I reclami

Canone Rai in bolletta, in ritardo il provvedimento sui rimborsi

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L’Unione Nazionale Consumatori chiede che sia anche previsto cosa devono fare gli utenti per evitare il prelievo del canone non dovuto e per presentare reclamo.

In vista dell’ormai imminente arrivo della maxi rata da 70 euro del canone Rai in bolletta elettrica, l’Agenzia delle Entrate continua a pubblicare sul proprio sito chiarimenti per rispondere a tutte le possibili domande dei contribuenti.

Le imprese elettriche hanno lanciato massicce campagne di sconti, si sa chi deve pagare solo con F24… eppure i dubbi sono ancora tanti.

Per l’Unione Nazionale Consumatori, i nodi da sciogliere restano. Massimiliano Dona, Segretario generale dell’Associazione ha, infatti, espresso delle forti riserve sulle nuove Faq (19) che, a suo dire, in gran parte “chiariscono solo un po’ meglio quello che avrebbero dovuto fare i consumatori entro il 16 maggio, per inviare la dichiarazione di non possesso”.

Chiarimenti utili sì, ma tardivi.

Per Dona, “Quello che serve ora, invece, è chiarire cosa devono fare i contribuenti in caso di richiesta indebita del canone Rai”.

 

Anticipare il provvedimento sui rimborsi

L’Agenzia delle Entrate, sottolinea Dona, “deve emanare subito il provvedimento sui rimborsi”, anche “se legalmente ha 60 giorni di tempo dall’entrata in vigore del decreto stesso, avvenuta il 5 giugno 2016“.

Chiediamo – conclude il Segretario dell’UNC – che il decreto non preveda solo come chiedere il rimborso dopo che i soldi sono già stati indebitamente riscossi, ma anche cosa devono fare gli utenti per evitare il prelievo del canone non dovuto e per presentare reclamo. Ecco perché il decreto è già in ritardo”.

Il termine ultimo per il provvedimento è il 3 agosto.

Ma vediamo in dettaglio alcune delle nuove Faq disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Utente defunto

Per evitare l’addebito sull’utenza intestata a una persona deceduta è necessario che gli eredi compilino il quadro B della dichiarazione sostitutiva. Per conoscere le modalità per richiedere il rimborso del canone addebitato e non dovuto è necessario attendere il provvedimento delle Entrate in arrivo.

Doppio addebito

Il canone è dovuto una sola volta per famiglia anagrafica. In caso di marito e moglie che dispongono di più e più utenze elettriche, per evitare il doppio addebito è necessario compilare il quadro B della dichiarazione sostitutiva, indicando il codice fiscale da addebitare. In caso di doppio addebito sarà possibile richiedere il rimborso.

Per conoscere le modalità per richiedere il rimborso è comunque necessario attendere l’apposito Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, in corso di emanazione.

Doppia utenza

In generale una persona non dovrebbe essere titolare di più di un’utenza elettrica di tipo domestico residenziale. Se però ci si trova in questa situazione e si è ricevuto un doppio addebito del canone su entrambe le bollette, l’Agenzia suggerisce di verificare che i riferimenti anagrafici e il codice fiscale presenti nei due contratti siano aggiornati. Dopodiché sarà possibile chiedere il rimborso di uno dei due addebiti.

Nuova utenza

Chi ha attivato una nuova utenza elettrica si vedrà addebitare il canone Rai dal mese di attivazione della fornitura. L’importo è desumibile dalla tabella n.4 della circolare esplicativa. L’addebito avverrà nella prima fattura elettrica utile, dove saranno addebitate le rate già scadute. Se il televisore era già posseduto prima dell’attivazione dell’utenza l’eventuale importo non addebitato deve essere pagato mediante modello F24.

Vecchia disdetta

Dal 1° gennaio 2016, secondo quanto previsto dalla legge di Stabilità 2016, la titolarità di una utenza elettrica residente fa presumere la detenzione di un apparecchio televisivo.

E se non si possiede il televisore?

Bisogna compilare il quadro A della dichiarazione sostitutiva e inviarlo entro il mese successivo a quello di attivazione della fornitura.

Quindi chi aveva inviato disdetta dell’abbonamento prima del 2016 si vedrà comunque addebitare il canone se non ha trasmesso la nuova dichiarazione sostitutiva.

Cambio di fornitore

In caso di “switch” tra imprese di elettricità ai fini dell’addebito non bisogna specificare nulla. Le rate saranno addebitate dalle due imprese elettriche secondo i periodi di relativa competenza.