Diritto d'autore

Copia privata, il Tar del Lazio sospende la “tassa” sul Cloud. Accolti i ricorsi (fra gli altri) di AWS e IBM

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Il Tar del Lazio ha sospeso fino a metà giugno il decreto che estendeva anche ai cloud provider il pagamento dell'equo compenso per copia privata.

Il Tar del Lazio ha sospeso il decreto che estendeva anche ai cloud provider il pagamento dell’equo compenso per copia privata. La decisione è giunta dopo le proteste del settore tecnologico nel suo insieme (Anitec-Assinform, AIIP, Assintel) rispetto ad un provvedimento considerato come una “tassa” pretestuosa nei confronti di provider di servizi aziendali B2B per la conservazione di copia privata di contenuti in Cloud.

 Diversi Cloud Provider, fra cui AWS e IBM, si erano opposti al prelievo forzoso sui contenuti conservati sui Cloud aziendali B2B introdotto dal decreto Giuli lo scorso 26 febbraio che tante polemiche ha sollevato da parte delle aziende del mondo tecnologico. Una gabella vecchio stampo finalizzata esclusivamente ad un prelievo forzoso a vantaggio della SIAE che pesava in maniera ingiustificata sui Cloud aziendali.

Ma andiamo con ordine

Oggi è stata disposta la sospensione cautelare urgente del decreto con il quale il ministero della Cultura a fine febbraio scorso ha determinato il compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi. L’ha deciso il Tar del Lazio con una serie di decreti cautelari monocratici nell’ambito di ricorsi proposti da ANITEC-ASSINFORM, Microsoft Srl, Microsoft Ireland Operations Limited, Amazon Web Services Emea Sar, Dropbox International Unlimited Company, Esprinet Spa, Amazon Media Eu Sarl, Ingram Micro Srl, Ibm Italia Spa e Td Synnex Italy Srl.

Il provvedimento in questione – che è corredato da un allegato tecnico che disciplina nel dettaglio le definizioni, le modalità applicative e i criteri di determinazione del compenso – introduce un aggiornamento complessivo della disciplina relativa al compenso per copia privata, intervenendo sia sull’ambito di applicazione sia sui criteri di determinazione delle tariffe.

Tra i principali contenuti

L’assoggettamento al compenso anche delle memorie e degli spazi di archiviazione in cloud; l’aggiornamento delle tariffe applicate ai dispositivi in relazione all’andamento dell’inflazione; l’ambito di applicazione anche ai dispositivi ricondizionati, reimmessi sul mercato dopo un primo utilizzo.
 Il Tar, sulla richiesta di sospensione urgente del decreto, ha ritenuto l’istanza meritevole di accoglimento “considerate – in particolare – le difficoltà operative e tecnologiche rappresentate dalle società per l’adeguamento agli obblighi introdotti dal decreto”. La trattazione collegiale in camera di consiglio è stata fissata il 16 giugno prossimo. Nelle more sono stati depositati anche ulteriori ricorsi.

Sia ben chiaro, il 16 giugno la sospensione potrebbe essere confermata oppure revocata. Ciò significa che per il momento la decisione del Tar è temporanea.  

Il decreto di IBM

Nel decreto del Tar del Lazio di IBM si legge che l’azienda aveva fatto ricorso contro il Ministero della Cultura e la SIAE chiedendo l’annullamento del decreto del Ministro della Cultura del 23 febbraio 2026recante “Determinazione del compenso per la riproduzione privata difonogrammi e di videogrammi”.

Fra le motivazioni addotte dal Tar del Lazio per l’accoglimento, “in primo luogo le difficoltà operative e tecnologiche rappresentate dalla società in relazione all’adeguamento agli obblighi introdotti dal decreto”.

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