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Ambiente in Costituzione e PNRR: prospettive di crescita e nuovi stili di vita

L’8 febbraio rimarrà una data storica per il nostro Paese, perché grazie al voto del Parlamento si è inserita la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi fra i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica italiana.

Il provvedimento modifica gli articoli 9 e 41 della Costituzione e incide direttamente sullo Statuto delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano anche in materia di tutela degli animali.

L’articolo 9 fa parte della lista di articoli considerati “fondamentali” nella nostra Costituzione. C’erano già richiami alla tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico, ma in questo modo si parla esplicitamente di “tutela dell’ambiente” ed è specificato anche un principio di tutela del mondo animale.

Nell’articolo 41, invece, si sancisce che salute e ambiente devono essere rispettati da qualsiasi attività economica, al pari della sicurezza, della libertà e della dignità umana.

Qui di seguito sul tema il contributo di Ida Angela Nicotra, Professore Ordinario di diritto costituzionale presso l’Università di Catania.

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Per prima cosa occorre sottolineare la larghissima maggioranza raggiunta per l’approvazione in via definitiva del disegno di legge di iniziativa parlamentare che ha introdotto la tutela dell’ambiente tra i principi fondamentale, con 468 voti favorevoli e un solo voto contrario.

Nella quarta e ultima lettura ha trovato conferma il consenso da parte di tutte le forze politiche che aveva caratterizzato l’iter di approvazione anche nelle precedenti fasi.

L’ampia convergenza sulla modifica dell’art.9 della Costituzione produce l’entrata in vigore immediata della revisione, subito dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Senza dover ricorrere al referendum confermativo previsto dall’art. 138, quale eventualità, qualora non si raggiunga la maggioranza qualificata.

Ma non è soltanto una questione procedurale: il successo ottenuto dalla legge di revisione dimostra la diffusa consapevolezza di quanto sia urgente e improcrastinabile prendersi cura dell’ambiente e degli ecosistemi anche nell’interesse delle generazioni future.

Uno sguardo al panorama europeo e internazionale dimostra il forte ritardo dell’Italia sulle tematiche ambientali; la Costituzione italiana era tra le pochissime sguarnite di una norma a protezione dell’ambiente. Nel corso degli ultimi decenni, la Corte costituzionale ha sopperito a tale grave carenza normativa attraverso una serie di fondamentali decisioni che hanno ricavato i principi di salvaguardia ambientale dal contesto nazionale ed europeo.

La revisione odierna introduce un nuovo comma nell’art. 9 in base al quale si attribuisce alla Repubblica, accanto al compito di tutelare il paesaggio storico e artistico della Nazione, anche quello di proteggere l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi.

Inoltre, viene inserita una previsione sui diritti degli animali, attraverso una riserva di legge statale che ne disciplini le forme e i modi.

Ulteriormente viene rivisitato l’art.41 che regola l’esercizio della iniziativa economica privata. Si stabilisce che l’iniziativa economica privata non possa svolgersi in danno alla salute e all’ambiente. Si rimette alla legge la possibilità di indirizzare e coordinare l’attività economica, pubblica e privata, anche ai fini ambientali, oltre che sociali. 

Tali previsioni assumono il preciso significato di rafforzare la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema; sicché dinanzi ad altri beni egualmente meritevoli di apprezzamento costituzionale (come, ad esempio, l’iniziativa economica) occorre operare di volta in volta un concreto bilanciamento, per minimizzare i rischi per l’ambiente e la salute.

Il nuovo contenuto dell’art.9 della Costituzione va collegato strettamente con il programma di transizione ecologica contenuto nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. L’intera seconda missione del PNRR è dedicata alla rivoluzione verde e alla economia circolare. Il Piano prevede il rafforzamento della messa in sicurezza del territorio, per attenuare i rischi idrogeologici e salvaguardare le aree verdi e la biodiversità, con interventi di forestazione urbana e digitalizzazione dei parchi.

Tuttavia, come lo stesso Piano non dimentica di evidenziare la transizione è avvenuta fino ad ora troppo lentamente. I ritardi – si scrive nel PNRR – sono dovuti principalmente alle enormi difficoltà burocratiche ed amministrative che riguardano in generale le infrastrutture in Italia, ma che in questo contesto hanno frenato il pieno sviluppo di impianti rinnovabili o di trattamento di rifiuti. L’eliminazione degli ostacoli burocratici è necessaria per consentire una rapida ed efficiente azione della pubblica amministrazione e degli operatori privati che renda attuabile la rivoluzione ecologica.

La riforma dovrà fare da cornice all’adozione di regole sul clima. L’estate più torrida di sempre costituisce un ammonimento per le società contemporanee: agire subito per frenare i cambiamenti climatici già in atto che avranno gravi ripercussioni sui diritti elementari delle persone; dal diritto all’acqua al diritto a non essere costretti ad abbondonare il luogo in cui si nasce, a causa della siccità, con le migrazioni climatiche.

L’approvazione della norma costituzionale a difesa dell’ambiente segna un passo in avanti sul piano precettivo e su quello pedagogico per azioni reali che consentano di giungere alla neutralità climatica e mitigare le minacce legate agli eventi naturali estremi.

Certamente per rendere davvero effettiva la consacrazione costituzionale occorre che il precetto si faccia regola concreta di comportamento peri gli attori istituzionali e per i cittadini.

La Costituzione italiana ha dimostrato ancora una volta di saper guardare al futuro, costruendo un ponte tra generazioni.

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