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CloudFlare riconosciuto corresponsabile per i servizi di intermediazione resi in favore di gestori di siti “pirata”

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Con provvedimento collegiale del 24.6.2019 reso in sede di reclamo, il Tribunale delle Imprese di Roma ha integralmente confermato la decisione della prima fase cautelare, con cui il primo Giudicante aveva:

CloudFlare, in sede di reclamo, aveva contestato integralmente il contenuto della prima decisione ma il Collegio ha respinto tutte le eccezioni preliminari sollevate dalla società americana.

In particolare:

Sotto il profilo tecnico, il Collegio Giudicante ha confermato la correttezza di quanto già accertato dal primo giudice cautelare, e cioè che CF fornisce un “servizio di caching reverse proxy” tramite server che si pongono tra il server dove risiede il sito che si richiede di visitare ed il visitatore, svolgendo anche funzione di caching dei contenuti; ha confermato che il servizio CDN (content delivery network) di Cloudflare è lo strumento tramite il quale vengono memorizzati i contenuti attraverso tutta la rete globale, portandoli più vicino ai visitatori di ogni area geografica, con la conseguente velocizzazione di visualizzazione da parte del visitatore del portale “pirata”.

Ed è stato anche confermato che tra le attività svolte da CloudFlare ve ne sono alcune qualificabili come hosting provider: in particolare, Cloudfare offre servizi di archiviazione non temporanea di contenuti mediante il servizio denominato “Always online”, attraverso cui la società americana, copiando parte dei siti sui propri server, li rende accessibili anche in caso di problemi tecnici del server/provider dove sono ospitati e attraverso il servizio a pagamento denominato “Cludflare Stream” mediante il quale gestisce “l’archiviazione dei dati, la codifica multimediale, l’incorporamento e la riproduzione di contenuto, la distribuzione regionale e l’analisi”.

Su tali premesse il Tribunale delle Imprese di Roma ha ritenuto applicabile la disciplina sulla responsabilità dell’hosting provider “puro”, per come disciplinata dalla direttiva 2000/31/CE, facendo applicazione dei principi dettati dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 7708/2019 del 19.3.2019, RTI c Yahoo!”) sul tema della conoscenza/conoscibilità dell’illecito da parte dell’intermediario della rete: “si ritiene che sia onere del prestatore predisporre un’organizzazione adeguata per affrontare eventuali segnalazioni di attività illecite senza poter pretendere particolari formalità se non quella di una informazione dettagliata del tipo di illecito rilevato, circostanza che, come detto, è avvenuta nel caso di specie”.

Peraltro, sempre secondo il Collegio (e come già accertato da alcune corti americane nell’ambito di procedimenti in cui è parte la stessa CloudFlare), il continuare deliberatamente la prestazione di servizi per portali tramite cui si realizzano attività illecite nonostante la conoscenza di dette attività (comunicata, per alcuni dei portali oggetto di giudizio, anche dalle delibere AGCOM allegate alla diffida trasmessa ante causam) potrebbe integrare quell’attività di collaborazione che impedisce di beneficiare delle deroghe in materia di responsabilità previste per tali attività (in conformità con quanto previsto dal considerando 44 della direttiva 2000/31/CE).

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