chi può farlo

Cosedanoncredere. I 3 modi per rottamare le cartelle esattoriali

di Redazione UNC |

Ecco le regole da seguire per beneficiare della rottamazione delle cartelle esattoriali inviate da Equitalia.

Cosedanoncredere è una rubrica settimanale promossa da Key4bizUnione Nazionale Consumatori. Per consultare gli articoli precedenti, clicca qui.

La rottamazione delle cartelle esattoriali decisa dal Governo Renzi sta riscuotendo successo: circa 600mila contribuenti hanno già presentato la domanda e le code agli sportelli di Equitalia sono talmente lunghe che il Governo Gentiloni ha deciso di prorogare dal 31 marzo al 21 aprile la scadenza per inviare la richiesta (con l’apposito modulo DA1, Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, disponibile sul sito www.gruppoequitalia.it o presso gli sportelli). Poi Equitalia comunicherà al contribuente l’ammontare complessivo delle somme dovute, la scadenza delle eventuali rate e invierà i relativi bollettini di pagamento.

Il punto dolente, però, è che chi non ha pagato perché realmente in difficoltà, difficilmente potrà versare in un anno e mezzo l’intero importo e finirà per scegliere di pagare senza sconti, ma con più tempo per saldare il suo debito, proseguendo con il piano di rateizzazione. Anche perché se non si paga una rata o si paga in ritardo o in misura ridotta, si perdono i benefici ed i versamenti già effettuati varranno solo come un acconto dell’importo originariamente dovuto. Secondo le indicazioni di Equitalia, “non è possibile riprendere i versamenti del vecchio piano di dilazione se si paga in misura ridotta o in ritardo una rata successiva alla prima delle somme dovute per la definizione“.

Comunque vale la pena di ricordare alcune regole: l’agevolazione sulle cartelle si applica ai carichi affidati ad Equitalia tra il 2000 ed il 2016. Lo sconto riguarda le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni.

Insomma, si continueranno a pagare le imposte originariamente dovute, per intero, più balzelli vari, come le spese di notifica. Non è, quindi, un condono.

Si può pagare sia in unica soluzione (nel mese di luglio 2017) che a rate. In questo caso saranno al massimo cinque: il 70% delle somme dovute andrà versato entro la fine del 2017 ed esattamente entro il 30 novembre; il restante 30% andrà saldato entro settembre 2018. Per il 2017, la scadenza delle rate è fissata nei mesi di luglio, settembre e novembre. Per l’anno 2018, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di aprile e settembre.

Equitalia segnala 3 modalità per l’invio del modulo:

1) se si hanno le credenziali di accesso (SPID- sistema pubblico di identità digitale, Agenzia delle entrate, Inps, Carta nazionale dei Servizi) il modulo può essere compilato ed inviato on line;

2) se non si hanno le credenziali la domanda può essere inviata per posta elettronica alla casella e-mail o pec della Direzione Regionale di Equitalia di riferimento, insieme alla copia del documento di identità;

3)  il modulo può essere consegnato presso lo sportello dell’Agenzia (da qui le code….).

Può aderire anche chi ha già un piano di rateizzazione o ha in corso un contenzioso con Equitalia, purché vi rinunci. Ma come detto, l’operazione è conveniente solo per chi è sicuro di poter pagare in così breve tempo tutte le rate.

Attenzione, quindi, a non pagare anche con un solo giorno di ritardo le rate successive alla prima. In tal caso, infatti, non solo, come si sapeva, salta la rottamazione e tornano a scattare sanzioni e interessi delle vecchie cartelle, ma salta anche il vecchio piano di dilazione. Questo vuol dire che se il contribuente aveva ottenuto di pagare il debito in 6 o 10 anni, perde anche questo beneficio se, dopo aver chiesto la definizione agevolata, non rispetta tutti i pagamenti successivi al primo.