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Canone speciale Rai, tutto quello che c’è da sapere

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Come pagheranno il canone gli esercizi pubblici? Sono previste esenzioni? E’ detraibile? Ecco tutte le informazioni.

Scaduti ieri i termini per la presentazione delle domande di esenzione per il canone Rai. Centralini in tilt perché sono ancora tanti i dubbi dei consumatori mentre le associazioni di categoria denunciano il mancato rispetto dei termini previsti dallo Statuto del contribuente.

E mentre le Agenzie delle Entrate e le imprese elettriche sono chiamate a gestire questo affollamento di chiamate ai call center per avere chiarimenti sul canone in bolletta, le cose prendono una piega più tranquilla per il canone speciale che non è stato investito dai cambiamenti introdotti dall’ultima Legge di Stabilità.

Il canone speciale resta, infatti, invariato anche se qualche novità è stata prevista. Non sarà più possibile, per esempio, dare disdetta per suggellamento degli apparecchi.

Ma vediamo esattamente come funziona il canone Rai per gli esercizi pubblici che continuerà ad essere pagato con le modalità tradizionali.

L’importo del canone speciale varia ovviamente a seconda della struttura e delle diverse categoria di attività (Guarda Tabelle).

Che cos’è il canone speciale?

Il canone è un’imposta che viene comunemente definita abbonamento (Sentenze Corte Costituzionale nº. 284 del 26/06/02 e nº. 81 dell’8/6/1963 – Sentenza Corte di Cassazione del 03/08/93 n. 8549). L’abbonamento si rinnova tacitamente e l’utente, salvo che abbia dato tempestiva comunicazione di disdetta, è obbligato al pagamento del canone ogni anno nei termini stabiliti dalla legge.

Chi deve pagarlo?

Devono pagarlo tutti coloro che detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell’ambito familiare (art. 27 del R.D.L. 21/02/1938 n. 246; art. 2 del D.L.Lt. 21/12/1944 n. 458 e art. 16 della L. 23/12/1999 n. 488), indipendentemente dall’uso al quale gli stessi vengono adibiti (quale ad esempio, visione di videocassette dimostrative, filmati, televideo, ecc.).

Si paga per i computer privi di sintonizzatore?

Con nota del 22 febbraio 2012 il Ministero dello Sviluppo Economico-Dipartimento per le Comunicazioni ha precisato cosa debba intendersi per “apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni” ai fini dell’insorgere dell’obbligo di pagare il canone radiotelevisivo ai sensi della normativa vigente (RDL 246/1938).

In sintesi, debbono ritenersi assoggettabili a canone tutte le apparecchiature munite di sintonizzatore per la ricezione del segnale (terrestre o satellitare) di radiodiffusione dall’antenna radiotelevisiva.

Ne consegue ad esempio che di per sé i personal computer, anche collegati in rete (digital signage o simili), se consentono l’ascolto e/o la visione dei programmi radiotelevisivi via Internet e non attraverso la ricezione del segnale terrestre o satellitare, non sono assoggettabili a canone.

Per contro, un apparecchio originariamente munito di sintonizzatore -come tipicamente un televisore- rimane soggetto a canone anche se successivamente privato del sintonizzatore stesso (ad esempio perché lo si intende utilizzare solo per la visione di DVD).

Perché si paga?

L’obbligo al pagamento del canone alle radioaudizioni, secondo quanto disposto dagli artt. 1 e 27 del R.D.L. del 21/02/1938 n. 246 e dall’art. 2 del D.L.Lt. 21/12/1944 n. 458, sorge a seguito della detenzione di uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive detenuti in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell’ambito familiare, indipendentemente dalla qualità o dalla quantità del relativo utilizzo.

 

Modalità di pagamento per il rinnovo del canone

I versamenti di rinnovo del canone speciale devono essere effettuati nei seguenti modi:

  • Presso qualsiasi Ufficio Postale utilizzando il bollettino di c/c postale 2105 inviato dalla RAI o, in mancanza, richiesto alla sede regionale della RAI competente per territorio;
  • Tramite domiciliazione bancaria precedentemente autorizzata sulla base dei moduli inviati dalla Rai (in questo caso, l’addebito del canone è previsto solo in forma annuale).

Nuovo canone

Prima di versare il canone speciale è opportuno rivolgersi alla sede Rai competente per territorio oppure utilizzare il modulo online precisando il tipo di utenza (radiofonica o televisiva) e il mese nel quale si intende installare l’apparecchio; qualora l’apparecchio si trovi in un esercizio pubblico è necessario specificarne il tipo (bar, ristorante, ecc.), la categoria e la denominazione dello stesso, mentre solo per le strutture ricettive (alberghi, pensioni, residence, villaggi turistici, ecc.) bisogna comunicare il numero di stelle, il numero delle camere ed il numero degli apparecchi Tv. Sulla base delle informazioni ricevute, l’ufficio competente provvederà ad inviare un bollettino di conto corrente postale n. 2105 prestampato, intestato alla Rai Radiotelevisione Italiana, con l’indicazione dell’importo da corrispondere. Dopo il versamento iniziale del canone, la Rai attribuisce un numero di canone speciale al suo titolare. Per gli esercizi pubblici il canone deve essere intestato al titolare della licenza.

Scadenze per il rinnovo

I termini di scadenza per il pagamento del canone sono i seguenti:

  • Il 31 gennaio (pagamento annuale)
  • Il 31 gennaio ed il 31 luglio (pagamento semestrale)
  • Il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio ed il 31 ottobre (pagamento trimestrale).

