (come indica il nome) – solo di “servizi audiovisivi”. Nel testo proposto dal governo e approvato dalle Camere senza opposizione, è stata modificata la definizione di “ambito locale radiofonico”, che – nel nuovo Testo Unico – potrà raggiungere fino al 50 per cento della popolazione nazionale, mentre nel testo finora in vigore, l’”ambito locale radiofonico” poteva al massimo raggiungere all’incirca il 25 per cento della popolazione (8). Una misura che – come spiega Rosario Donato nel suo contributo – rischia di portare grandi sconvolgimenti nel mondo già in sofferenza delle radio locali (9).

Altro scostamento rilevante fra i vari testi (direttiva europea riformata, legge delega, testo finale) è quello che si riscontra all’art. 55 del Testo Unico dei servizi di media audiovisivi sulle controverse misure che introducono obblighi a carico delle piattaforme digitali, una delle principali novità e “raison d’être” della revisione della Direttiva. Il legislatore europeo, prendendo atto del peso crescente ricoperto da queste piattaforme sul mercato europeo, ha deciso di estendere anche ad esse alcuni degli obblighi prima imposti solo alle televisioni tradizionali: obblighi di quote di programmazione o di offerta; obblighi di investimento in opere europee e nazionali, e cosi via, ma lasciando al legislatore nazionale la decisione finale sulle modalità e le misure (10).

Il testo sottoposto dal Governo alle Camere il 4 agosto, prevedeva gli obblighi di investimento verso i produttori indipendenti (di cui al punto b) della Direttiva) arrivassero al 25 per cento. Lo prescriveva l’art. 55 nella sua prima versione: “b) gli obblighi di investimento in opere audiovisive europee prodotte da produttori indipendenti in misura pari ad una quota percentuale dei propri introiti netti annui in Italia, secondo quanto previsto con regolamento dell’Autorità, cosi defluite: 17 per cento fino al 31 dicembre 2022, 20 per cento dal l gennaio 2023, 22,5 per cento dal 1° gennaio 2024, e 25 per cento dal 1° gennaio 2025” (11).

Anche qui una manina è intervenuta provvidenziale, stavolta in favore di Netflix, riducendo l’obbligo percentuale di ben 5 punti : dal 25 al 20 per cento. Questo cambiamento – a differenza dei precedenti – è stato introdotto alla luce del sole, nel corso del dibattito parlamentare. Ad abbassare la soglia del contributo è stata l’Ottava commissione del Senato (quella che si occupa di comunicazioni) che ha chiesto al governo di porre un tetto al 20 per cento anziché al 25 per cento, un’opinione seguita anche dalle Commissioni competenti della Camera, che nel loro parere finale hanno richiesto la stessa modifica. Di fatto, questa modifica pare non sia dovuta ad una azione di lobbying delle piattaforme (che considerano già il 20 per cento già troppo alto), ma all’intervento degli stessi produttori che hanno considerato ci fosse un rischio di contraccolpi negativi legati alla difficile applicabilità della norma.

In Francia, dove vige una regola simile, l’obbligo di investimento è fissato al 20 per cento del fatturato, che sale al 25 per cento solo nel caso in cui il Servizio di Video on Demand decida di proporre al pubblico film a meno di dodici mesi dall’uscita nelle sale cinematografiche.

Sempre a proposito dei produttori indipendenti, inoltre, si sono giocate altre partite strane intorno al nuovo Testo Unico, a partire da quella sulla modifica della definizione (12). Quel che è certo – come spiega Erik Lambert nel suo contributo (13) – è che i grandi problemi posti dalla trasformazione digitale e dall’arrivo delle piattaforme on-line su questo particolare segmento di mercato non sono stati per niente affrontati, né tantomeno risolti, a rischio di compromettere in futuro l’unico segmento promettente e in crescita del mercato audiovisivo nazionale.

Ma la principale anomalia riscontrabile nel testo italiano, rispetto a quello delle trasposizioni degli altri 26 paesi la si trova all’art. 51 del nuovo Testo Unico dei servizi di media audiovisivi (ex art. 43) , Norme a tutela del pluralismo (Posizioni di significativo potere di mercato lesive del pluralismo nel sistema integrato delle comunicazioni) dove sono state cambiate solo alcune paroline:

al paragrafo 2: “all’articolo 3, comma 1, lettera z),; al paragrafo 8: 8. Ai fini del presente articolo…” ed al paragrafo 9:  “9.Ai fini del presente testo unico”

Si tratta di poche parole in grassetto nel testo, che però pongono fine ad una delle questioni più dibattute e controverse della legge Gasparri (madre del primo Testo Unico sulla Radiotelevisione): il concetto del “SIC – Sistema integrato delle comunicazioni”.

