I chiarimenti

Canone Rai in bolletta, le coppie di fatto pagano una sola volta

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L’Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti in merito a coppie di fatto, proprietari di B&B e contribuenti ricoverati in case di riposo.

Con l’avvicinarsi di luglio, quando gli italiani saranno tenuti a pagare per la prima volta il canone Rai in bolletta elettrica, cresce l’ansia di capire chi dovrà versarlo, quali sono le eccezioni previste e il bisogno di avere chiarimento su tutte le casistiche possibili.

Una cosa è certa, il canone dovrà essere pagato una sola volta per ogni famiglia anagrafica, indipendentemente dal numero di abitazioni possedute e dal numero di contratti di fornitura di energia elettrica.

In questi giorni l’Agenzia delle Entrate sta cercando di fornire tutte le delucidazioni in merito e chiarirei casi in cui è necessario presentare la dichiarazione per evitare duplicazioni dei pagamenti o perché non si è in possesso dell’apparecchio televisivo.

L’Agenzia delle Entrate ha, inoltre, spostato i termini per la presentazione dell’autocertificazione al 16 maggio, unificando la scadenza sia per l’invio con raccomandata che per via telematica.

Nei giorni scorsi, a scanso da equivoci e come richiesto dal Consiglio di Stato che ha sospeso il parere sul decreto attuativo, il Ministero dello Sviluppo economico ha presentato una nota tecnica per definire cosa si intende per apparecchio tv e sintonizzatore.

L’Unione Nazionale Consumatori ha pubblicato uno speciale dedicato al canone Rai con tutto ciò che c’è da sapere sulle autocertificazioni.

Nelle FAQ aggiornate al 26 aprile, l’Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori precisazioni.

Nel concetto di “famiglia anagrafica”, sono incluse le coppie di fatto residenti nella stessa abitazione?

L’Agenzia chiarisce che, in relazione alla definizione di famiglia anagrafica recata dall’art. 4 del DPR n. 223/1989 rileva la certificazione del Comune competente. Ulteriore delucidazione è riportata sul sito lineaamica.gov.it: il Regolamento Anagrafico della Popolazione Residente (Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223) prevede, all’articolo 13, che i soggetti effettuino dichiarazioni anagrafiche quali la costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, mediante apposita “modulistica per effettuare le dichiarazioni anagrafiche” predisposta dal Dipartimento Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno ed adottata da ogni Comune. L’articolo 4 dello stesso Decreto evidenzia che, agli effetti anagrafici, per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune (unico nucleo familiare); una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona. I soggetti che effettuano dichiarazioni anagrafiche chiariscono se nell’abitazione sita all’indirizzo di residenza sono già iscritte delle persone ed indicano se sussistono o non sussistono, rapporti di coniugio, parentela, affinità, adozione, tutela o vincoli affettivi con esse. Persone o famiglie che coabitano nella stessa abitazione possono dar luogo, a distinte famiglie anagrafiche (distinti nuclei familiari) solo se tra i componenti delle due famiglie non vi sono tali vincoli. Nella pubblicazione Metodi e Norme, serie B, n. 29 del 1992, redatta congiuntamente dall’ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica) e dal Ministero dell’Interno, si precisa che la prova dei “vincoli affettivi” di cui alla definizione della famiglia anagrafica (art. 4 del già citato Regolamento Anagrafico) viene riconosciuta alla dichiarazione che gli interessati rendono al momento della costituzione o subentro nella famiglia. La dichiarazione già resa sull’esistenza dei vincoli affettivi non può essere soggetta a continui ripensamenti. I vincoli stessi sono da ritenersi cessati soltanto con il cessare della coabitazione.

È tenuto al pagamento del canone il contribuente intestatario dell’utenza elettrica, titolare di un bed and breakfast, se già paga il canone tv speciale per l’unico apparecchio tv presente nell’alloggio (a disposizione della famiglia e degli ospiti)?

 

L’Agenzia spiega che la detenzione di un apparecchio televisivo fuori dall’ambito familiare comporta l’obbligo di stipulare un canone speciale. Pertanto, in tutti quei casi in cui l’apparecchio sia installato in locali che ne permettano la visione anche ai propri clienti, è dovuto non già il canone ordinario, ma quello speciale. Nel caso in esame, considerato che opera la presunzione di detenzione introdotta dalla legge di stabilità 2016 e che il contribuente già paga il canone speciale, lo stesso può presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione compilando il quadro A.

Cosa deve fare un contribuente ricoverato in una casa di riposo?

 

Se il contribuente detiene un apparecchio tv nella propria abitazione, precisa l’Agenzia, è tenuto al pagamento del canone anche se è ricoverato in casa di riposo.

Se il contribuente non possiede la tv, qualora sia titolare di un’utenza elettrica con tariffa residenziale, per evitare l’addebito del canone nella fattura elettrica, dovrà presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione.

Se, invece, il contribuente non possiede la tv e non è titolare di un’utenza elettrica con tariffa residenziale (ad esempio, perché l’utenza elettrica è intestata al figlio che risiede in altra abitazione) ed è già titolare di abbonamento alla tv dovrà seguire la procedura già utilizzata negli anni passati e, quindi, dovrà dare disdetta dell’abbonamento.