La novità

Canone Rai, a fine mese le regole sulle autocertificazioni. Basteranno per non pagare?

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Gli sportelli delle associazioni consumatori tempestati da telefonate. La Rai organizza online l’assistenza, ma non basta. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Il pagamento in bolletta elettrica del canone Rai continua generare confusione. Secondo le norme della Legge di Stabilità, approvata il 22 dicembre, non si pagherà con un unico bollettino a gennaio, come accaduto finora, ma a partire da luglio in dieci rate che saranno inserite in bolletta elettrica. Il canone annuo ammonterà a 100 euro.

Le difficoltà degli utenti e anche le domande di chiarimento sono tante.

Per fine mese sono attese nuove disposizioni dell’Agenzia delle Entrate che andranno a integrare le novità introdotte dalla Legge di Stabilità.

Stando alla norma, per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica, il pagamento del canone avviene in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall’impresa elettrica aventi scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle rate.

Le rate, ai fini dell’inserimento in fattura, si intendono scadute il primo giorno di ciascuno dei mesi da gennaio a ottobre.

L’importo delle rate è oggetto di distinta indicazione nel contesto della fattura emessa dall’impresa elettrica e non è imponibile ai fini fiscali.

Le somme riscosse sono riversate direttamente all’erario mediante versamento unificato.

Il riversamento potrà avvenire entro il giorno 20 del mese successivo a quello di incasso e, comunque l’intero canone deve essere riscosso e riversato entro il 20 dicembre.

Sono in ogni caso esclusi obblighi di anticipazione da parte delle imprese elettriche.

Considerati i tempi tecnici necessari all’adeguamento dei sistemi di fatturazione, nella prima fattura successiva al 1° luglio 2016 sono cumulativamente addebitate tutte le rate scadute.

Dal prossimo anno, invece, le rate saranno di circa 20 euro e calcolate in ogni bolletta.

Quasi 50 centesimi al minuto per parlare con il call center

Sul sito canone.rai.it, l’azienda fornisce assistenza agli utenti che potranno chiamare eventualmente il numero 199.123.000. Il costo della telefonata è di 14,49 centesimi al minuto dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle 18,30 e il sabato dalle ore 8,00 alle ore 13,00. Nelle rimanenti fasce orarie il costo del servizio è di 5,67 centesimi al minuto.

Per le chiamate da rete mobile il costo è di 48,8 centesimi al minuto con uno scatto alla risposta di circa 15,75 centesimi a seconda dell’operatore mobile di accesso.

Non poco.

Pronto è la Rai

Disponibile anche il nuovo servizio gratuito “Pronto la Rai” che consente agli abbonati di risolvere telefonicamente gran parte delle casistiche riguardanti sia i canoni televisivi a uso familiare che quelli fuori dall’ambito familiare, come ad esempio gli esercizi pubblici.

E’ possibile prenotare online un appuntamento telefonico per essere ricontattati e chiedere assistenza.

Sul sito si trovano anche alcune risposte alle domande più frequenti che ovviamente restano circoscritte solo ad alcune casistiche comuni mentre quesiti un po’ più spinosi attendono chiarimenti come dimostrano le tante telefonate giunte allo sportello dell’Unione Nazionale Consumatori che ha anche lanciato una petizione.

Ecco di seguito alcuni esempi, indicati dall’UNC, sui quali potrebbe esserci confusione.

  1. quando l’intestatario del contratto di fornitura elettrica è diverso da chi ha pagato fino ad oggi il canone Rai. Un classico è la moglie che paga la bolletta della luce ed il marito l’abbonamento alla tv. E’ possibile che alla moglie sia chiesto il pagamento del canone già pagato dal marito, oppure che la moglie paghi, ed il marito, vecchio abbonato, sia considerato un evasore.
  2. per chi paga la tariffa D3, che viene applicata sia ai residenti con impegno di potenza superiore a 3 kW sia ai non residenti, che il canone, invece, non devono pagarlo. Riusciranno a distinguere tra i due casi?

Di seguito i consigli dell’UNC e un riassunto delle regole principali:

1) Pagamento in bolletta. Il pagamento del canone Rai, novità, avviene mediante addebito nella fattura per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica.

