le novità

Cyberbullismo, in ogni scuola piattaforme di formazione per prevenirlo e contrastarlo. Cosa prevede la nuova proposta di legge

di |

In discussione alla Camera il testo unificato delle proposte di legge per la prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo.

Ogni istituto scolastico, nell’ambito della propria autonomia e in conformità alle linee di orientamento, adotta un codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo e istituisce un tavolo permanente di monitoraggio del quale fanno parte rappresentanti degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie ed esperti di settore. Questa è una delle novità contenute nel testo unificato delle proposte di legge per la prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo in discussione in questi giorni alla Camera dei Deputati.

L’obiettivo

La presente legge, si legge nel testo, è volta a prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, in particolare con azioni di carattere preventivo e con una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, privilegiando:

  • azioni di carattere formativo ed educativo e assicurando l’attuazione degli interventi, senza distinzione di età, nell’ambito delle istituzioni scolastiche, delle organizzazioni degli enti locali, sportive e del Terzo settore che svolgono attività educative, anche non formali, e nei riguardi dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, cui incombe l’obbligo di orientare i figli al corretto utilizzo delle tecnologie e di presidiarne l’uso»;

150mila euro l’anno per campagne informative e di prevenzione

L’Autorità politica delegata per le politiche della famiglia, in collaborazione con l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con il Garante per la protezione dei dati personali, predispone, per un totale di 150mila euro l’anno – a partire dal 2023 – periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, anche per la diffusione della conoscenza dei sistemi di controllo parentale, avvalendosi dei principali media nonché degli organi di comunicazione e di stampa e di soggetti privati. 

 A decorrere dall’anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell’istruzione e del merito trasmette alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sugli esiti delle attività svolte dal tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo

La delega al Governo per fare cosa

Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi volti a:

   a) promuovere iniziative tese a prevedere un servizio di sostegno psicologico presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, anche al fine di favorire lo sviluppo e la formazione della personalità degli studenti medesimi nonché di prevenire fattori di rischio o situazioni di disagio, attraverso il coinvolgimento delle famiglie;

   b) predisporre piattaforme di formazione e di monitoraggio destinate alle scuole, al fine di prevenire e contrastare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo, nonché moduli di formazione specifici, anche relativi all’educazione all’intelligenza emotiva, che mirino a sviluppare relazioni positive tra pari e a promuovere rapporti interpersonali ispirati al rispetto e all’uso di forme di comunicazione non violente;

   c) prevedere il potenziamento del servizio per l’assistenza delle vittime di atti di bullismo e cyberbullismo mediante il numero pubblico «Emergenza infanzia 114», accessibile gratuitamente e attivo nell’intero arco delle ventiquattro ore, con il compito di fornire alle vittime, ovvero alle persone congiunte o legate ad esse da relazione affettiva, un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica da parte di personale dotato di adeguate competenze e, nei casi più gravi, informare prontamente l’organo di polizia competente della situazione di pericolo segnalata. Nell’ambito dell’applicazione informatica offerta gratuitamente dal «Servizio 114», prevedere una specifica area dotata di una funzione di geolocalizzazione, attivabile previo consenso dell’utilizzatore, nonché di un servizio di messaggistica istantanea;

   d) prevedere che l’Istituto nazionale di statistica svolga, con cadenza biennale, una rilevazione sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, al fine di misurarne le caratteristiche fondamentali e di individuare i soggetti più esposti al rischio;

   e) prevedere la prosecuzione della sperimentazione con la possibilità di estendere gli interventi ivi previsti, fino al compimento del venticinquesimo anno di età, nei confronti sia di soggetti già destinatari degli interventi medesimi sia di altri soggetti che, pur senza allontanamento dalla famiglia di origine, siano stati presi in carico dai servizi sociali con provvedimenti di tutela e socio-assistenziali;

   f) prevedere che i contratti degli utenti stipulati con i fornitori di servizi di comunicazione e di informazione offerti mediante reti di comunicazione elettronica previsti dagli articoli 98-quater decies e 98-septies decies del codice delle comunicazioni elettroniche, richiamino espressamente le disposizioni dell’articolo 2048 del codice civile in materia di responsabilità dei genitori per i danni cagionati dai figli minori in conseguenza di atti illeciti posti in essere attraverso l’uso della rete nonché le avvertenze a tutela dei minori previste dal regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022;

   g) prevedere che la Presidenza del Consiglio dei ministri promuova periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sull’uso consapevole della rete internet e sui suoi rischi, avvalendosi dei principali mezzi di informazione, degli organi di comunicazione e di stampa nonché di soggetti privati;

   h) stanziare le necessarie risorse finanziarie, anche attraverso l’istituzione di uno specifico fondo, al fine di dare attuazione e di potenziare le misure previste dalle disposizioni di cui alla presente legge.

La legge in vigore, come chiedere aiuto al Garante Privacy per richiedere oscuramento, rimozione o blocco contenuto diffuso online

La legge 71/2017, spiega la scheda informativa del Garante, consente ai minori di chiedere l’oscuramento, la rimozione o il blocco di contenuti, a loro riferiti e diffusi per via telematica, che ritengono essere atti di cyberbullismo (ad esempio, foto e video imbarazzanti o offensive, oppure pagine web o post sui social network in cui si è vittime di minacce, offese o insulti, ecc.).

Le richieste di cancellazione dei contenuti vanno inviate al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media dove sono pubblicate le informazioni, le foto, i video, ecc. ritenuti atti di cyberbullismo. L’istanza può essere inviata direttamente dal minore, se ha più di 14 anni, oppure da chi esercita la responsabilità genitoriale.

Il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media che ospita i contenuti ritenuti offensivi risponde ed eventualmente provvede alla richiesta di eliminazione nei tempi previsti dalla legge. Nel caso la richiesta non venga soddisfatta, ci si può rivolgere al Garante per la protezione dei dati personali, che entro 48 ore si attiva sulla segnalazione. Per inoltrare le segnalazioni all’Autorità si può utilizzare il modello (clicca qui per scaricarlo) inviandolo via e-mail a: cyberbullismo@gpdp.it.