Come spiega nei dettagli il contributo sul tema di Francesco Posteraro, ex commissario dell’AGCOM, quella che era una prescrizione che dava immediatamente luogo a sanzioni, è ora diventata grazie a queste sei paroline, un semplice indicatore a disposizione delle autorità di controllo quando si dovranno dirimere questioni di proprietà e controllo fra gruppi audiovisivi e delle comunicazioni.

Val la pena di ricordare che questa vicenda fu uno dei motivi del rinvio della legge Gasparri alle Camere da parte del Presidente Carlo Azeglio Ciampi, e uno dei motivi di contestazione principali a quella legge. Il vecchio articolo 43 (ora nella versione evirata dell’art. 51) prevedeva che qualsiasi acquisizione o anche presa di controllo indiretta che portasse sopra una certa soglia un gruppo multimediale era da considerarsi nulla e come tale bloccabile dalle autorità di vigilanza. Molti interpretarono quella clausola come un cavillo volto soprattutto a bloccare l’ingresso di Telecom Italia (poi Tim) nel mercato audiovisivo italiano (e forse anche dell’ingresso di Mediaset nel capitale della stessa Telecom Italia), tant’è che la sua prima conseguenza pratica fu la fine dei negoziati fra RAI e Telecom Italia per il lancio di una piattaforma comune di televisione a pagamento. Nella realtà questa clausola – che negli annunci ufficiali intendeva garantire il pluralismo dei media in Italia – mirava invece ad ingessare il sistema nazionale dei media e ad impedire l’ingresso di attori esterni. Tant’è che l’applicazione più recente è stata quella avvenuta nel corso del conflitto che ha opposto Vincent Bolloré/Vivendi a Silvio Berlusconi/Mediaset, dove la scalata ostile di Vivendi a Mediaset venne bloccata appunto usando questo articolo del vecchio Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.

Molti dei lettori si porranno a questo punto la domanda di cosa c’entri tutto ciò con la trasposizione della Direttiva Servizi Media Audiovisivi del 2018, che di pluralismo – com’è noto – non si occupa affatto. Ecco, appunto: non c’entra nulla.

Di misure a difesa del pluralismo,  nella revisione del 2018 non vi è traccia. Cosi come in nessuno degli altri 26 paesi il tema è stato affrontato in sede di conversione.

Da dove viene quindi questa modifica “made in Italy”? Non dalla Direttiva SMAV, non dalla legge delega di aprile 2021 se non in modo molto criptico (14), bensì dal ”Judgment in Case C-719/18” della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (15), che il 3 settembre 2020 ha condannato l’Italia proprio per l’art. 43 del Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici sopracitato, ritenuto incompatibile con le norme del mercato unico europeo sullo stabilimento d’impresa, visto che è stato usato per impedire l’acquisizione di un soggetto nazionale da parte di un soggetto estero (cioè per bloccare la scalata ostile a Mediaset da parte di Vivendi). 

Una sentenza cui il governo avrebbe dovuto ottemperare normalmente varando una legge ad hoc sul problema, che però avrebbe aperto l’intero dibattito sulle posizioni dominanti sul mercato dei media, che in Italia resta un tabù, visto come esso è intimamente legato agli equilibri politici e partitici del paese.

Per evitare proprio questo dibattito, si è cosi proceduto infarcendo di questa modifica impropria (peraltro resa quasi incomprensibile, grazie alle sei parolette di cui sopra), in una legge delega sottoposta al parlamento in pieno solleone.

Conclusioni

Il nuovo Testo Unico dei servizi di media audiovisivi – TUSMA (16) – in estrema sintesi – rischia di passare alla storia come un’occasione irrimediabilmente persa per fare quella indispensabile riforma del sistema audiovisivo italiano imposta dalla trasformazione digitale in atto. Una rinuncia che ha però consentito al governo Draghi di rimuovere alcune mine (come la sentenza della Corte di Giustizia), che avrebbero potuto provocare un dibattito molto difficile per l’attuale maggioranza.

Dove il metodo usato dal governo – quello della legge delega da approvare in un tempo estremamente ristretto – ha consentito ad alcune lobby di operare discretamente, lontano dalle luci dei riflettori, per spostare una parte delle risorse residue, o, in senso inverso, per ridurre gli obblighi verso i nuovi entranti.