2) Paga chi possiede la tv. Il canone deve pagarlo chiunque detiene un apparecchio atto od adattabile alla ricezione delle trasmissioni televisive. Fin qui nessun cambiamento. La novità, pessima, è che si presume la detenzione dell’apparecchio nel caso in cui esiste “un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica”.

Se non è vero, per superare questa presunzione, dovrete presentare un’autocertificazione all’Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio territoriale di Torino I – Sportello S.A.T.

La dichiarazione “ha validità per l’anno in cui è stata presentata”.

3) Non fate autocertificazioni anticipate, ossia prima che vi arrivi la richiesta indebita del pagamento del canone Rai. La dichiarazione di non detenere apparecchi, infatti, deve essere resa nelle forme previste dalla legge, con modalità da definirsi con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. Si spera che, con la bolletta, sia anche allegato un modellino apposito per l’autocertificazione che eviti al consumatore dichiarazioni incomplete.

“In ogni caso – commenta l’UNC – dovete aspettare, senza mettere le mani avanti, anche perché difficilmente la vostra letterina sortirebbe gli effetti desiderati, vista la mole di banche dati che già dovranno incrociare”.

Si ricorda, inoltre, che ci si espone a responsabilità penali nel caso di dichiarazioni false (la dichiarazione è rilasciata ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che, all’art. 76, prevede che “chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale…”.

4) Mandate la disdetta in tempo utile. Non dovete anticipare l’autocertificazione. Dovete invece comunicare, questo sì, le variazioni intervenute che eravate obbligati a trasmettere anche in passato, come il cambio dell’indirizzo di residenza. In particolare:

A) Se avete ceduto a terzi tutti gli apparecchi televisivi in vostro possesso dovete inviare la disdetta, dando esatta comunicazione delle generalità e indirizzo del nuovo possessore.

B) Se non avete più alcun televisore dovete inviare la disdetta, fornendo adeguata documentazione. Se lo avete portato in discarica, ad esempio, è bene allegare la ricevuta di rottamazione che vi hanno rilasciato. Nel caso di furto, la denuncia.

C) In caso di morte del titolare, l’erede già abbonato deve richiedere l’annullamento dell’abbonamento intestato al defunto comunicando la data ed il luogo di decesso dell’intestatario. Se, invece, l’erede non è abbonato, può richiedere l’intestazione dell’abbonamento a proprio nome.

5) Importo. Per l’anno 2016, poi si vedrà, il canone annuo ordinario è stato ridotto a 100 euro, dai 113,50 del 2015. Un importo, per quanto diminuito, troppo elevato. Considerando l’obiettivo del Governo di recuperare l’evasione, infatti, per mantenere il gettito invariato l’abbonamento avrebbe dovuto essere pari a 77 euro, 83 se restasse un’evasione del 7%. L’importo del canone sarà indicato nella fattura con una distinta voce, ma il rischio che il consumatore non se ne accorga è elevato, specie perché l’importo sarà suddiviso in dieci rate mensili, da gennaio ad ottobre (con l’eccezione del 2016, cfr. la voce scadenza).

6) Scadenza. Limitatamente al 2016, il primo addebito del canone avverrà nella prima fattura elettrica successiva al 1° luglio 2016 e comprenderà le rate già scadute, ossia da gennaio a luglio.

7) Suggellamento. Non è più possibile chiedere il suggellamento del televisore. Non che fosse una pratica diffusa, considerato che avrebbero dovuto venire in casa vostra e mettere la tv in un sacco, ma la legge di stabilità ha eliminato questa possibilità.

8) Esenzione. Una buona notizia! Il limite di reddito per il diritto all’esenzione dal pagamento del canone Rai a favore dei soggetti di età pari o superiore a 75 anni, previsto dall’articolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è stato elevato a 8.000 euro annui (era 6.713,98 euro). Sempre poco, ma meglio di prima.

9) Seconde case e tv. Nessuna novità. Se avete una seconda abitazione dove vi è un televisore, non dovete pagare un secondo abbonamento. Idem se avete più televisori. Il canone è dovuto una sola volta per tutti gli apparecchi detenuti “nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora, dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica”.

 

10) In caso di controversie, dubbi o richieste di assistenza, è possibile contattare gli esperti dell’Unione Nazionale Consumatori attraverso lo sportello “Hai un problema da risolvere?” sulla home page del sito www.consumatori.it o scrivendo un’email a segnalazioni@consumatori.it.