Key4biz

Dati personali, il Garante Privacy chiarisce le responsabilità dei consulenti del lavoro

Assumere nuovo personale, adempiere alle pratiche previdenziali e assicurative, elaborare paghe e contributi, suggerire alle imprese come meglio muoversi in materia di lavoro e contenziosi, offrire consulenze tecniche, occuparsi del fine rapporto, sono tutte attività tipiche della professione di consulente del lavoro.

La caratteristica principale che accomuna tutte queste competenze sono i dati, i dati personali dei dipendenti e i dati sensibili delle aziende.

Ne deriva una responsabilità oggettiva del consulente del lavoro nel trattamento dei dati.

L’innovazione tecnologica e la trasformazione digitale stanno facendo diventare l’attività del consulente del lavoro sempre più articolata e complessa.

Rispondendo ai quesiti sottoposti dal Consiglio Nazionale dei consulenti del lavoro e da numerosi professionisti, il Garante per la protezione dei dati personali ha precisato il ruolo e le responsabilità dei consulenti del lavoro nel trattamento dei dati personali della clientela alla luce del nuovo Regolamento europeo”, identificandoli come “responsabili del trattamento” quando trattano i dati dei dipendenti dei clienti “in base all’incarico da questi ricevuto”.

L’Autorità ha chiarito ieri in una nota, che “il Regolamento (UE) 679/2016 si pone in linea di continuità con quanto già prefigurato dalla Direttiva 95/46/CE”.

Tale Regolamento va a confermare le definizioni di titolare e responsabile del trattamento: il primo resta il soggetto che “determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali”; il secondo è colui che “tratta dati personali per conto del titolare del trattamento”.

Curando, come detto, per conto di datori di lavoro la predisposizione delle buste paga, le pratiche relative all’assunzione e al fine rapporto, o quelle previdenziali e assistenziali, i consulenti del lavoro di fatto trattano una pluralità di dati personali, anche sensibili, dei lavoratori.

Possiamo quindi considerare i consulenti del lavoro:

Il Garante, infine, ha chiarito che ai consulenti, pur in qualità di responsabili del trattamento, “è riconosciuto un apprezzabile margine di autonomia e correlativa responsabilità anche con riguardo alla individuazione e predisposizione di idonee misure di sicurezza, sia tecniche che organizzative, a tutela dei dati personali trattati”.

Secondo dati ufficiale dell’Ordine dei consulenti del lavoro, questi in Italia sono circa 23.000, hanno 70.000 dipendenti, amministrano 1.000.000 aziende con 7 milioni di addetti; gestiscono personale dipendente per un monte retribuzioni di circa 100.000 miliardi all’anno, redigono 1.200.000 dichiarazioni dei redditi ed esercitano funzioni di conciliazione o di consulenza di parte o di consulenza tecnica del giudice in oltre 100.000 vertenze di lavoro.

Exit mobile version