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Coronavirus, Dona (UNC): “Sulle disdette turistiche il Governo la fa pagare ai consumatori” (Video)

Tra i tanti problemi scaturiti dalla diffusione del Coronavirus, alcuni riguardano la posizione dei consumatori che avevano prenotato viaggi, vacanze o avevano semplicemente programmato di partecipare ad un evento teatrale, uno spettacolo, un concerto o una partita di calcio. Ad oggi per loro non è facile ottenere il rimborso di quanto pagato nonostante il recente intervento del Governo del quale parlerò tra breve.

Quel che è necessario premettere, infatti, è che ovviamente, tra le tante situazioni di emergenza, si può pensare che si tratti di vertenze “secondarie”, ma non è così: non lo è né da un punto di vista del disagio né da un punto di vista economico. Ma soprattutto si tratta di situazioni che -se non gestite in modo chiaro e uniforme su tutto il territorio- rischiano di aggravare anche la già precaria situazione della nostra economia.

La situazione

Mi spiego. In questa situazione, sia chiaro, i tour operator vanno aiutati, ma il Governo ha scelto il modo peggiore per farlo: l’unico che danneggia i diritti del consumatore penalizzando il settore turistico nel suo insieme. A Palazzo Chigi sembrano non essersi resi conto che i problemi dell’industria recettiva non sono certo le disdette di marzo, quanto le mancate prenotazioni per questa estate. E non è certo riducendo i diritti dei loro clienti che questi potranno essere incoraggiati a fare nuove prenotazioni!

Come dicevo, il Governo ha varato un Decreto Legge (DL n. 9 del 2 marzo 2020, “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”) che, tra le altre cose, si occupa delle disdette di viaggi e vacanze prevedendo deroghe rispetto a quanto stabilito a tutela dei consumatori dal Codice del turismo (Decreto Legislativo 23 maggio 2011, n. 79) riducendo sensibilmente le garanzie di turisti e passeggeri. Il testo deve essere ancora convertito in legge dal Parlamento, dunque speriamo che possa essere migliorato.

Il punto è che (già per le Direttive europee e per il Codice del Turismo) nulla vieta al consumatore di accettare un voucher (cioè un buono spendibile in altre occasioni) a titolo di rimborso per viaggio che non può essere effettuato, ma si restava liberi di pretendere (entro quattordici giorni) il rimborso “in denaro” dei pagamenti effettuati. Ora la scelta di cosa fare passa al tour operator e ritengo si tratti di una inaccettabile compressione dei diritti dei turisti! Si potevano trovare altre strade: il Governo, ad esempio, poteva prevedere un Fondo a cui i tour operator, in caso di problemi di liquidità, potevano attingere per i rimborsi, a tasso di interesse zero, semmai prevedendo, come unica deroga di allungare il termine (troppo stringente?) di 14 giorni previsti dal Codice del turismo per le restituzioni. Procedure che peraltro non sarebbero rientrate nei casi vietati dall’Europa in materia di aiuti di Stato, come sostengono alcuni, dato che l’art 107 del TFUE, ossia del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, prevede, come eccezione al divieto, “gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali“, come è appunto, il Coronavirus.

VIAGGI IN TRENO, AEREO, TRAGHETTO

Ma vediamo nel dettaglio, cosa prevede l’art. 28 in materia di rimborso dei titoli di viaggio e di pacchetti turistici. Per prima cosa si stabilisce che ricorre il caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione previsto dall’art. 1463 del Codice civile nel caso di contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo nelle acque interne o terrestre stipulati:

Ebbene, tutti questi soggetti se vogliono avere il rimborso del biglietto devono comunicare al vettore che rientrano in una delle situazioni sopra riportate, allegando il titolo di viaggio o, nel caso delle lettera e), anche la documentazione attestante, la programmata partecipazione alla manifestazione, quindi, ad esempio, il biglietto d’ingresso.

Tale comunicazione va effettuata entro trenta giorni, che decorrono:

Suggeriamo, quindi, ai consumatori (anche se hanno già presentato al vettore la richiesta di rimborso), di presentarla nuovamente, così da fare riferimento al decreto n.9 del 2 Marzo 2020, specificando in quale situazione rientrano. Altrimenti il vettore potrebbe accampare scuse per non rimborsarvi!

Il vettore, entro quindici giorni da questa comunicazione del consumatore, procede al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio ovvero all’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione.

PACCHETTI TURISTICI

I consumatori che hanno acquistato un pacchetto turistico, sempre con riferimento a quelli che rientrano nei casi di cui alle lettere da a) ad f), possono esercitare, ai sensi dell’articolo 41 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice del Turismo), il diritto di recesso dai contratti di pacchetto turistico da eseguirsi nei periodi di ricovero, di quarantena con sorveglianza attiva, di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero di durata dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri (ossia le zone rosse).

In caso di recesso, l’organizzatore può:

SCUOLE

Nel caso della sospensione dei viaggi ed iniziative d’istruzione organizzati dalle scuole, sia sul territorio nazionale sia all’estero, nel riconoscere il diritto di recesso dei viaggiatori, si precisa che il rimborso può essere effettuato anche mediante l’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione.

COSA MANCA NEL DECRETO DEL GOVERNO

Fin qui quello che prevede il decreto legge n. 9 del 2 marzo 2020. Ma molte altre situazioni sono state trascurate. Dunque, cosa accadrà per chi non rientra in questo decreto? Il legislatore dell’emergenza  non lo dice e, a giudicare dai reclami già pervenuti all’Unione Nazionale Consumatori (consumatori.it) dobbiamo prevedere enormi contenziosi con i tour operator: in teoria, laddove non si rientri nei casi di impossibilità sopravvenuta della prestazione elencati dal decreto (ad esempio se avessero un biglietto per recarsi in una località a ridosso della zona rossa) dovrebbe valere il Codice del Turismo. Ma non sarà facile dimostrare l’impossibilità di affrontare il viaggio se non si rientra nella casistica prevista dal decreto.

EVENTI ANNULLATI

Ed ancora: cosa accade per i biglietti di eventi teatrali, concerti, spettacoli? Ancora una volta il decreto tace e sta esplodendo il contenzioso. Anche se poi per impossibilità sopravvenuta le regole sono chiarite dallo stesso Codice Civile che stabilisce l’onere per la parte che deve fornire il servizio, divenuto impossibile, di rimborsare il prezzo al consumatore. In molti ci stanno chiedendo perché quest’onore gravi sulle aziende considerato che sono a loro volta vittime di un ordine dell’autorità ma evidentemente il costo della mancata prestazione non può gravare sul consumatore!

PARTITE DI CALCIO

Altro tema sul quale sono impegnati i nostri sportelli sono gli eventi sportivi e in particolare le partite di calcio della Serie A: anche qui valgono le regole dell’impossibilità sopravvenuta per cui se da un lato il consumatore in forza del citato decreto ha diritto al rimborso dei costi di trasferta (aereo, treno), d’altro canto le società di calcio sono tenute al rimborso del prezzo del biglietto per la partita annullata o che si dovesse svolgere a porte chiuse (ciò vale anche per gli abbonati che potranno reclamare una quota parte del loro abbonamento). 

Inutile dire che tanto gli albergatori tanto le società di calcio e persino (udite, udite!) alcune compagnie aeree stanno rispondendo ai consumatori che di rimborsi è inutile parlare, citando regole contrattuali che però, va ricordato ai consumatori, non sono valide, perché su questo prevale non solo l’ordinaria normativa di consumo, ma anche queste regole specifiche emanate dal Governo in conseguenza dell’emergenza Coronavirus.

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