Sentenza

Bollette Tlc e rinnovo offerte, la Corte Ue dà ragione all’Agcom: ‘Può imporre la tempistica’

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La Corte afferma che gli Stati membri devono garantire che le Autorità amministrative indipendenti nazionali adottino tutte le misure ragionevoli per conseguire gli obiettivi definiti nella direttiva quadro.

La Corte di Giustizia, chiamata a dire la sua sull’annosa vicenda della fatturazione a 28 giorni nelle Tlc mobili e sui tempi minimi di rinnovo delle offerte telefoniche, dà ragione all’Agcom, che a suo tempo aveva stabilito tempi minimi di un mese per il calcolo delle bollette.

La Corte è chiamata a decidere una questione pregiudiziale introdotta dal Consiglio di Stato italiano sull’interpretazione di due direttive europee in materia di comunicazione elettronica. Detta domanda è stata presentata nell’ambito di controversie tra quattro operatori di telefonia fissa e mobile operanti in Italia, ossia Fastweb SpA, Tim SpA, Vodafone Italia SpA e Wind Tre SpA, e l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Le società di telefonia hanno chiesto l’annullamento della decisione di AGCOM[1], che stabilisce una periodicità minima, da un lato, per il rinnovo delle offerte commerciali, e dall’altro, per la fatturazione dei servizi di telefonia fissa e mobile. La decisione dell’AGCOM è stata adottata con finalità di tutela dei consumatori per garantire maggiore trasparenza e comparabilità delle offerte commerciali e della fatturazione dei servizi di telefonia. Le società di telefonia, però, mettono in dubbio il potere impositivo esercitato dall’AGCOM nei loro confronti, ritenendolo contrario al diritto dell’Unione. 

Appello al Consiglio di Stato

Stante il rigetto dei loro ricorsi in primo grado, le società di telefonia hanno interposto appello innanzi al Consiglio di Stato. Detto organo, in qualità di giurisdizione di ultima istanza, ha sottoposto alla Corte di Giustizia i dubbi interpretativi sollevati dalle società di telefonia.

il Consiglio di Stato chiede, in sostanza, alla Corte se gli articoli 49 (diritto di stabilimento)  e 56 (libera prestazione di servizi) TFUE, le direttive  2002/21[2] e 2002/22[3], nonché i principi di proporzionalità, di non discriminazione e di parità di trattamento devono essere interpretati nel senso che si oppongono ad una normativa nazionale che conferisce all’Autorità il potere di imporre misure che stabiliscono un periodo minimo per il rinnovo delle offerte e per la fatturazione nei settori della telefonia fissa e mobile.

Autorità nazionali competenti

Nella sua sentenza odierna, la Corte afferma che gli Stati membri devono garantire che le Autorità amministrative indipendenti nazionali adottino tutte le misure ragionevoli per conseguire gli obiettivi definiti nella direttiva «quadro»; afferma inoltre che tali misure debbano essere proporzionate agli obiettivi perseguiti. Poiché le misure non sono elencate in via esaustiva nella direttiva «quadro», gli Stati membri possono attribuire alle Autorità nazionali anche dei poteri ulteriori rispetto a quelli previsti dalla direttiva, purchè proporzionati all’obiettivo di garantire un livello elevato di protezione dei consumatori nelle loro relazioni con i fornitori e a incoraggiare la fornitura di informazioni chiare.

Agcom tutela gli interessi degli utenti

Secondo la Corte, una normativa nazionale che, come quella italiana, attribuisce all’AGCOM il potere di adottare una decisione che garantisca una migliore trasparenza e comparabilità delle offerte commerciali e della fatturazione dei servizi di telefonia, contribuisce alla realizzazione degli obiettivi della direttiva «quadro», in particolare di quello di tutela degli interessi degli utenti.

Salvo verifica da parte del giudice del rinvio, l’esercizio dei poteri attribuiti all’AGCOM dalla normativa nazionale nell’ambito dell’adozione della decisione in questione è proporzionato agli obiettivi perseguiti e rispetta il principio della parità di trattamento.

Agcom legittimata a decidere

Ritiene pertanto la Corte che la normativa italiana sia conforme alla direttiva «quadro» e alla direttiva «servizio universale». Ritiene inoltre che le misure adottate dall’AGCOM non costituiscano una restrizione alla libertà di stabilimento, né alla libera prestazione di servizi.

In conclusione, non è contraria al diritto dell’Unione la normativa italiana che attribuisce all’Agcom il potere di imporre, da un lato, agli operatori di servizi di telefonia mobile una periodicità di rinnovo delle offerte commerciali e una periodicità di fatturazione non inferiore a quattro settimane, e dall’altro, agli operatori di servizi di telefonia fissa una periodicità di rinnovo di tali offerte e una periodicità di fatturazione mensile o plurimensile.

[1] Decisione n. 121/17/CONS  dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

[1] Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa a un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva «quadro»)

[1] Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in relazione alle reti e ai servizi di comunicazione elettronica (direttiva «servizio universale»)


[1] Decisione n. 121/17/CONS  dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

[2] Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa a un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva «quadro»)

[3] Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in relazione alle reti e ai servizi di comunicazione elettronica (direttiva «servizio universale»)