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CDN, Capitanio (Agcom): “La delibera dell’Autorità non introduce alcun obbligo di fair share”

MASSIMILIANO CAPITANIO AGCOM

Da giornalista qual è, Massimiliano Capitanio, Commissario Agcom, sa bene che la domanda chiave dell’intervista è quella sul fair share: “è la domanda da un milione di dollari”, ci dice, spiegandoci poi “che la delibera dell’Autorità non introduce alcun obbligo di fair share”. 

Facciamo prima un po’ di contesto.

L’Agcom ha stabilito che le Content Delivery Network (CDN) rientrano nella definizione di rete di comunicazione elettronica e devono pertanto essere soggette al regime di autorizzazione generale previsto dal Codice delle comunicazioni elettroniche. 

Il provvedimento si basa su una ricognizione tecnico-giuridica e una consultazione pubblica che ha coinvolto operatori di rete, fornitori di contenuti, CDN provider e associazioni. Pur con opinioni divergenti, l’Autorità ritiene fondato l’inquadramento regolamentare delle CDN, anche in previsione di una futura armonizzazione a livello europeo.

L’Autorità ha rilevato che le CDN, specialmente se gestite con elementi di rete attivi sul territorio nazionale, svolgono una funzione infrastrutturale assimilabile a quella delle reti pubbliche di comunicazione elettronica. L’intervento trae origine dall’esperienza con DAZN, che ha già ottenuto un’autorizzazione generale per la sua rete privata CDN (DAZN Edge). 

A seguito della consultazione pubblica, l’Autorità ha ritenuto confermato il proprio orientamento iniziale: uniformare il regime autorizzatorio anche ad altri operatori: CAP (come Netflix, Amazon Prime Video, YouTube/Google, DAZN, Disney+, Meta-Facebook-Instagram fino a TikTok) e CDN provider (come Akamai e Cloudflare) che installano, gestiscono o controllano una rete CDN sul territorio nazionale.

L’intervista a Massimiliano Capitanio, Commissario Agcom

Key4Biz. Perché è importante la delibera AGCOM sulle CDN?

Massimiliano Capitanio. La delibera è importante per i seguenti motivi:

Viene chiarito che le CDN dotate di infrastruttura attiva sul territorio nazionale devono essere considerate a tutti gli effetti “reti pubbliche di comunicazione elettronica”.

Viene pertanto attribuito uno status giuridico chiaro alle CDN e un criterio oggettivo di inquadramento per soggetti come DAZN, Amazon, Akamai, Google, Netflix, Microsoft, ecc, coerentemente con quanto previsto dal Codice delle comunicazioni elettroniche che, all’allegato 12, cita espressamente la CDN tra i soggetti che devono ottenere l’autorizzazione generale ai sensi dell’art. 11 del Codice stesso. Il riferimento al Codice mi sembra un particolare essenziale e rilevante trascurato troppo superficialmente nel dibattito sul tema.

L’inserimento delle CDN nel perimetro autorizzativo rende visibili e tracciabili soggetti infrastrutturali cruciali, che finora operavano in una zona grigia normativa, pur influenzando significativamente il traffico dati.

La delibera, dunque, garantisce trasparenza istituzionale, facilita la raccolta di dati e consente all’Autorità di svolgere pienamente il proprio ruolo di vigilanza nel mercato digitale.

In sintesi

La delibera è importante perché:

Key4Biz. Quali sono i nuovi vantaggi per gli utenti finali?

Massimiliano Capitanio. I vantaggi per gli utenti finali sono indiretti ma concreti, poiché si legano al rafforzamento del quadro regolatorio delle CDN, che svolgono un ruolo fondamentale nella distribuzione dei contenuti online, in particolare in streaming. Si potrebbe citare ancora la soluzione del buffering di Dazn, ma è solo un aspetto parziale.

La delibera 207/25/CONS, pur non imponendo nuovi obblighi diretti ai fornitori di contenuti o ai provider di rete, potenzia le garanzie per l’utente sotto vari profili: qualità, trasparenza, controllo e prevenzione dei disservizi.

Key4Biz. Dopo questa delibera, si arriverà al fair share per le CDN e i CAP/GAFAM?

Massimiliano Capitanio. Anche se sappiamo bene che la domanda da un milione di dollari è esattamente questa, la delibera non introduce alcun obbligo di fair share. L’AGCOM lo chiarisce in modo netto che “Dal conseguimento dell’autorizzazione generale non deriva alcuna previsione di una tariffa regolamentata per l’IP peering che potrebbe anche continuare, in linea con quanto attualmente previsto nel panorama comunitario, ad essere basato su accordi commerciali tra le parti.

Pertanto, non si tratta di un’analisi del mercato dell’interconnessione IP, né tantomeno della riproposizione del dibattito sul cosiddetto fair share. 

Per completezza di informazione si rileva che Solo nell’ambito di eventuali controversie, l’Autorità potrebbe intervenire per dirimere criticità di carattere tecnico e/o economico, in un’ottica di regulation by litigation, favorendo in primo luogo il raggiungimento di un accordo tra le parti.

Key4Biz. Qual è il posizionamento dell’Autorità per il corretto dimensionamento e la dislocazione geografica della rete per la trasmissione delle partite di calcio di serie A in live streaming?

Massimiliano Capitanio. Nel 2021, nell’ambito della delibera n. 206/21/CONS, l’AGCOM ha espresso un preciso atto di indirizzo volto a garantire il corretto funzionamento della rete di distribuzione (CDN) utilizzata per la trasmissione in live streaming delle partite di calcio di Serie A. Tale atto, citato espressamente nella delibera 207/25/CONS appena approvata, ha definito i criteri tecnici, organizzativi e regolatori a cui i soggetti coinvolti devono attenersi.

Il posizionamento dell’AGCOM si è basato su un principio chiave:

le CDN, quando utilizzano infrastrutture attive sul territorio nazionale, devono essere dimensionate e dislocate in modo coerente con il traffico previsto, condivise tra CAP e operatori ISP, e sottoposte al regime autorizzatorio previsto per le reti pubbliche di comunicazione elettronica.

Questo approccio ha consentito all’Autorità di:

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