Qualora la scadenza del termine per il pagamento del canone cada di sabato o di giorno festivo, il pagamento stesso è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.

Come utilizzare il canone ai fini fiscali?

L’IVA è compresa nel canone speciale: ai fini dell’eventuale recupero dell’imposta, i titolari di canone speciale sono autorizzati a considerare fattura la ricevuta del versamento effettuato solo tramite il bollettino prestampato e il modulo SBF della domiciliazione bancaria, inviati dalla RAI – Radiotelevisione Italiana. Inoltre, qualora sussistano i presupposti fiscali, la restante parte del canone speciale può essere dedotto dal reddito d’impresa ai sensi del D.P.R. 22/12/1986 n. 917.

Che cosa succede in caso di mancato pagamento del canone?

Il mancato pagamento può essere rilevato in qualsiasi momento dal personale Rai incaricato e dall’Autorità di controllo, quest’ultima agisce su propria iniziativa o su sollecitazione degli uffici competenti. Nel caso di accertamento, oltre all’obbligatorietà del pagamento del canone, l’utente sarà soggetto ad una maggiorazione che può arrivare sino all’importo di € 619 per mancato pagamento di canone e Tassa di Concessione Governativa.

Esenzioni

  1. Scuole

Le scuole materne statali e non statali ma autorizzate, le scuole elementari statali o parificate, le scuole di istruzione secondaria ed artistica di ogni grado statali pareggiate e legalmente riconosciute, gli istituti di istruzione superiore e le Università, possono ottenere una licenza gratuita alle radiodiffusioni per la detenzione di apparecchi radiotelevisivi ad uso esclusivamente didattico (sulla base della L. 2/12/1951 n. 1571 e art. 1 L. 28/12/1989 n. 421) Per ottenere una licenza gratuita occorre inoltrare, tramite i propri Uffici Scolastici Provinciali o direttamente da parte delle Università, apposita istanza alla Rai Radiotelevisione Italiana Casella postale 10 – 10121 Torino.

  1. Centri sociali diurni per anziani

I centri sociali diurni per anziani possono ottenere l’esenzione dal pagamento del canone qualora sussistano i requisisti previsti dall’art. 92 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289. La richiesta annuale di esenzione corredata di statuto o atto costitutivo del centro deve essere inviata al S.A.T. – Sportello Abbonamenti alla Televisione di Torino – Casella postale 22 – 10121 Torino.

  1. Enti

Gli enti assistenziali posti alle dipendenze delle amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali nonché gli enti culturali dipendenti dallo Stato e dalle province, aventi finalità non a scopo di lucro, possono chiedere l’esonero annuale dal pagamento del canone ai sensi dell’art 37, comma 1, Regio Decreto 3 agosto 1928, n. 2295 e degli artt. 1, 2, 3 e 4 del Decreto del Ministero delle Comunicazioni 8 gennaio 1998, n. 54. La domanda dovrà essere inoltrata al Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni – Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica e di Radiodiffusione – V.le America 201 – 00144 ROMA, entro e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno.

Non vedo mai la Rai, devo pagare il canone?

Si. L’utilizzo dell’apparecchio televisivo limitatamente ai programmi delle tv private, straniere e a pagamento, con esclusione quindi delle trasmissioni messe in onda dalla Rai, non esonera dal versamento del canone.

Non ricevo il segnale Rai, devo pagare il canone?

Si. L’obbligo del pagamento del canone speciale alla televisione deriva dalla semplice detenzione di un apparecchio atto o adattabile alla ricezione delle trasmissioni televisive (artt. 1 e 27 del R.D.L. 21/2/1938 n. 246 convertito nella legge 4/6/1938 n. 880 e art. 2 del D.L.Lt. 21/12/1944 n. 458), indipendentemente dall’effettiva possibilità di ricezione del segnale, come precisato dalla Corte Costituzionale (sent. 12 maggio 1988, n. 535) e dalla Corte di Cassazione (sent. 3 agosto 1993, n. 8549).

Le attività stagionale possono sospendere temporaneamente il canone?

No. In ragione della classificazione relativa ai canoni speciali, disciplinata dall’art. 16 della L. 23/12/1999 n. 488, la quale non prevede una differenziazione dell’ammontare del canone a seconda del periodo di apertura, non è più possibile applicare una riduzione di canone per gli alberghi o esercizi pubblici ad apertura stagionale.

Per i B&B

 

La detenzione di un apparecchio televisivo fuori dall’ambito familiare comporta l’obbligo di stipulare un canone speciale. Pertanto, in tutti quei casi in cui l’apparecchio sia installato in locali che ne permettano la visione anche ai propri clienti, è dovuto non già il canone ordinario, ma quello speciale. Nel caso in esame, considerato che opera la presunzione di detenzione introdotta dalla legge di stabilità 2016 e che il contribuente già paga il canone speciale, lo stesso può presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione compilando il quadro A.

 

Se non si detengono più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive?

I titolari canone speciale che non detengono più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive nella loro attività devono inviare, alla sede Rai competente per territorio mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, comunicazione di disdetta dell’abbonamento speciale, specificando la destinazione dell’apparecchio, ai sensi dell’art. 10 del R.D.L. 21/02/1938 n. 246. La comunicazione deve essere effettuata entro il 30 giugno dell’anno corrente per l’annullamento del canone a decorrere dal 1° luglio dello stesso anno ed entro il 31 dicembre per l’annullamento a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo.