La circolare

Canone Rai in bolletta, ultimi chiarimenti prima della maxi rata di luglio

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Nuova circolare dell’Agenzia delle Entrate per sciogliere gli ultimi dubbi prima dell’addebito della prima rata del canone sulla fattura elettrica.

Ormai mancano solo pochi giorni all’arrivo della prima maxi rata di circa 70 euro del canone Rai che gli italiani si vedranno addebitare sulla fattura elettrica.

Secondo le informazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate, al 16 maggio erano 817 mila le richieste di esenzioni presentate su 25 milioni di utenze: 220 mila quelle presentate online.

Stando però ai dati Istat le famiglie senza televisore sono 944 mila.

Risultato: 127 mila famiglie pagheranno il canone pur non dovendo.

Non tutti gli italiani sono, infatti, al corrente dei cambiamenti in atto e in tanti si sono persi la scadenza del 16 maggio o comunque sono poco informati.

Ci ha pensato l’Agenzia delle Entrate che ieri ha pubblicato una lunga ricolare, la 29/E, per sciogliere tutti i nodi e riepilogare tute le novità introdotte dal governo.

Nella circolare sono indicati gli importi per il rinnovo del canone:

  • Annuale, 100 euro
  • Semestrale 51,03
  • Trimestrale 26,58.

 

In caso di più utenti collegate allo stesso codice fiscale

Il canone verrà addebitato su una sola fornitura:

  • Quella per la quale risulta la residenza all’Anagrafe tributaria, se risultano ambedue le tipologie;
  • O quella di attivazione più recente, se risultano solo «altri clienti domestici.

 

Non detenzione (Quadro A della dichiarazione)

 

Per utenze elettriche già attive al 1° gennaio 2016:

  • Se la dichiarazione è stata presentata entro il 16 maggio, l’esenzione vale per tutto il 2016;
  • Con dichiarazione presentata tra il 17 maggio e il 30 giugno, il canone è dovuto per il primo semestre 2016 ma non per il secondo.
  • Chi la presenterà dopo il 30 giugno pagherà tutto il 2016 ma sarà esente per il 2017.

Utenze elettriche attivate dopo il 1° gennaio 2016 ed entro il 31 marzo 2016:

  • La dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata entro il 16 maggio;
  • Per chi ha attivato in aprile c’era tempo sino al 31 maggio;
  • Per le attivazioni di maggio sino al 30 giugno.

In tutti questi casi, esenzione per tutto il 2016.

  • Se questi termini non sono stati rispettati, ma la dichiarazione è stata presentata comunque entro il 30 giugno 2016, l’esenzione spetta per il secondo semestre;
  • Per chi, invece, presenta la dichiarazione dal 1° luglio al 31 dicembre 2017, il canone è dovuto per il 2016 ma non per il 2017.

Più contratti elettrici (Quadro B della dichiarazione)

 

In questo caso bisogna comunicare alle Entrate su quale delle bollette devono essere addebitate le rate del canone, visto che la legge di Stabilità 2016 ha previsto che ogni famiglia deve pagare un solo canone anche se possiede più abitazioni.

  • Il canone non verrà addebitato all’interessato
  • Se la dichiarazione è arrivata troppo tardi, Però, l’addebito verrà interrotto alla prima rata possibile e poi andrà chiesto il rimborso.

Variazioni

La dichiarazione di variazione eventualmente resa in un momento successivo alla prima, nella quale si comunica che è venuto meno il diritto all’esenzione, comporterà l’addebito a decorrere dal mese di presentazione.

 

Altre tipologie di soggetti esenti

L’addebito in bolletta non ci sarà, sulla base dell’incrocio delle date di attivazione dell’utenza elettrica e del diritto al non addebito.

 

Margine di sbaglio dell’1,5%

Spuntano fuori intanto i primi errori. Sono, infatti, cominciati i controlli sulle prime liste di utenti (che pagheranno il canone a luglio) inviate alla società elettriche da Acquirente unico.

Da un’indagine condotta da ItaliaOggi è risultato che gli errori riscontrati, dalle società che erogano il servizio, si attestano intorno all’1,5% sul totale del campione preso in considerazione.

Gli errori che hanno riscontrato riguardano la ricezione di soggetti che avevano presentato la dichiarazione di non detenzione dell’apparecchio televisivo, di persone decedute (casi che non sarebbero dovuti arrivare alle società elettriche in quanto l’Agenzia delle entrate era in possesso della dichiarazione sostitutiva del canone Rai e di conseguenza non dovevano essere segnalati come soggetti a cui è addebitabile il canone in bolletta), di nomi sbagliati e di ex clienti.