Purtroppo nei quindici mesi di vita restanti di questa legislatura, non si farà più in tempo a ripensare l’intera architettura del sistema di regole, col risultato che tutti gli attori del sistema continueranno nel loro declino più o meno rapido, di fronte all’arrivo di colossi globali in grado di competere con gli ex oligopoli nazionali. Ingessare un sistema in disfacimento consente di nasconderne le crepe nel breve periodo, ma di certo non aiuta a creare le condizioni per la nascita di un sistema di media nazionali che possa combattere ad armi pari nell’arena digitale.

Di tutto questo, più in dettaglio, si parlerà negli articoli che compongono questo Focus di approfondimento, mentre della legge di sistema di cui ci sarebbe bisogno per traghettare il sistema dei media nel mondo digitale, parleremo in uno dei prossimi numeri di Democrazia Futura.

Note al testo

(1) Testo vigente, disponibile on line al seguente link: https://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/05177dl.htm 

oppure https://www.altalex.com/documents/biblioteca/2018/11/27/testo-unico-della-radiotelevisione-ebook

(2) Testo della Direttiva europea: considerandum 29: “A livello nazionale e internazionale esistono orientamenti nutrizionali ampiamente riconosciuti, quali il modello di profilo nutrizionale dell’ufficio regionale dell’Organizzazione mondiale della Sanità per l’Europa, finalizzati a differenziare gli alimenti sulla base della loro composizione nutrizionale nell’ambito degli annunci pubblicitari televisivi di prodotti alimentari destinati ai bambini. Gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati ad assicurare che la coregolamentazione e l’autoregolamentazione, anche mediante codici di condotta, siano utilizzate per ridurre effettivamente l’esposizione dei bambini alle comunicazioni commerciali audiovisive relative a prodotti alimentari e a bevande ad alto contenuto di sale, zuccheri, grassi, grassi saturi o acidi grassi trans o comunque non conformi a tali orientamenti nutrizionali nazionali o internazionali.”

Art. 4 bis: “Gli Stati membri incoraggiano il ricorso alla coregolamentazione e la promozione dell’autoregolamentazione tramite codici di condotta adottati a livello nazionale nei settori coordinati dalla presente direttiva nella misura consentita dai loro ordinamenti giuridici. Tali codici: a) sono concepiti in modo da essere ampiamente accettati dai principali soggetti interessati negli Stati membri; b) stabiliscono chiaramente e senza ambiguità i loro obiettivi, c) forniscono un monitoraggio e una valutazione regolari, trasparenti e indipendenti degli obiettivi fissati; e d) prevedono un’applicazione effettiva, comprensiva altresì di sanzioni effettive e proporzionate”.

Testo del nuovo Testo Unico (TUSMA),  art. 43 comma 4: “L’Autorità, sentito il Ministero e d’intesa con il Ministero della salute, promuove forme di coregolamentazione e di autoregolamentazione con i fornitori di servizi di media, attraverso codici di condotta concernenti le comunicazioni audiovisive commerciali relative a bevande alcoliche e le comunicazioni audiovisive commerciali non appropriate che accompagnano i programmi per bambini o vi sono incluse, relative a prodotti alimentari, inclusi gli integratori, o bevande che contengono sostanze nutritive e sostanze con un effetto nutrizionale o fisiologico, in particolare quelle come i grassi, gli acidi grassi trans, gli zuccheri, il sodio o il sale, la cui assunzione eccessiva nella dieta generale non è raccomandata. Tali codici sono intesi a ridurre l’esposizione dei minori alle comunicazioni commerciali audiovisive relative ai prodotti alimentari e alle bevande da ultimo indicati e, in ogni caso, non accentuano la qualità positiva degli aspetti nutrizionali di tali alimenti e bevande. I codici, una volta adottati, sono trasmessi senza indugio all’Autorità, la quale ne verifica la conformità alla legge e ai propri atti regolatori e conferisce loro efficacia, vigilando sulla relativa attuazione.”

(3) Ne parla più dettagliatamente Mihaela Gavrila, professoressa di Entertainment and Television Studies, Sapienza Università di Roma e Componente Comitato Media e Minori, nel suo intervento “Dalla dieta mediale alla qualità dell’alimentazione. Il benessere dei minori e le responsabilità dell’audiovisivo”.

(4) Testo della nuova Direttiva SMAV 2018 considerandum (41):  È importante che le emittenti dispongano di maggiore flessibilità e possano decidere quando trasmettere la pubblicità al fine di massimizzare la domanda degli inserzionisti e il flusso dei telespettatori. È altresì necessario, tuttavia, mantenere un livello sufficiente di tutela dei consumatori in materia, dal momento che una siffatta flessibilità potrebbe esporre il pubblico a una quantità eccessiva di pubblicità in prima serata. Dovrebbero pertanto applicarsi limiti specifici nelle fasce orarie comprese tra le 6.00 e le 18.00 e tra le 18.00 e le 24.00.

considerandum (43):  Il tempo di trasmissione dedicato agli annunci effettuati dall’emittente in relazione ai propri programmi e ai prodotti collaterali da questi direttamente derivati ovvero ad annunci di servizio pubblico e appelli a scopo di beneficenza trasmessi gratuitamente, ad eccezione dei costi sostenuti per la trasmissione di questi ultimi, non dovrebbe essere incluso nel tempo di trasmissione massimo concesso per la pubblicità televisiva e la televendita. Inoltre numerose emittenti fanno parte di grandi gruppi di emittenti e trasmettono annunci che riguardano non soltanto i propri programmi e i prodotti collaterali direttamente derivati da tali programmi, ma anche i programmi e i servizi di media audiovisivi di altre entità appartenenti allo stesso gruppo di emittenti. Neanche il tempo di trasmissione dedicato a tali annunci dovrebbe essere incluso nella durata massima del tempo di trasmissione che può essere concesso per la pubblicità televisiva e la televendita.

Testo del nuovo TUSMA: art. 45 – Limiti di affollamento: 1. La trasmissione di messaggi pubblicitari da parte della concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riferito ad ogni singolo canale, non può eccedere il 7 per cento, e dal 1° gennaio 2023 il 6 per cento, nella fascia oraria compresa fra le ore 06:00 e le ore 18:00 e nella fascia compresa fra le 18:00 e le 24:00, ed il 12 per cento di ogni ora. Una eventuale eccedenza, comunque non superiore all’1 per cento nel corso di un’ora, deve essere recuperata nell’ora antecedente o successiva.

(5) Ecco cosa dice in proposito la versione 2005 del Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (TUSMAR) ancora in vigore: “La trasmissione di messaggi pubblicitari da parte della concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo non può eccedere il 4 per cento dell’orario settimanale di programmazione e il 12 per cento di ogni ora; un’eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un’ora, deve essere recuperata nell’ora antecedente o successiva”.

(6) Ne parla più diffusamente Luciano Flussi, Consigliere Federmanager Roma, già Direttore Generale di Rai Pubblicità nel suo intervento “Riforma del Tusmar: l’incremento della flessibilità in materia di pubblicità. Le ripercussioni sulle risorse destinate al finanziamento della RAI”.

(7) Testo del parere trasmesso il 21 ottobre dalle Commissioni riunite VII (Cultura, scienza e istruzione) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera dei Deputati : “dopo l’articolo 45, sia aggiunto un articolo 45-bis volto a esercitare la delega in ordine al criterio del livello sonoro delle comunicazioni commerciali;”

(8) Ecco cosa recita il nuovo TUSMA all’ art. 3, comma 1, lettera cc : «ambito locale radiofonico»: l’esercizio dell’attività di radiodiffusione sonora, con irradiazione del segnale fino a una copertura massima del 50 per cento della popolazione nazionale”, mentre prima all’art 2 comma o) recitava: «ambito locale radiofonico» l’esercizio dell’attività di radiodiffusione sonora, con irradiazione del segnale fino a una copertura massima di quindici milioni di abitanti;

(9) Vedasi il contributo “Nuovo Testo Unico dei servizi di media audiovisivi. Le imprese radiofoniche alla ricerca di un approccio di sistema a prova di futuro”, a cura di Rosario Donato, Direttore Confindustria Radio TV.

(10) Ecco come rappresenta la Direttiva questa esigenza [1]nel suo Articolo 13 :

1.Gli Stati membri assicurano che i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta soggetti alla loro giurisdizione garantiscano che i loro cataloghi contengano almeno il 30 % di opere europee e che queste siano poste in rilievo.

2.Nel caso in cui gli Stati membri chiedano ai fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione di contribuire finanziariamente alla produzione di opere europee, anche attraverso investimenti diretti nei contenuti e contributi ai fondi nazionali, possono anche chiedere ai fornitori di servizi di media che si rivolgono al pubblico nei loro territori pur essendo stabiliti in altri Stati membri di contribuire finanziariamente con contributi proporzionati e non discriminatori.

