I produttori di smartphone possono essere tenuti a informare i consumatori sui possibili rischi connessi all’esposizione prolungata alle radiofrequenze, anche quando la scienza non abbia ancora accertato con certezza l’esistenza di danni per la salute.
È il principio affermato dalla Terza sezione civile della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 24015/2026, che ha accolto il ricorso presentato dall’avvocato barese Fabio Cardanobile e annullato con rinvio la sentenza della Corte d’Appello di Bologna.
La vicenda, ricostruita dalla Gazzetta del Mezzogiorno, riguarda una donna emiliana che aveva citato in giudizio Apple Distribution International Ltd, rappresentante europea di Apple, lamentando la lesione del proprio diritto all’autodeterminazione nell’utilizzo di un iPhone SE 5S.
Il caso riguarda dunque uno specifico modello di iPhone, ma il principio giuridico non è legato al sistema operativo iOS né esclusivamente ad Apple. La questione sottoposta alla Cassazione riguarda infatti più in generale gli obblighi informativi dei produttori di telefoni cellulari e potrebbe quindi incidere anche sugli smartphone Android e sugli altri dispositivi presenti sul mercato.
L’assenza di avvertenze
La donna aveva acquistato lo smartphone nel 2016 e dichiarava di averne fatto un uso intensivo: oltre un’ora al giorno di conversazioni e tra le cinque e le sei ore di connessione dati, anche in condizioni di scarsa ricezione e in prossimità delle figlie minorenni.
Secondo la ricorrente, nella confezione non erano presenti indicazioni sufficientemente chiare sulle cautele da adottare per limitare l’esposizione alle radiofrequenze, come l’utilizzo di auricolari o vivavoce, la riduzione delle chiamate prolungate e l’invito a non tenere il telefono vicino al corpo o al cuscino durante la notte. La donna sosteneva che, se fosse stata adeguatamente informata, avrebbe utilizzato il dispositivo in modo diverso, riducendo l’esposizione propria e delle figlie.
La conformità tecnica non è sufficiente
Uno dei passaggi centrali dell’ordinanza riguarda il rapporto tra il rispetto degli standard tecnici e gli obblighi del produttore. Secondo la Cassazione, “la nozione di prodotto sicuro non si esaurisce nella verifica che esso risulti conforme a standard tecnici o che sia presente la marcatura CE”, perché questi requisiti rappresentano soltanto una soglia minima di sicurezza.
Anche un prodotto tecnicamente conforme può dunque presentare un difetto informativo. La nozione di prodotto difettoso, osservano i giudici, comprende anche “la mancanza o il difetto di informazione”, quando il bene sia privo delle istruzioni e delle avvertenze necessarie a prevenire rischi non immediatamente percepibili dal consumatore.
L’incertezza scientifica non giustifica l’attesa
La Cassazione contesta inoltre l’impostazione secondo cui l’assenza di un nesso causale scientificamente certo escluderebbe qualsiasi obbligo di informazione.
“L’incertezza scientifica non equivale a irrilevanza giuridica del rischio e non legittima, di per sé, un atteggiamento attendista”, si legge nell’ordinanza. Quando il rischio non è escluso e l’esposizione presenta caratteristiche tali da renderlo apprezzabile, “l’ordinamento ammette, e richiede, condotte di governo del rischio”.
La pronuncia non stabilisce che gli smartphone provochino patologie né accerta un collegamento causale tra radiofrequenze e tumori. Afferma però che la mancanza di una certezza scientifica definitiva non è sufficiente a escludere l’adozione di misure informative e preventive.
Il principio ALARA
La Corte richiama anche il principio ALARA, acronimo di “as low as reasonably achievable”, che impone di mantenere l’esposizione a fattori potenzialmente nocivi “al livello più basso ragionevolmente possibile”. Secondo i giudici, questo principio non presuppone che la nocività sia stata già dimostrata con certezza. Si fonda invece sulla plausibilità del rischio e sulla necessità di ridurlo attraverso misure proporzionate.
Nel caso dei telefoni cellulari, ciò potrebbe tradursi nell’obbligo di informare gli utenti sulle modalità di utilizzo capaci di diminuire l’esposizione, come limitare la durata delle chiamate, mantenere il dispositivo a distanza dal corpo e utilizzare auricolari o vivavoce.
Il diritto all’autodeterminazione
Il possibile pregiudizio non coincide necessariamente con un danno fisico già verificatosi. Può consistere anche nell’alterazione del processo decisionale, quando il consumatore venga privato delle informazioni necessarie per scegliere consapevolmente se e come utilizzare il prodotto. La Cassazione precisa però che il risarcimento non è automatico. La lesione dell’autodeterminazione deve essere dimostrata concretamente, provando che l’omissione informativa abbia realmente inciso sulle scelte di acquisto o di utilizzo del dispositivo.
La donna dovrà quindi dimostrare, anche attraverso presunzioni, che un’informazione più completa l’avrebbe indotta a limitare l’utilizzo del telefono, a ricorrere ad auricolari o vivavoce oppure a non tenerlo vicino al corpo e alle figlie.
La Cassazione non ha condannato Apple al pagamento di una somma e non ha quantificato alcun risarcimento. Il caso torna ora davanti alla Corte d’Appello di Bologna, in diversa composizione, che dovrà verificare se vi sia stata una concreta violazione degli obblighi informativi e se questa abbia causato un pregiudizio effettivo alla consumatrice.
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