3.Nel caso di cui al paragrafo 2, i contributi finanziari sono basati esclusivamente sulle entrate provenienti dagli Stati membri destinatari dei servizi. Se lo Stato membro in cui è stabilito il fornitore di servizi di media impone siffatto contributo finanziario, esso tiene conto degli eventuali contributi finanziari imposti dagli Stati membri destinatari dei servizi. I contributi finanziari devono essere conformi al diritto dell’Unione, in particolare alle norme in materia di aiuti di Stato.”

Ed ecco come lo traspone il nuovo Testo Unico italiano nel suo art. 55: “(Obblighi dei fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta)

1. L’insieme dei cataloghi dei fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta soggetti alla giurisdizione italiana deve contenere almeno il 30 per cento di opere europee poste in rilievo.

2. I fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta soggetti alla giurisdizione italiana promuovono la produzione di opere europee e l’accesso alle stesse rispettando congiuntamente:

a) gli obblighi di programmazione di opere audiovisive europee realizzate entro gli ultimi cinque anni, in misura non inferiore al trenta per cento dei titoli del proprio catalogo, secondo quanto previsto con regolamento dell’Autorità. Per i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta che prevedono il pagamento di un corrispettivo specifico per la fruizione di singoli programmi, non si applica l’obbligo di programmazione di opere audiovisive europee realizzate negli ultimi cinque anni;

b) gli obblighi di investimento in opere audiovisive europee prodotte da produttori indipendenti in misura pari ad una quota percentuale dei propri introiti netti annui in Italia, secondo quanto previsto con regolamento dell’Autorità, così definite: 17 per cento fino al 31 dicembre 2022, 18 per cento dal 1° gennaio 2023, 20 per cento dal 1° gennaio 2024.

3. Gli obblighi di cui al comma 2, lettera b) si applicano anche ai fornitori di servizi di media

audiovisivi a richiesta che hanno la responsabilità editoriale di offerte rivolte ai consumatori in Italia, anche se operanti in altro Stato membro.

(11) Ne parlano nel loro contributo “Servizi di media audiovisivi e piattaforme di condivisione dei video: regole europee e recepimento nazionale” Giovanni De Gregorio, postdoctoral researcher all’università di Oxford e Marco Bassini, Adjunct professor di diritto costituzionale, all’Università Bocconi di Milano, Partner DigitalMediaLaws.

(12) Il nuovo TUSMA recita all’art. 3 Definizioni, comma t: “t) «produttori indipendenti», gli operatori della comunicazione europei che svolgono attività di produzioni audiovisive e che non sono controllati da, ovvero collegati a, fornitori di servizi media audiovisivi soggetti alla giurisdizione italiana e, alternativamente:

1) per un periodo di tre anni non destinano più del 90 per cento della propria produzione ad un solo fornitore di servizi media audiovisivi; ovvero 2) sono titolari di diritti secondari; mentre il vecchio TUSMAR recitava all’art. 2 Definizioni comma g): «produttori indipendenti» gli operatori di comunicazione europei che svolgono attività di produzioni audiovisive e che non sono controllati da o collegati a soggetti destinatari di concessione, di licenza o di autorizzazione per la diffusione radiotelevisiva o che per un periodo di tre anni non destinino almeno il 90 per cento della propria produzione ad una sola emittente”;

(13) Si veda il contributo a questo stesso Focus di approfondimento di Erik Lambert,  Consulente, tv e telecom, I turbamenti dei produttori indipendenti. Le vere questioni di cui non si parla ovvero il dibattito assente”.

(14) L’unico appiglio possibile, molto sobrio, sarebbe l’articolo 3, comma 1, para. n) aggiornare l’apparato sanzionatorio amministrativo già previsto dal Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005, rispetto ai nuovi obblighi previsti dalla direttiva (UE) 2018/1808 sulla base dei principi di ragionevolezza, proporzionalità ed efficacia.;”

(15) The provision of Italian law preventing Vivendi from acquiring 28% of the capital in Mediaset is contrary to EU law  https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-09/cp200099en.pdf Judgment in Case C-719/18 Vivendi SA v Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

(16) Una precisazione doverosa. Il nuovo Testo Unico (Testo Unico dei servizi di media audiovisivi – TUSMA nella sua denominazione attuale) approvato in Consiglio dei Ministri al momento dell’uscita di questo testo su Key4biz non è stato ancora pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e, come tale, potrebbe essere soggetto ad eventuali modifiche di carattere minore.

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